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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17423/2026

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CHELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che COLELLA [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/05/2025, con cui la Corte d'Appello di 944-1/4 tr_atl ha confermato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo del reato: e ciò con specifico riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della non rispondenza alla realtà di quanto dichiarato in ordine alla composizione del nucleo familiare; ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, risultando decisivo il fatto che i figli della ricorrente facevano parte, in realtà, del nucleo familiare del coniuge da cui ella si era separata; ritenuto che tale situazione, evidentemente ben nota alla ricorrente e diversa dal contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dalla COLELLA, aveva consentito a quest'ultima di accedere illegittimamente al beneficio, come chiarito dal teste escusso; ritenuto che, in tale quadro, le doglianze in punto di elemento psicologico devono essere disattese, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammendeì P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che COLELLA [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/05/2025, con cui la Corte d'Appello di 944-1/4 tr_atl ha confermato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, dell'elemento soggettivo del reato: e ciò con specifico riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della non rispondenza alla realtà di quanto dichiarato in ordine alla composizione del nucleo familiare; ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti e la loro rilevanza penale in termini immuni da censure qui deducibili, risultando decisivo il fatto che i figli della ricorrente facevano parte, in realtà, del nucleo familiare del coniuge da cui ella si era separata; ritenuto che tale situazione, evidentemente ben nota alla ricorrente e diversa dal contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dalla COLELLA, aveva consentito a quest'ultima di accedere illegittimamente al beneficio, come chiarito dal teste escusso; ritenuto che, in tale quadro, le doglianze in punto di elemento psicologico devono essere disattese, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammendeì P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M
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