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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 24168/2026

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ndro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Libertà di Mantova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formalizzate con l'atto introduttivo del giudizio; letta la memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia per nomina in atti di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 febbraio 2026 il tribunale del riesame di Mantova, in sede di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 33528/2025 del 26 giugno 2025, disponeva che l'ammontare del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il tribunale di Mantova con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] SRLin liquidazione dovesse essere fissato nella misura di 1.883.217,51 euro e, con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nella misura di 1.883.217,51 euro.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]), difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Deduce, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, e 240, cod. pen., con riferimento all'errata quantificazione dell'importo sequestrabile ai fini di confisca quale profitto del reato di cui all'art. 11, d.

Igs. n. 74 del 2000, anche in relazione al calcolo dell'importo delle sanzioni e degli interessi maturati sull'imposta evasa.

Preliminarmente, il ricorso dedica ampio spazio a motivare l'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: se il sequestro "diretto" sui beni sociali non copre l'importo rideterminato, il vincolo cautelare si "riverbera" in via subordinata per equivalente sui beni personali (conto corrente e immobili), e la rideterminazione "in eccesso" incide dunque direttamente sulla sua sfera patrimoniale (anche in ragione del blocco bancario "precautelare" segnalato).

Tanto premesso, in sostanza, sostiene il ricorrente che l'ordinanza di rinvio avrebbe errato nel determinare l'importo sequestrabile quale profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000, includendo sanzioni e interessi e, comunque, calcolandoli in modo non conforme ai criteri legali.

La difesa articola la censura su due piani: (a.1) in tesi, non debenza (o non necessaria applicazione) di sanzioni e interessi nel caso concreto (viene rimarcato che la Cassazione, nel disporre il rinvio, avrebbe imposto un nuovo esame "in punto di sanzioni e interessi" ma non avrebbe "previsto la necessaria applicazione degli stessi", che la difesa reputa non dovuti; la doglianza è impostata come errore di diritto, atteso che il Tribunale avrebbe assunto come premessa la doverosa inclusione di tali accessori, mentre l'esito corretto sarebbe stato negativo oppure comunque condizionato a presupposti rigorosi); (a.2) in ogni caso, vi sarebbe un errato criterio temporale di quantificazione (anche a voler ammettere la rilevanza di sanzioni/interessi nel perimetro del profitto, il Tribunale avrebbe illegittimamente computato gli interessi, e correlativamente gli accessori, alla data del 27.02.2025, anziché alla data di consumazione dei fatti o, al più, alla data di esecuzione del sequestro, intervenuto in data 06.05.2024).

La difesa richiama, a 2sostegno, un orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, Rv. 278576 — 01; Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449 — 01) secondo cui — "qualora dovuti" — gli interessi vanno rapportati al momento della commissione del reato o, al più, al momento in cui l'imputato viene privato della disponibilità dei beni (sequestro), non potendo essere ancorati a una data successiva e contingente (quale quella in cui l'Agenzia effettua i calcoli).

In questa prospettiva, la critica sostanziale si traduce nella contestazione che l'ordinanza abbia esteso il profitto confiscabile (e quindi sequestrabile) a componenti maturate dopo la consumazione o addirittura dopo il sequestro, con un effetto di sovrastima dell'importo e quindi di indebita compressione patrimoniale.

Un nucleo centrale del motivo è poi la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra richiesta cautelare e provvedimento genetico, nel senso che il giudice del sequestro preventivo sarebbe vincolato ai contenuti della richiesta del P.M., non potendo ampliare il petitum.

La difesa afferma infatti che la richiesta originaria del P.M. (15.03.2024) non includeva né menzionava sanzioni e interessi; pertanto, né il G.I.P. (decreto 24.04.2024) né il Tribunale avrebbero potuto "applicare tali aumenti" in difetto di domanda, pena la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. (il P.M. è il promotore della misura; il giudice è chiamato a pronunciarsi nei limiti della richiesta) e dei principi desumibili dagli artt. 291 e 321 cod. proc. pen. (vincolo del provvedimento al petitum cautelare).

Questa doglianza, pur collocata nel motivo ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen. presenta un chiaro contenuto di violazione di legge processuale (ultra/extra petitum cautelare), perché denuncia un superamento dei limiti della domanda cautelare del P.M.

La difesa censura inoltre l'uso, quale base del computo, di un prospetto dell'Agenzia delle Entrate (redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e veicolato tramite verbale della Guardia di Finanza del 27.02.2025), definendolo: (i) prodotto "per la prima volta" in sede di ricorso del P.M. per cassazione; (ii) generico, privo di puntuale disamina dei calcoli; (iii) privo di indicazione delle aliquote utilizzate per gli interessi; (iv) connotato da una "determinazione a vista" degli importi.

L'ordinanza impugnata viene criticata per avere recepito tale conteggio e per avere omesso di considerare le contestazioni svolte nelle memorie difensive (depositate anche da altre difese) sul punto.

