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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1023/2012

ECLI:EU:C:2012:136
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2012 —

[OSCURATO:PERSONA] / UAMI

(causa C‑406/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ricevibilità dinanzi alla commissione di ricorso — Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 59 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 49, paragrafo 1 — Sospensione del procedimento — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 7, lettera c) — [OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»

1. [OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 31‑32)

2. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso — Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso — Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49, § 1) (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Terza Sezione), [OSCURATO:PERSONA] GmbH/UAMI, T‑145/08, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. e l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH — Interpretazione dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) nonché della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) — Condizioni che giustificano la sospensione del procedimento di annullamento — Domanda di annullamento del marchio su cui si fonda l’opposizione pendente dinanzi al giudice nazionale.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑406/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ricevibilità dinanzi alla commissione di ricorso — Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 59 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 49, paragrafo 1 — Sospensione del procedimento — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 7, lettera c) — [OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile e manifestamente infondata» 1. [OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 31‑32) 2. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso — Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso — Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49, § 1) (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Terza Sezione), [OSCURATO:PERSONA] GmbH/UAMI, T‑145/08, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. e l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH — Interpretazione dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) nonché della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) — Condizioni che giustificano la sospensione del procedimento di annullamento — Domanda di annullamento del marchio su cui si fonda l’opposizione pendente dinanzi al giudice nazionale. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
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