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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30388/2026

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ribunale del riesame di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’appelloproposto contro l’ordinanza con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva respintola richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicataa [OSCURATO:PERSONA].2.

L’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro l’ordinanza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e carenza o manifesta illo-gicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., inquanto il Tribunale ha ignorato i pur numerosi elementi di novità allegati dalladifesa e idonei a vincere sia il giudicato cautelare sia la doppia presunzione postadall’art. 275, terzo comma cod. proc. pen. per il reato di associazione di tipo ma-fioso.

Sul punto il Tribunale non ha di fatto risposto ai motivi di appello, limitandosia richiamare la propria precedente ordinanza e ribadendo la persistenza sia delpericolo di fuga sia del pericolo di reiterazione del reato, oltretutto non conside-rando che il G.I.P. aveva condiviso le argomentazioni della difesa e respintol’istanza solo in forza della preclusione costituita dal giudicato cautelare.

Ne di-scende la sostanziale carenza di motivazione del provvedimento impugnato.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, il Tribunale ha preso posizionesugli elementi nuovi allegati dalla difesa (la durata della detenzione dal febbraio2025, il tempo trascorso dai fatti, la formulazione della richiesta di giudizio abbre-viato, il carattere remoto dei precedenti penali, l’estraneità ai reati-fine, la dispo-nibilità di un domicilio lontano dalla Lombardia, il distacco dal sodalizio criminale,la cessazione della pericolosità sociale attestata dal Tribunale di Sorveglianza nel2015); nondimeno, li ha ritenuti insufficienti a giustificare un superamento delgiudicato cautelare e della duplice presunzione stabilita dall’art. 275, terzo comma,cod. proc. pen., sostanzialmente alla luce della posizione di rilievo occupata dalsuo ruolo di cerniera fra tale associazione mafiosa e le formazioni criminali stan-ziate nel nord Italia, la partecipazione a incontri di vertice, il coinvolgimento nelversante economico-finanziario delle attività illecite dell’organizzazione, la storicamilitanza del [OSCURATO:PERSONA] all’interno di quest’ultima; ha poi evidenziato i suoi graviprecedenti per reati in materia di stupefacenti, il suo rapido inserimento, al terminedi lunghi periodi di carcerazione, in nuovi contesti criminali e il ruolo non marginalesvolto all’interno di essi, concludendo che, a fronte di tali elementi, gli oltre seimesi di detenzione, l’avvenuta costituzione in carcere, la richiesta di un rito alter-nativo e la (risalente) pronuncia del Tribunale di Sorveglianza non consentivano diintaccare la doppia presunzione posta dall’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.Si tratta di motivazione all’evidenza logica, esauriente e dettagliata, sullaquale il ricorrente non prende posizione, limitandosi in sostanza ad eccepire il su-peramento, per effetto degli elementi di novità in precedenza allegati, sia del giu-dicato cautelare sia del regime presuntivo contenuto nell’art. 275, terzo comma,cod. proc. pen.

Si tratta, a ben vedere, dello stesso motivo posto a fondamentodell’atto di appello, che altrettanto sommariamente si esauriva nel richiamare l’esi-stenza di elementi di novità tali da vincere gli sbarramenti procedimentali primamenzionati.

Ebbene, pur a fronte di tale evanescente impugnazione, il Tribunaleha espressamente affrontato il tema proposto dal ricorrente, esaminandolo neldettaglio e concludendo che gli elementi allegati con l’originaria istanza al G.I.P.non erano in grado di incidere né sul giudicato cautelare né sulla duplice presun-zione posta dal codice di rito.

Non può dunque che sottolinearsi la genericità emanifesta infondatezza del ricorso, che non si confronta in alcun modo con la con-grua motivazione dell’ordinanza.2.

La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale del riesame di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’appelloproposto contro l’ordinanza con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva respintola richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicataa [OSCURATO:PERSONA].2. L’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro l’ordinanza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e carenza o manifesta illo-gicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., inquanto il Tribunale ha ignorato i pur numerosi elementi di novità allegati dalladifesa e idonei a vincere sia il giudicato cautelare sia la doppia presunzione postadall’art. 275, terzo comma cod. proc. pen. per il reato di associazione di tipo ma-fioso. Sul punto il Tribunale non ha di fatto risposto ai motivi di appello, limitandosia richiamare la propria precedente ordinanza e ribadendo la persistenza sia delpericolo di fuga sia del pericolo di reiterazione del reato, oltretutto non conside-rando che il G.I.P. aveva condiviso le argomentazioni della difesa e respintol’istanza solo in forza della preclusione costituita dal giudicato cautelare. Ne di-scende la sostanziale carenza di motivazione del provvedimento impugnato.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, il Tribunale ha preso posizionesugli elementi nuovi allegati dalla difesa (la durata della detenzione dal febbraio2025, il tempo trascorso dai fatti, la formulazione della richiesta di giudizio abbre-viato, il carattere remoto dei precedenti penali, l’estraneità ai reati-fine, la dispo-nibilità di un domicilio lontano dalla Lombardia, il distacco dal sodalizio criminale,la cessazione della pericolosità sociale attestata dal Tribunale di Sorveglianza nel2015); nondimeno, li ha ritenuti insufficienti a giustificare un superamento delgiudicato cautelare e della duplice presunzione stabilita dall’art. 275, terzo comma,cod. proc. pen., sostanzialmente alla luce della posizione di rilievo occupata dalsuo ruolo di cerniera fra tale associazione mafiosa e le formazioni criminali stan-ziate nel nord Italia, la partecipazione a incontri di vertice, il coinvolgimento nelversante economico-finanziario delle attività illecite dell’organizzazione, la storicamilitanza del [OSCURATO:PERSONA] all’interno di quest’ultima; ha poi evidenziato i suoi graviprecedenti per reati in materia di stupefacenti, il suo rapido inserimento, al terminedi lunghi periodi di carcerazione, in nuovi contesti criminali e il ruolo non marginalesvolto all’interno di essi, concludendo che, a fronte di tali elementi, gli oltre seimesi di detenzione, l’avvenuta costituzione in carcere, la richiesta di un rito alter-nativo e la (risalente) pronuncia del Tribunale di Sorveglianza non consentivano diintaccare la doppia presunzione posta dall’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.Si tratta di motivazione all’evidenza logica, esauriente e dettagliata, sullaquale il ricorrente non prende posizione, limitandosi in sostanza ad eccepire il su-peramento, per effetto degli elementi di novità in precedenza allegati, sia del giu-dicato cautelare sia del regime presuntivo contenuto nell’art. 275, terzo comma,cod. proc. pen. Si tratta, a ben vedere, dello stesso motivo posto a fondamentodell’atto di appello, che altrettanto sommariamente si esauriva nel richiamare l’esi-stenza di elementi di novità tali da vincere gli sbarramenti procedimentali primamenzionati. Ebbene, pur a fronte di tale evanescente impugnazione, il Tribunaleha espressamente affrontato il tema proposto dal ricorrente, esaminandolo neldettaglio e concludendo che gli elementi allegati con l’originaria istanza al G.I.P.non erano in grado di incidere né sul giudicato cautelare né sulla duplice presun-zione posta dal codice di rito. Non può dunque che sottolinearsi la genericità emanifesta infondatezza del ricorso, che non si confronta in alcun modo con la con-grua motivazione dell’ordinanza.2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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