Nella premessa, infine, la difesa segnala che il Tribunale avrebbe "qualificato erroneamente" il sequestro sui beni di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. come sequestro per equivalente, mentre sarebbe sequestro diretto per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000.

Questo rilievo, pur non strutturato come sub-motivo autonomo nella parte conclusiva ("unico motivo"), è funzionale a sostenere che la ricostruzione giuridica del vincolo reale sarebbe viziata e che tale errore di qualificazione può avere ricadute sulla corretta individuazione dell'oggetto e dei 3limiti del sequestro.

Questo segmento del motivo, pur presentato come violazione di legge, si colloca al confine con il tema della motivazione: la difesa sostiene infatti che la quantificazione al 27.02.2025 sarebbe priva di ancoraggio normativo e non basata su criteri "razionali, puntuali e verificabili".

La critica mira, dunque, a configurare (i) una violazione di legge sostanziale e processuale (criteri di calcolo/limiti del sequestro), ma anche (ii) un vizio motivazionale "qualificato" (motivazione apparente o mancante in punto decisivo) nella misura in cui il giudice si sarebbe limitato a recepire un prospetto non verificabile senza confrontarsi con le obiezioni difensive.

4. Ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e agli artt. 11 e 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, in relazione all'erronea definizione del profitto confiscabile per il reato di cui al capo b) della rubrica.

In sintesi, il nucleo della doglianza, pur presentando profili "contabili", viene impostato dalla difesa come errore di diritto nella definizione del profitto confiscabile, analogamente a quanto già dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra) poiché la scelta del criterio temporale per calcolare gli interessi inciderebbe sulla corretta delimitazione del profitto rilevante ex art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000 e, a cascata, sulla legittimità del sequestro ex art. 321 cod. proc. pen.

In termini sistematici, la difesa non contesta (in questa sede) che nel "profitto" possano rientrare tributo, sanzioni e interessi (dato che la Cassazione in sede rescindente lo ha imposto), ma contesta come e fino a quale momento tali interessi possano essere computati.

La censura è ancorata soprattutto alla nozione di "profitto" confiscabile nei reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000) e al collegamento con il reato evocato (art. 11 d.lgs. 74 del 2000, richiamato nel ricorso per la natura istantanea e per la data di consumazione).

La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata abbia incluso nel profitto interessi "non dovuti" perché calcolati con attualizzazione al 27 febbraio 2025 (data dei conteggi/nota Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate) e non invece fino al momento della commissione/consumazione del fatto; ciò determinerebbe una indebita espansione del profitto confiscabile.

A fondamento, il ricorso: (i) ribadisce la natura istantanea del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 e colloca la consumazione nel momento dell'atto fraudolento/alienazione simulata; (ii) valorizza un criterio per cui il profitto (debito d'imposta) è eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni "dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso"; (iii) deduce che solo la data di consumazione, risultante dall'imputazione, costituisce l'aggancio certo" per quantificare gli interessi, evitando oscillazioni legate al trascorrere del 4tempo o al momento in cui l'autorità procede ai calcoli.

In questo senso, la doglianza è costruita come erronea applicazione della legge penale sostanziale: la determinazione del profitto risulterebbe normativamente scorretta perché include una componente (interessi) oltre il perimetro temporale ritenuto consentito.

Il ricorso richiama la necessità che il provvedimento cautelare reale indichi un importo complessivo determinato, escludendo la praticabilità di un sequestro "in bianco" o "evolutivo/progressivo".

Da qui, la difesa afferma che la selezione del 27 febbraio 2025 come dies ad quem del calcolo degli interessi sarebbe incoerente con l'esigenza di un quantum "certo" e non dipendente dalla data in cui si effettuano i conteggi: il profitto, e dunque l'importo sequestrabile, non dovrebbe mutare a seconda che il vincolo venga disposto nel 2024, nel 2025 o nel 2026.

Questo argomento, pur funzionale alla critica "sostanziale" sul profitto, viene declinato anche come errore nel modo di esercizio del potere cautelare reale (art. 321 cod. proc. pen.) e, più in generale, nella conformazione del provvedimento ablativo rispetto ai requisiti di determinatezza del quantum.

Pur non formalmente rubricata come vizio di motivazione (non deducibile nella sede cautelare ex art. 325, cod. proc. pen.), la censura contiene un evidente attacco al percorso argomentativo dell'ordinanza, nella parte in cui avrebbe aderito "passivamente e acriticamente" alla nota della Guardia di Finanza (che riferisce un'interlocuzione con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate) e avrebbe scelto senza giustificazione la data del 27 febbraio 2025 per l'attualizzazione degli interessi.

In particolare, la difesa evidenzia come: (i) il P.M. nella richiesta genetica non avrebbe indicato interessi e sanzioni, lasciando il giudice "privo" di un aggancio contabile già definito; (ii) il Tribunale del Riesame avrebbe quindi "risolto" il problema recependo conteggi esterni attualizzati a una data "aliena" rispetto al contesto fattuale-giuridico, con esito considerato illogico prima ancora che contabile.

