CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 42408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per kannullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Avezzano - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Elia colpevole dei tentata estorsione, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen. rideterminando la pena. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, deducendo: 2.1. erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. e correlati vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia, senza verificare la effettiva portata offensiva delle frasi pronunciate dal ricorrente e la concreta realizzabilità del male minacciato, in relazione allo specifico contesto in cui i fatti si sono manifestati. 2.2. violazione di legge, per avere omesso la Corte di appello, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen, di rilevare la già intervenuta prescrizione del reato al momento della pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, già maturata prima della decisione in esame. 2. Va ricordata, in premessa, l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.( Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ), Ricci, Rv. 266819 ). 3. Il primo motivo non è fondato, oltre che diretto alla inammissibile rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova, in specie di quelle dichiarative, specificamente valutate nella sentenza impugnata, che ha condiviso la valutazione operata da primo giudice in ordine alla valenza intimidatoria intrinseca in espressioni come "ti taglio la gola, tu non mi conosci, io agisco nell'ombra, ci rivedremo". D'altro canto, dalla sintesi dei motivi di appello non emergono accenni alla doglianza in esame, riguardante appunto la portata offensiva delle minacce, sicchè, anche sotto tale profilo, trattandosi di censura non formulata con l'atto di appello, il motivo risulta inammissibile. 3. Come premesso è, invece, fondato il secondo motivo, che invoca la prescrizione. Il reato di cui all'art. 612 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, risulta commesso nel luglio 2012, e, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., e la prescrizione, in assenza di sospensioni, è maturata in data 07 marzo 2020, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata il 28/02/2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, addì 26 s