CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 agosto 2021
Cassazione n. 00857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VITERBO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1.11 Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del riesame cautelare rigettava la impugnazione di CONTENA Margherita e MONNI [OSCURATO:PERSONA] con cui il Gip presso il Tribunale di Viterbo aveva disposto la misura del controllo giudiziario di aziende ai sensi dell'art.321 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art.603 bis cod.pen. con riferimento a ditte delle quali erano titolari o legali rappresentanti. 2. CONTENA Margherita e MONNI [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano in Cassazione deducendo violazione di legge con riferimento alla ricorrenza della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art.603 bis cod.pen. e in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedersi al controllo giudiziario di aziende. 3. Con istanza depositata in data 3 Agosto 2021 i difensori dei ricorrenti, muniti di procura speciale, dichiaravano di rinunciare all'impugnazione sostenendo di avere perso interesse per essere stata disposta la revoca della misura cautelare così impugnata e per essere stata richiesta l'archiviazione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della discussione del presente ricorso, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 3 Agosto 2021, sottoscritta digitalmente dalla difesa munita di procura speciale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per la cessazione dell'interesse alla decisione, sopravvenuta alla sua proposizione, non consegue la condanna della parte ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non risulta configurabile una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (In materia di procedimento "de libertate" sez.1, n.11302 del 19.9.2017, Rezmuves, Rv.272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 Novembre 2021 Il Consigliere estensore,;:i