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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 15283/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 379-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 5608/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto con cui il tribunale di Napoli nord, in sede di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] latte srl, aveva rigettato l’istanza di ammissione al passivo dallo stesso proposta, in quanto ritenuta Oggetto R.G.N.379/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 CC infondata la domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a cinque motivi anche coltivati con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 99 Legge Fallimentare (LF).

Il ricorrente lamenta la mancata discussione davanti al collegio, invece avvenuta davanti al giudice delegato.

Il motivo è privo di fondamento.

La disposizione richiamata prevede, per quel che qui interessa che “…Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori….

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie”.

Nel caso in esame il decreto è stato emesso dal collegio e, dal verbale d’udienza del 18.10.2018, non risulta una specifica richiesta di discussione davanti al collegio.

Peraltro l’art. 99 richiamato non prevede la necessitata discussione dinanzi al collegio, evidentemente rimessa all’eventuale richiesta delle parti ed alla valutazione del giudice circa la necessità di ulteriori chiarimenti dinanzi al collegio.

Il motivo è dunque da rigettare. 2)-La seconda censura denuncia la violazione degli artt. 245 e 209 c.p.c. nonché l’art. 24 Cost. con riguardo alla riduzione immotivata della lista testimoniale.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito in più occasioni che “Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione”( Cass.n. 30810/2023; Cass.n. 23194/2017).

Peraltro è stato anche statuito che “Lariduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione” Cass.n.

La lettura dei principi richiamati evidenzia come al fine di censurare le scelte istruttorie adottate dal giudice occorra intanto denunciare correttamente il vizio in cui sarebbe incorso l’organo giudicante attraverso la specificazione delle condizioni chelegittimano le censure ( nel caso in esame è stata erroneamente denunciata la violazione di norma di legge), risultando altresì necessario dare dimostrazione della effettiva decisorietà delle eventuali attività probatorie negate.

Il motivo, privo di dettecondizioni, è dunque inammissibile. 3)- Con il terzo motivo si denuncia il mancato esame di un fatto decisivo: è lamentata l’errata statuizione del tribunale circa la assenza di estratto contributivo del lavoratore (ritenuto attestativo della esistenza del rapporto di lavoro).

Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, nel fascicolo di parte era contenuto l’estratto conto previdenziale.

Occorre chiarire che il tribunale ha riferito l’assenza di estratto contributivo al periodo non oggetto di pretesa ( 2006-2008) e non per il periodo successivo, oggetto della domanda( 2008-2010).

Pertanto la statuizione, se pur non fosse corretta, non è decisiva ai fini della attuale controversia, in quanto non attiene al periodo oggetto della pretesa. 4)-Con il quarto motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento a tutti gli elementi indicativi della subordinazione.

In sostanza la censura mira ad ottenere la ri- valutazione degli elementi probatori della subordinazione, già esaminati dal tribunale e certamente non ri-esaminabili in sede di legittimità.

Deve ricordarsi che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia”.

Cass.n. 23238/2017; Cass.n. 16703/2018).

Nella nozione sopra individuata non puo’ essere ricompreso l’insieme degli elementi che, considerati complessivamente, sono qualificati quali indici della subordinazione.

Non di singoli “fatti” si tratta, ma di un insieme di elementi che, nel totale, consentono di valutare l’esistenza di una condizione di subordinazione.

La censura che riguardi l’insieme delle dette circostanze è dunque estranea al vizio di omesso esame di fatto storico, attenendo, invece, ad una richiesta di riesame degli elementi di prova, tipica del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità. 5)- Con ultima censura è stigmatizzata la errata statuizione circa la mancata costituzione in giudizio del fallimento, invece costituito, da cui il ricorrente vuol dedurre la superficialitàdel giudice di merito.

La censura risulta inammissibile poiché non è diretta ad ottenere un effetto modificativo della decisione ed è dunque carente di interesse.

