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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24251/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24-06-2022 della Corte di appello di Venezia; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione avanzata da Flavio e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Mantova in data 22 gennaio 2020 come confermata dalla sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 febbraio 2021, irrevocabile il 5 maggio 2021.

2. Il ricorso è affidato ad un unico complesso motivo con il quale i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e alla rilevanza delle nuove prove dedotte dalla difesa.

In particolare, sostengono di aver fondato l'istanza di revisione sulla base delle seguenti prove "nuove", espressamente indicate: - ricevuta di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2012, asseritamente attestante il debito tributario di cui alla condanna, dalla quale poteva evincersi l'avvenuto invio della dichiarazione stessa in data 26 gennaio 2014 e, pertanto, in epoca successiva sia rispetto al termine massimo stabilito dalla legge per la validità della stessa e sia, soprattutto, rispetto al termine individuato dalla legge come "momento consumativo" del reato in contestazione; - ricevuta di presentazione di una ulteriore (ed anzi precedente) dichiarazione IVA relativa sempre per l'anno 2012, inviata già in data 29 settembre 2013, dalla lettura della quale risultava invece l'indicazione non già di un debito bensì di un credito tributario pari ad euro

13.155. Osservano che la Corte d'appello, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe affermato che li predetti documenti, ossia le prove nuove, sarebbero stati implicitamente valutati dai giudici di merito ed obiettano che l'istanza di revisione non si limitava alla allegazione di un unico elemento probatorio bensì conteneva anche la richiesta di un ulteriore prova che, pur presente nel fascicolo, era stata completamente ignorata dai giudici di merito.

Il riferimento è alla dichiarazione fiscale presentata dalla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." attestante la sussistenza di un credito e non già di un debito tributario.

La Corte di appello di Venezia, investita della richiesta di revisione in relazione a tale prova nuova, avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto; viceversa avrebbe dovuto considerare la rilevanza e l'efficacia di tale ulteriore prova ai fini della revisione, in quanto elemento certamente idoneo a dimostrare, sia singolarmente che congiuntamente agli ulteriori elementi di prova, che, alla data di consumazione del reato, la società aveva presentato una sola tempestiva dichiarazione attestante un credito e non un debito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza della procura speciale, non risultando la stessa conferita espressamente per la proposizione del ricorso per cassazione.

2. La giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223 - 01; Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01; Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, Marchesini, Rv. 235197 - 01).

Mentre per le impugnazioni ordinarie, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato, nel giudizio di revisione, invece, il difensore del condannato non è legittimato a proporre l'impugnazione del provvedimento che abbia dichiarato inammissibile o respinto l'istanza di revisione.

E l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione.

Non è perciò sufficiente che il condannato abbia rilasciato, come nella specie, la procura speciale per la presentazione dell'istanza di revisione ma occorre che la procura speciale sia appositamente conferita anche per la proposizione del ricorso per cassazione, adempimento, quest'ultimo, non osservato.

3. In ogni caso, il ricorso è comunque manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha dato atto della prospettazione difensiva circa il fatto che entrambe le dichiarazioni Iva (a credito e a debito) risultavano acquisite agli atti del giudizio di merito (v. pag. 2 del provvedimento impugnato) ed ha affermato che l'omessa (la dichiarazione Iva a credito) o l'erronea attribuzione da parte dei Giudici del merito alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2013 in questione del requisito della tempestività del deposito nel termine del 30 dicembre 2013 doveva essere rilevato e fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione nel merito nella sede sua propria o, eventualmente, mediante ricorso in Cassazione, trattandosi di vizio inerente il travisamento di una prova decisiva.

Il rilievo è esatto perché l'istituto della revisione è diretto a sostituire il giudicato di condanna con una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414 - 01).

Nel caso in esame, invece, il giudizio di revisione si tradurrebbe, inammissibilmente, in una impugnazione tardiva diretta a rivalutare prove documentali (la dichiarazione Iva a credito e la dichiarazione Iva a debito) non nuove ma ricomprese e valutate, implicitamente (la prima) ed esplicitamente (la seconda), nel processo conclusosi con il precedente giudizio, quantunque, in ipotesi, entrambe impropriamente travisate.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", i ricorrenti devono essere esonerati dal versare qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24-06-2022 della Corte di appello di Venezia; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione avanzata da Flavio e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Mantova in data 22 gennaio 2020 come confermata dalla sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 febbraio 2021, irrevocabile il 5 maggio 2021. 2. Il ricorso è affidato ad un unico complesso motivo con il quale i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e alla rilevanza delle nuove prove dedotte dalla difesa. In particolare, sostengono di aver fondato l'istanza di revisione sulla base delle seguenti prove "nuove", espressamente indicate: - ricevuta di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2012, asseritamente attestante il debito tributario di cui alla condanna, dalla quale poteva evincersi l'avvenuto invio della dichiarazione stessa in data 26 gennaio 2014 e, pertanto, in epoca successiva sia rispetto al termine massimo stabilito dalla legge per la validità della stessa e sia, soprattutto, rispetto al termine individuato dalla legge come "momento consumativo" del reato in contestazione; - ricevuta di presentazione di una ulteriore (ed anzi precedente) dichiarazione IVA relativa sempre per l'anno 2012, inviata già in data 29 settembre 2013, dalla lettura della quale risultava invece l'indicazione non già di un debito bensì di un credito tributario pari ad euro 13.155. Osservano che la Corte d'appello, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe affermato che li predetti documenti, ossia le prove nuove, sarebbero stati implicitamente valutati dai giudici di merito ed obiettano che l'istanza di revisione non si limitava alla allegazione di un unico elemento probatorio bensì conteneva anche la richiesta di un ulteriore prova che, pur presente nel fascicolo, era stata completamente ignorata dai giudici di merito. Il riferimento è alla dichiarazione fiscale presentata dalla società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." attestante la sussistenza di un credito e non già di un debito tributario. La Corte di appello di Venezia, investita della richiesta di revisione in relazione a tale prova nuova, avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto; viceversa avrebbe dovuto considerare la rilevanza e l'efficacia di tale ulteriore prova ai fini della revisione, in quanto elemento certamente idoneo a dimostrare, sia singolarmente che congiuntamente agli ulteriori elementi di prova, che, alla data di consumazione del reato, la società aveva presentato una sola tempestiva dichiarazione attestante un credito e non un debito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza della procura speciale, non risultando la stessa conferita espressamente per la proposizione del ricorso per cassazione. 2. La giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223 - 01; Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01; Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, Marchesini, Rv. 235197 - 01). Mentre per le impugnazioni ordinarie, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato, nel giudizio di revisione, invece, il difensore del condannato non è legittimato a proporre l'impugnazione del provvedimento che abbia dichiarato inammissibile o respinto l'istanza di revisione. E l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione. Non è perciò sufficiente che il condannato abbia rilasciato, come nella specie, la procura speciale per la presentazione dell'istanza di revisione ma occorre che la procura speciale sia appositamente conferita anche per la proposizione del ricorso per cassazione, adempimento, quest'ultimo, non osservato. 3. In ogni caso, il ricorso è comunque manifestamente infondato. La Corte d'appello ha dato atto della prospettazione difensiva circa il fatto che entrambe le dichiarazioni Iva (a credito e a debito) risultavano acquisite agli atti del giudizio di merito (v. pag. 2 del provvedimento impugnato) ed ha affermato che l'omessa (la dichiarazione Iva a credito) o l'erronea attribuzione da parte dei Giudici del merito alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2013 in questione del requisito della tempestività del deposito nel termine del 30 dicembre 2013 doveva essere rilevato e fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione nel merito nella sede sua propria o, eventualmente, mediante ricorso in Cassazione, trattandosi di vizio inerente il travisamento di una prova decisiva. Il rilievo è esatto perché l'istituto della revisione è diretto a sostituire il giudicato di condanna con una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414 - 01). Nel caso in esame, invece, il giudizio di revisione si tradurrebbe, inammissibilmente, in una impugnazione tardiva diretta a rivalutare prove documentali (la dichiarazione Iva a credito e la dichiarazione Iva a debito) non nuove ma ricomprese e valutate, implicitamente (la prima) ed esplicitamente (la seconda), nel processo conclusosi con il precedente giudizio, quantunque, in ipotesi, entrambe impropriamente travisate. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", i ricorrenti devono essere esonerati dal versare qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricor
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