CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 45159/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14 marzo 2019 del Tribunale di Lodi che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2.1. La Corte di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche affermando che il reato ed anche il danno cagionato ai creditori erano gravi e che il comportamento processuale non era stato collaborativo. Quanto alla gravità del reato, la motivazione è illogica perché la pena è stata fissata in misura prossima al minimo. Quanto al danno, il credito di Equitalia non supera la soglia di punibilità richiesta dalla normativa penale tributaria e quindi non può ritenersi grave. Quanto al comportamento processuale, egli non era mai comparso in dibattimento. 2.2. La Corte di appello aveva motivato il diniego della sospensione condizionale della pena affermando che, avendo egli già usufruito di detto beneficio ed avendo commesso un nuovo reato, non poteva affermarsi che egli si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. Il precedente, sostiene il ricorrente, è uno solo e risalente a molti anni addietro e non valeva a giustificare il diniego. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che la pena, fissata in mesi otto di reclusione, non è stata affatto determinata in misura pari al minimo edittale. Né il danno può dirsi tenue prendendo in considerazione solo il credito vantato da Equitalia, dovendo essere valutato il danno cagionato a tutti i creditori sociali. Relativamente al comportamento processuale, non essendo il Tramonti mai comparso per fornire la sua versione dei fatti, egli neppure ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto. La sua assenza è stata menzionata dalla Corte di appello solo per escludere che essa potesse integrare un elemento utile per la concessione dell'invocato beneficio.3.2. Relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha motivato in modo logico e non contraddittorio e le censure del ricorrente, attenendo al merito della decisione, sono insindacabili in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]