In conclusione, per quanto sopra rilevato, il ricorso deve essere rigettato.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 379-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 5608/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto con cui il tribunale di Napoli nord, in sede di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] latte srl, aveva rigettato l’istanza di ammissione al passivo dallo stesso proposta, in quanto ritenuta Oggetto R.G.N.379/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC infondata la domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a cinque motivi anche coltivati con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 99 Legge Fallimentare (LF). Il ricorrente lamenta la mancata discussione davanti al collegio, invece avvenuta davanti al giudice delegato. Il motivo è privo di fondamento. La disposizione richiamata prevede, per quel che qui interessa che “…Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori…. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie”. Nel caso in esame il decreto è stato emesso dal collegio e, dal verbale d’udienza del 18.10.2018, non risulta una specifica richiesta di discussione davanti al collegio. Peraltro l’art. 99 richiamato non prevede la necessitata discussione dinanzi al collegio, evidentemente rimessa all’eventuale richiesta delle parti ed alla valutazione del giudice circa la necessità di ulteriori chiarimenti dinanzi al collegio. Il motivo è dunque da rigettare. 2)-La seconda censura denuncia la violazione degli artt. 245 e 209 c.p.c. nonché l’art. 24 Cost. con riguardo alla riduzione immotivata della lista testimoniale. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che “Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione”( Cass.n. 30810/2023; Cass.n. 23194/2017). Peraltro è stato anche statuito che “Lariduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione” Cass.n. La lettura dei principi richiamati evidenzia come al fine di censurare le scelte istruttorie adottate dal giudice occorra intanto denunciare correttamente il vizio in cui sarebbe incorso l’organo giudicante attraverso la specificazione delle condizioni chelegittimano le censure ( nel caso in esame è stata erroneamente denunciata la violazione di norma di legge), risultando altresì necessario dare dimostrazione della effettiva decisorietà delle eventuali attività probatorie negate. Il motivo, privo di dettecondizioni, è dunque inammissibile. 3)- Con il terzo motivo si denuncia il mancato esame di un fatto decisivo: è lamentata l’errata statuizione del tribunale circa la assenza di estratto contributivo del lavoratore (ritenuto attestativo della esistenza del rapporto di lavoro). Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, nel fascicolo di parte era contenuto l’estratto conto previdenziale. Occorre chiarire che il tribunale ha riferito l’assenza di estratto contributivo al periodo non oggetto di pretesa ( 2006-2008) e non per il periodo successivo, oggetto della domanda( 2008-2010). Pertanto la statuizione, se pur non fosse corretta, non è decisiva ai fini della attuale controversia, in quanto non attiene al periodo oggetto della pretesa. 4)-Con il quarto motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento a tutti gli elementi indicativi della subordinazione. In sostanza la censura mira ad ottenere la ri- valutazione degli elementi probatori della subordinazione, già esaminati dal tribunale e certamente non ri-esaminabili in sede di legittimità. Deve ricordarsi che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia”. Cass.n. 23238/2017; Cass.n. 16703/2018). Nella nozione sopra individuata non puo’ essere ricompreso l’insieme degli elementi che, considerati complessivamente, sono qualificati quali indici della subordinazione. Non di singoli “fatti” si tratta, ma di un insieme di elementi che, nel totale, consentono di valutare l’esistenza di una condizione di subordinazione. La censura che riguardi l’insieme delle dette circostanze è dunque estranea al vizio di omesso esame di fatto storico, attenendo, invece, ad una richiesta di riesame degli elementi di prova, tipica del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità. 5)- Con ultima censura è stigmatizzata la errata statuizione circa la mancata costituzione in giudizio del fallimento, invece costituito, da cui il ricorrente vuol dedurre la superficialitàdel giudice di merito. La censura risulta inammissibile poiché non è diretta ad ottenere un effetto modificativo della decisione ed è dunque carente di interesse. In conclusione, per quanto sopra rilevato, il ricorso deve essere rigettato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato par
Decreto Cassazione n. 15283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris