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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 28279/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.12438/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondati i motivi proposti con l'atto di appello senza aver cura di accertare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico poiché contiene la predetta allegazione in termini essertivi, non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette prinnnende.

Cosi deciso il 25 giugno 2024. // i .9,31 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T esa l on I [OSCURATO:PERSONA] ccoli i 15 LUG 2024 IL C\CU P L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.12438/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondati i motivi proposti con l'atto di appello senza aver cura di accertare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico poiché contiene la predetta allegazione in termini essertivi, non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette prinnnende. Cosi deciso il 25 giugno 2024. // i .9,31 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T esa l on I [OSCURATO:PERSONA] ccoli i 15 LUG 2024 IL C\CU P L
Sentenza Cassazione n. 28279/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris