CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Presidente [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il primo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen. in relazione alla responsabilità dell'imputato adducono dati indimostrati e non evidenzia manifeste illogicità nell'argomentazione dei Giudici di merito, fondata invece su pertinenti massime di comune esperienza (un carabiniere attivò la suoneria, perfettamente funzionante, dell'abitazione in cui l'imputato doveva stare agli arresti domiciliari, ma non ottenne risposta); ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/