Nel giudizio di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen. sulle misure reali, lo spazio del sindacato è tradizionalmente ristretto alla violazione di legge; nondimeno, la difesa struttura la critica motivazionale come vizio "concettuale" che si traduce in erronea applicazione di legge, perché l'adozione acritica di una data di calcolo degli interessi comporterebbe un'errata delimitazione del profitto ex art. 12-bis, d.

Igs. n. 74 dle 2000, e, quindi, una violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. 5.

Ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Deduce, quale unico motivo (posto che quello qualificato come "primo motivo" è in realtà l'illustrazione delle ragioni della legittimazione e dell'interesse ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame di Mantova del 9 febbraio 2026), il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12-bis, d.

Igs. n. 74 5del 2000, e 240, cod. pen., in relazione all'entità degli importi sequestrabili a fini di confisca anche in relazione all'entità di interessi e sanzioni connessi all'imposta evasa.

In sostanza, premette la difesa della ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] è imputata nel procedimento principale e destinataria del sequestro originario (decreto GIP Mantova 24 aprile 2024) insieme ad altre società e coimputati. dunque soggetto sul quale l'ordinanza impugnata produce effetti pregiudizievoli diretti (incremento del quantum sequestrabile di oltre 1,2 milioni di euro), poiché l'aumento disposto "formalmente" verso le sole società è idoneo ad espandere l'area di aggressione patrimoniale anche nei confronti delle persone fisiche assoggettate al medesimo sequestro per equivalente, incluso il suo patrimonio personale, nel caso in cui le somme non siano reperite presso le società.

La difesa richiama poi un principio generale: la legittimazione a impugnare spetta a chi è titolare di un interesse concreto e attuale all'eliminazione o modifica del provvedimento, anche quando l'atto non sia formalmente indirizzato al soggetto ma questi ne subisca effetti pregiudizievoli.

Infine, l'argomento viene ancorato alla previsione normativa: l'art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., non solo al pubblico ministero e all'imputato/difensore, ma anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate; la difesa fa discendere da ciò la piena legittimazione e, soprattutto, l'attualità dell'interesse, evidenziando che l'esecuzione dell'ordinanza è in corso anche nei confronti della ricorrente.

Tanto premesso, il focus della doglianza è il calcolo del quantum sequestrabile funzionale alla confisca (diretta/per equivalente) nei reati tributari e, in particolare, l'inclusione e la quantificazione di sanzioni e interessi nel profitto/indebito vantaggio sequestrabile, oggetto già delle censure proposte dalla difesa degli altri due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, si ribadisce che il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, ha ricalcolato il quantum sequestrabile per l'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 partendo dall'imposta asseritamente evasa di C 1.668.202,08 (su cui la difesa afferma essersi formato "giudicato cautelare") e ha aggiunto C 500.460,62 per sanzioni e C 342.293,98 per interessi (alla data del 27 febbraio 2025), recependo il conteggio prodotto dal PM nel precedente ricorso; la somma così ottenuta è stata poi aumentata della metà richiamando la normativa "processual-civilistica" in tema di pignoramento (art. 517, cod. proc. civ.); l'effetto finale è l'incremento del quantum da C 2.502.303,12 a C 3.766.435,02.

La difesa sostiene che tale operazione si traduce in una estensione del sequestro a poste (sanzioni e interessi) che: (i) non erano state richieste dal pubblico ministero nella originaria richiesta al GIP (15 marzo 2024); (ii) non erano 6state oggetto di impugnazione del PM dopo il decreto del GIP del 24 aprile 2024 (il PM non avrebbe contestato allora la mancata inclusione di sanzioni/interessi); (iii) sono state introdotte solo in una fase successiva, mediante ricorso del PM avverso l'ordinanza del riesame del 17 febbraio 2025, dunque - secondo l'impugnante - in modo tardivo.

Il fulcro concettuale è che, a fronte del decreto originario e del successivo sviluppo incidentale, si sarebbe formato un "giudicato cautelare" non solo sull'ammontare dell'imposta evasa, ma anche sul perimetro delle voci incluse nel sequestro (esclusione di sanzioni/interessi).

Ne conseguirebbe l'illegittimità di una modifica peggiorativa sopravvenuta.

La difesa collega l'inclusione di nuove voci a un superamento dei poteri del Tribunale del Riesame, che non dovrebbe sostituirsi al GIP emettendo, in sostanza, un provvedimento "nuovo" in danno dell'interessato e del suo diritto al contraddittorio.

A sostegno, viene richiamata una pronuncia di legittimità (indicata nel ricorso) secondo cui è illegittima l'ordinanza del riesame che non si limita ad integrare la motivazione, ma adotta sostanzialmente un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del contraddittorio dell'interessato (Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Caprio, Rv. 284598 - 01).

Da ciò la difesa trae una conseguenza alternativa: il tribunale del riesame, per non andare "ultra petita", avrebbe potuto semmai rigettare la richiesta del PM ovvero annullare integralmente il provvedimento originario, rimettendo il PM a una nuova e tempestiva richiesta al GIP, ma non aggiungere voci non originariamente ricomprese.

È poi prospettato un profilo ulteriore: il Tribunale (e già il GIP) non avrebbe avuto gli "strumenti necessari" per procedere al calcolo di sanzioni e interessi relativi all'imposta oggetto del reato, sicché l'inclusione di tali poste sarebbe viziata anche sul piano della correttezza dell'operazione di determinazione del profitto confiscabile.

Il ricorso contesta poi, con argomentazioni sovrapponibili a quella già oggetto di deduzione da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale del Riesame abbia recepito "pedissequamente" una nota della Guardia di Finanza (con calcolo eseguito dall'Agenzia delle Entrate) e abbia assunto come data di aggiornamento di sanzioni e interessi il 27 febbraio 2025, data che coinciderebbe con la richiesta istruttoria formulata dalla Procura tramite la Guardia di Finanza verso l'Agenzia, per una "determinazione a vista" dell'ammontare complessivo di sanzioni e interessi "alla data odierna".

La difesa sostiene che tale data sarebbe priva di qualunque collegamento con i fatti di reato, essendo collegata soltanto al momento in cui l'autorità requirente ha chiesto la quantificazione amministrativa.

Secondo l'impugnante, anche ammettendo (per ipotesi) la computabilità di sanzioni e interessi nel profitto sequestrabile, il dies ad quem avrebbe dovuto essere: (i) il momento consumativo del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000, indicato nelle date 30.12.2019, 29.12.2020 e 30.12.2021; 7oppure (il) al più la data del 6 maggio 2024, indicata come momento di contestazione dell'illecito e contestuale esecuzione del sequestro preventivo, quando sarebbero state vincolate somme sufficienti a soddisfare il credito erariale.

La difesa aggiunge un assunto causale: gli interessi maturano dal momento dell'inadempimento e si protraggono fino alla consumazione dell'illecito o, al più, fino all'estinzione del debito o al sequestro delle somme necessarie a estinguerlo; perciò, dopo il 6 maggio 2024 non vi sarebbe ragione per ritenere ulteriormente dovuti interessi dagli imputati verso l'Erario, poiché il vincolo cautelare avrebbe già "congelato" risorse idonee alla soddisfazione del credito.

La ricaduta pratica dell'errore sul dies ad quem sarebbe un aumento "indiscriminato" dell'entità del sequestro, includendo interessi maturati tra le date della consumazione (o l'esecuzione del sequestro) e il 27 febbraio 2025, con ampliamento ritenuto contrario alla legge che disciplina profitto confiscabile e limiti della misura reale finalizzata alla confisca.

A supporto della tesi per cui, nei reati tributari, il profitto può essere commisurato al debito d'imposta maggiorato di sanzioni e interessi maturati al momento della commissione del fatto, la difesa richiama decisioni di legittimità (nel testo del ricorso vengono menzionate le stesse pronunce della Sez. 3, già citate dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

6. In data 3 maggio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, con cui ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza.

Secondo il P.G. corretto è il riferimento al principio di diritto di cui alla sentenza Sez. 3, n. 166/2000, c.c. del 9.10.2019 per cui "il profitto, invero, consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta - eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della ftcommissione del fatto criminoso ... , non potendosi ritenere corretta una quantificazione demandata, in concreto, ad un momento successivo quale l'effettuazione dei calcoli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

7. Sono pervenute conclusioni scritte in data 13 maggio 2026 da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si sostiene che la corretta applicazione della disciplina di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 11 e 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000. impone al giudice di calcolare il profitto del reato sottoponibile a sequestro avendo riguardo esclusivo al momento della consumazione del reato (Cass. Pen. Sez. 3, nr. 166/2019) e non a diversi, variabili e opinabili orizzonti temporali, insistendo, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già formalizzate con l'atto introduttivo del giudizio.

88. In data 11 maggio 2026 è pervenuta una memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia per nomina in atti di [OSCURATO:PERSONA], i quali, associandosi alle difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedono che l'ordinanza impugnata venga annullata e, per l'effetto, cassata così come concluso anche dalla Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, trattati cartolarnnente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, sono inammissibili.

2. I ricorsi in esame sono inammissibili per difetto di legittimazione dei proponenti, trattandosi di soggetti che non hanno partecipato al procedimento incidentale conclusosi con il provvedimento emesso dal tribunale di Mantova in sede di rinvio.

Invero, secondo un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione di misure cautelari reali la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese dal tribunale del riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte nel relativo procedimento incidentale, avendovi formalmente partecipato (Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994, Rv. 198865; Sez. 3, n. 6438 del 27/01/2016, Costantino, Rv. 266222; Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012, Calvaruso, Rv. 253557).

La ratio di tale principio va individuata nella struttura essenzialmente partecipativa del procedimento incidentale de libertate e de rebus: solo chi abbia assunto la veste di parte nel grado precedente è titolare di un interesse qualificato e attuale alla rimozione dell'atto, suscettibile di tradursi in legittimazione all'impugnazione.

3. Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti non abbiano impugnato l'ordinanza genetica che ha dato origine al primo annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 834 del 2025, rimanendo, pertanto, estranei al relativo circuito impugnatorio.

Tale circostanza assume rilievo decisivo.

Il giudizio di rinvio, infatti, pur costituendo sviluppo del medesimo procedimento incidentale, resta delimitato soggettivamente dalle parti che hanno legittimamente introdotto e coltivato il mezzo di impugnazione originario.

Ne consegue che la mancata proposizione del ricorso avverso il provvedimento genetico determina la consumazione del potere 9 (P‹di impugnazione in capo ai soggetti rimasti estranei a quella fase, i quali non possono successivamente acquisire, in via derivata, una legittimazione che non hanno tempestivamente esercitato.

4. Né vale a superare tale carenza la circostanza che i medesimi soggetti abbiano depositato memorie nel procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 33528 del 2025.

L'intervento meramente adesivo, attuato mediante il deposito di scritti difensivi, non determina infatti l'acquisizione della qualità di parte processuale, né è idoneo a radicare una legittimazione autonoma all'impugnazione.

Come affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione postula la partecipazione formale al procedimento, non essendo sufficiente un intervento di fatto o comunque privo di riconoscimento processuale tipico.

Diversamente opinando, si finirebbe per eludere il sistema delle preclusioni e dei termini impugnatori, consentendo un inammissibile recupero di legittimazione in capo a soggetti che, pur avendo avuto la possibilità di attivarsi tempestivamente, sono rimasti inerti.

5. Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, con riferimento alla memoria depositata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta essere ricorrente.

L'assenza della qualità di parte nel presente giudizio comporta, in via automatica, l'irricevibilità della memoria difensiva, non essendo configurabile la possibilità per un soggetto estraneo al processo di interloquire validamente nello stesso.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi il difetto di legittimazione dei ricorrenti, con conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti e irricevibilità della memoria depositata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto non ricorrente e non parte del procedimento.

7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 10 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Mantova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formalizzate con l'atto introduttivo del giudizio; letta la memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia per nomina in atti di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2026 il tribunale del riesame di Mantova, in sede di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 33528/2025 del 26 giugno 2025, disponeva che l'ammontare del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il tribunale di Mantova con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] SRLin liquidazione dovesse essere fissato nella misura di 1.883.217,51 euro e, con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, nella misura di 1.883.217,51 euro. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 3. Ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]), difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Deduce, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, e 240, cod. pen., con riferimento all'errata quantificazione dell'importo sequestrabile ai fini di confisca quale profitto del reato di cui all'art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000, anche in relazione al calcolo dell'importo delle sanzioni e degli interessi maturati sull'imposta evasa. Preliminarmente, il ricorso dedica ampio spazio a motivare l'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: se il sequestro "diretto" sui beni sociali non copre l'importo rideterminato, il vincolo cautelare si "riverbera" in via subordinata per equivalente sui beni personali (conto corrente e immobili), e la rideterminazione "in eccesso" incide dunque direttamente sulla sua sfera patrimoniale (anche in ragione del blocco bancario "precautelare" segnalato). Tanto premesso, in sostanza, sostiene il ricorrente che l'ordinanza di rinvio avrebbe errato nel determinare l'importo sequestrabile quale profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000, includendo sanzioni e interessi e, comunque, calcolandoli in modo non conforme ai criteri legali. La difesa articola la censura su due piani: (a.1) in tesi, non debenza (o non necessaria applicazione) di sanzioni e interessi nel caso concreto (viene rimarcato che la Cassazione, nel disporre il rinvio, avrebbe imposto un nuovo esame "in punto di sanzioni e interessi" ma non avrebbe "previsto la necessaria applicazione degli stessi", che la difesa reputa non dovuti; la doglianza è impostata come errore di diritto, atteso che il Tribunale avrebbe assunto come premessa la doverosa inclusione di tali accessori, mentre l'esito corretto sarebbe stato negativo oppure comunque condizionato a presupposti rigorosi); (a.2) in ogni caso, vi sarebbe un errato criterio temporale di quantificazione (anche a voler ammettere la rilevanza di sanzioni/interessi nel perimetro del profitto, il Tribunale avrebbe illegittimamente computato gli interessi, e correlativamente gli accessori, alla data del 27.02.2025, anziché alla data di consumazione dei fatti o, al più, alla data di esecuzione del sequestro, intervenuto in data 06.05.2024). La difesa richiama, a 2sostegno, un orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, Rv. 278576 — 01; Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449 — 01) secondo cui — "qualora dovuti" — gli interessi vanno rapportati al momento della commissione del reato o, al più, al momento in cui l'imputato viene privato della disponibilità dei beni (sequestro), non potendo essere ancorati a una data successiva e contingente (quale quella in cui l'Agenzia effettua i calcoli). In questa prospettiva, la critica sostanziale si traduce nella contestazione che l'ordinanza abbia esteso il profitto confiscabile (e quindi sequestrabile) a componenti maturate dopo la consumazione o addirittura dopo il sequestro, con un effetto di sovrastima dell'importo e quindi di indebita compressione patrimoniale. Un nucleo centrale del motivo è poi la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra richiesta cautelare e provvedimento genetico, nel senso che il giudice del sequestro preventivo sarebbe vincolato ai contenuti della richiesta del P.M., non potendo ampliare il petitum. La difesa afferma infatti che la richiesta originaria del P.M. (15.03.2024) non includeva né menzionava sanzioni e interessi; pertanto, né il G.I.P. (decreto 24.04.2024) né il Tribunale avrebbero potuto "applicare tali aumenti" in difetto di domanda, pena la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. (il P.M. è il promotore della misura; il giudice è chiamato a pronunciarsi nei limiti della richiesta) e dei principi desumibili dagli artt. 291 e 321 cod. proc. pen. (vincolo del provvedimento al petitum cautelare). Questa doglianza, pur collocata nel motivo ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen. presenta un chiaro contenuto di violazione di legge processuale (ultra/extra petitum cautelare), perché denuncia un superamento dei limiti della domanda cautelare del P.M. La difesa censura inoltre l'uso, quale base del computo, di un prospetto dell'Agenzia delle Entrate (redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e veicolato tramite verbale della Guardia di Finanza del 27.02.2025), definendolo: (i) prodotto "per la prima volta" in sede di ricorso del P.M. per cassazione; (ii) generico, privo di puntuale disamina dei calcoli; (iii) privo di indicazione delle aliquote utilizzate per gli interessi; (iv) connotato da una "determinazione a vista" degli importi. L'ordinanza impugnata viene criticata per avere recepito tale conteggio e per avere omesso di considerare le contestazioni svolte nelle memorie difensive (depositate anche da altre difese) sul punto. Nella premessa, infine, la difesa segnala che il Tribunale avrebbe "qualificato erroneamente" il sequestro sui beni di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. come sequestro per equivalente, mentre sarebbe sequestro diretto per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000. Questo rilievo, pur non strutturato come sub-motivo autonomo nella parte conclusiva ("unico motivo"), è funzionale a sostenere che la ricostruzione giuridica del vincolo reale sarebbe viziata e che tale errore di qualificazione può avere ricadute sulla corretta individuazione dell'oggetto e dei 3limiti del sequestro. Questo segmento del motivo, pur presentato come violazione di legge, si colloca al confine con il tema della motivazione: la difesa sostiene infatti che la quantificazione al 27.02.2025 sarebbe priva di ancoraggio normativo e non basata su criteri "razionali, puntuali e verificabili". La critica mira, dunque, a configurare (i) una violazione di legge sostanziale e processuale (criteri di calcolo/limiti del sequestro), ma anche (ii) un vizio motivazionale "qualificato" (motivazione apparente o mancante in punto decisivo) nella misura in cui il giudice si sarebbe limitato a recepire un prospetto non verificabile senza confrontarsi con le obiezioni difensive. 4. Ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e agli artt. 11 e 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione all'erronea definizione del profitto confiscabile per il reato di cui al capo b) della rubrica. In sintesi, il nucleo della doglianza, pur presentando profili "contabili", viene impostato dalla difesa come errore di diritto nella definizione del profitto confiscabile, analogamente a quanto già dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (v. supra) poiché la scelta del criterio temporale per calcolare gli interessi inciderebbe sulla corretta delimitazione del profitto rilevante ex art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000 e, a cascata, sulla legittimità del sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. In termini sistematici, la difesa non contesta (in questa sede) che nel "profitto" possano rientrare tributo, sanzioni e interessi (dato che la Cassazione in sede rescindente lo ha imposto), ma contesta come e fino a quale momento tali interessi possano essere computati. La censura è ancorata soprattutto alla nozione di "profitto" confiscabile nei reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000) e al collegamento con il reato evocato (art. 11 d.lgs. 74 del 2000, richiamato nel ricorso per la natura istantanea e per la data di consumazione). La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata abbia incluso nel profitto interessi "non dovuti" perché calcolati con attualizzazione al 27 febbraio 2025 (data dei conteggi/nota Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate) e non invece fino al momento della commissione/consumazione del fatto; ciò determinerebbe una indebita espansione del profitto confiscabile. A fondamento, il ricorso: (i) ribadisce la natura istantanea del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 e colloca la consumazione nel momento dell'atto fraudolento/alienazione simulata; (ii) valorizza un criterio per cui il profitto (debito d'imposta) è eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni "dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso"; (iii) deduce che solo la data di consumazione, risultante dall'imputazione, costituisce l'aggancio certo" per quantificare gli interessi, evitando oscillazioni legate al trascorrere del 4tempo o al momento in cui l'autorità procede ai calcoli. In questo senso, la doglianza è costruita come erronea applicazione della legge penale sostanziale: la determinazione del profitto risulterebbe normativamente scorretta perché include una componente (interessi) oltre il perimetro temporale ritenuto consentito. Il ricorso richiama la necessità che il provvedimento cautelare reale indichi un importo complessivo determinato, escludendo la praticabilità di un sequestro "in bianco" o "evolutivo/progressivo". Da qui, la difesa afferma che la selezione del 27 febbraio 2025 come dies ad quem del calcolo degli interessi sarebbe incoerente con l'esigenza di un quantum "certo" e non dipendente dalla data in cui si effettuano i conteggi: il profitto, e dunque l'importo sequestrabile, non dovrebbe mutare a seconda che il vincolo venga disposto nel 2024, nel 2025 o nel 2026. Questo argomento, pur funzionale alla critica "sostanziale" sul profitto, viene declinato anche come errore nel modo di esercizio del potere cautelare reale (art. 321 cod. proc. pen.) e, più in generale, nella conformazione del provvedimento ablativo rispetto ai requisiti di determinatezza del quantum. Pur non formalmente rubricata come vizio di motivazione (non deducibile nella sede cautelare ex art. 325, cod. proc. pen.), la censura contiene un evidente attacco al percorso argomentativo dell'ordinanza, nella parte in cui avrebbe aderito "passivamente e acriticamente" alla nota della Guardia di Finanza (che riferisce un'interlocuzione con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate) e avrebbe scelto senza giustificazione la data del 27 febbraio 2025 per l'attualizzazione degli interessi. In particolare, la difesa evidenzia come: (i) il P.M. nella richiesta genetica non avrebbe indicato interessi e sanzioni, lasciando il giudice "privo" di un aggancio contabile già definito; (ii) il Tribunale del Riesame avrebbe quindi "risolto" il problema recependo conteggi esterni attualizzati a una data "aliena" rispetto al contesto fattuale-giuridico, con esito considerato illogico prima ancora che contabile. Nel giudizio di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen. sulle misure reali, lo spazio del sindacato è tradizionalmente ristretto alla violazione di legge; nondimeno, la difesa struttura la critica motivazionale come vizio "concettuale" che si traduce in erronea applicazione di legge, perché l'adozione acritica di una data di calcolo degli interessi comporterebbe un'errata delimitazione del profitto ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74 dle 2000, e, quindi, una violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. 5. Ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Deduce, quale unico motivo (posto che quello qualificato come "primo motivo" è in realtà l'illustrazione delle ragioni della legittimazione e dell'interesse ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame di Mantova del 9 febbraio 2026), il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12-bis, d. Igs. n. 74 5del 2000, e 240, cod. pen., in relazione all'entità degli importi sequestrabili a fini di confisca anche in relazione all'entità di interessi e sanzioni connessi all'imposta evasa. In sostanza, premette la difesa della ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] è imputata nel procedimento principale e destinataria del sequestro originario (decreto GIP Mantova 24 aprile 2024) insieme ad altre società e coimputati. dunque soggetto sul quale l'ordinanza impugnata produce effetti pregiudizievoli diretti (incremento del quantum sequestrabile di oltre 1,2 milioni di euro), poiché l'aumento disposto "formalmente" verso le sole società è idoneo ad espandere l'area di aggressione patrimoniale anche nei confronti delle persone fisiche assoggettate al medesimo sequestro per equivalente, incluso il suo patrimonio personale, nel caso in cui le somme non siano reperite presso le società. La difesa richiama poi un principio generale: la legittimazione a impugnare spetta a chi è titolare di un interesse concreto e attuale all'eliminazione o modifica del provvedimento, anche quando l'atto non sia formalmente indirizzato al soggetto ma questi ne subisca effetti pregiudizievoli. Infine, l'argomento viene ancorato alla previsione normativa: l'art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., non solo al pubblico ministero e all'imputato/difensore, ma anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate; la difesa fa discendere da ciò la piena legittimazione e, soprattutto, l'attualità dell'interesse, evidenziando che l'esecuzione dell'ordinanza è in corso anche nei confronti della ricorrente. Tanto premesso, il focus della doglianza è il calcolo del quantum sequestrabile funzionale alla confisca (diretta/per equivalente) nei reati tributari e, in particolare, l'inclusione e la quantificazione di sanzioni e interessi nel profitto/indebito vantaggio sequestrabile, oggetto già delle censure proposte dalla difesa degli altri due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, si ribadisce che il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, ha ricalcolato il quantum sequestrabile per l'art. 11 d.lgs. 74 del 2000 partendo dall'imposta asseritamente evasa di C 1.668.202,08 (su cui la difesa afferma essersi formato "giudicato cautelare") e ha aggiunto C 500.460,62 per sanzioni e C 342.293,98 per interessi (alla data del 27 febbraio 2025), recependo il conteggio prodotto dal PM nel precedente ricorso; la somma così ottenuta è stata poi aumentata della metà richiamando la normativa "processual-civilistica" in tema di pignoramento (art. 517, cod. proc. civ.); l'effetto finale è l'incremento del quantum da C 2.502.303,12 a C 3.766.435,02. La difesa sostiene che tale operazione si traduce in una estensione del sequestro a poste (sanzioni e interessi) che: (i) non erano state richieste dal pubblico ministero nella originaria richiesta al GIP (15 marzo 2024); (ii) non erano 6state oggetto di impugnazione del PM dopo il decreto del GIP del 24 aprile 2024 (il PM non avrebbe contestato allora la mancata inclusione di sanzioni/interessi); (iii) sono state introdotte solo in una fase successiva, mediante ricorso del PM avverso l'ordinanza del riesame del 17 febbraio 2025, dunque - secondo l'impugnante - in modo tardivo. Il fulcro concettuale è che, a fronte del decreto originario e del successivo sviluppo incidentale, si sarebbe formato un "giudicato cautelare" non solo sull'ammontare dell'imposta evasa, ma anche sul perimetro delle voci incluse nel sequestro (esclusione di sanzioni/interessi). Ne conseguirebbe l'illegittimità di una modifica peggiorativa sopravvenuta. La difesa collega l'inclusione di nuove voci a un superamento dei poteri del Tribunale del Riesame, che non dovrebbe sostituirsi al GIP emettendo, in sostanza, un provvedimento "nuovo" in danno dell'interessato e del suo diritto al contraddittorio. A sostegno, viene richiamata una pronuncia di legittimità (indicata nel ricorso) secondo cui è illegittima l'ordinanza del riesame che non si limita ad integrare la motivazione, ma adotta sostanzialmente un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del contraddittorio dell'interessato (Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Caprio, Rv. 284598 - 01). Da ciò la difesa trae una conseguenza alternativa: il tribunale del riesame, per non andare "ultra petita", avrebbe potuto semmai rigettare la richiesta del PM ovvero annullare integralmente il provvedimento originario, rimettendo il PM a una nuova e tempestiva richiesta al GIP, ma non aggiungere voci non originariamente ricomprese. È poi prospettato un profilo ulteriore: il Tribunale (e già il GIP) non avrebbe avuto gli "strumenti necessari" per procedere al calcolo di sanzioni e interessi relativi all'imposta oggetto del reato, sicché l'inclusione di tali poste sarebbe viziata anche sul piano della correttezza dell'operazione di determinazione del profitto confiscabile. Il ricorso contesta poi, con argomentazioni sovrapponibili a quella già oggetto di deduzione da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale del Riesame abbia recepito "pedissequamente" una nota della Guardia di Finanza (con calcolo eseguito dall'Agenzia delle Entrate) e abbia assunto come data di aggiornamento di sanzioni e interessi il 27 febbraio 2025, data che coinciderebbe con la richiesta istruttoria formulata dalla Procura tramite la Guardia di Finanza verso l'Agenzia, per una "determinazione a vista" dell'ammontare complessivo di sanzioni e interessi "alla data odierna". La difesa sostiene che tale data sarebbe priva di qualunque collegamento con i fatti di reato, essendo collegata soltanto al momento in cui l'autorità requirente ha chiesto la quantificazione amministrativa. Secondo l'impugnante, anche ammettendo (per ipotesi) la computabilità di sanzioni e interessi nel profitto sequestrabile, il dies ad quem avrebbe dovuto essere: (i) il momento consumativo del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000, indicato nelle date 30.12.2019, 29.12.2020 e 30.12.2021; 7oppure (il) al più la data del 6 maggio 2024, indicata come momento di contestazione dell'illecito e contestuale esecuzione del sequestro preventivo, quando sarebbero state vincolate somme sufficienti a soddisfare il credito erariale. La difesa aggiunge un assunto causale: gli interessi maturano dal momento dell'inadempimento e si protraggono fino alla consumazione dell'illecito o, al più, fino all'estinzione del debito o al sequestro delle somme necessarie a estinguerlo; perciò, dopo il 6 maggio 2024 non vi sarebbe ragione per ritenere ulteriormente dovuti interessi dagli imputati verso l'Erario, poiché il vincolo cautelare avrebbe già "congelato" risorse idonee alla soddisfazione del credito. La ricaduta pratica dell'errore sul dies ad quem sarebbe un aumento "indiscriminato" dell'entità del sequestro, includendo interessi maturati tra le date della consumazione (o l'esecuzione del sequestro) e il 27 febbraio 2025, con ampliamento ritenuto contrario alla legge che disciplina profitto confiscabile e limiti della misura reale finalizzata alla confisca. A supporto della tesi per cui, nei reati tributari, il profitto può essere commisurato al debito d'imposta maggiorato di sanzioni e interessi maturati al momento della commissione del fatto, la difesa richiama decisioni di legittimità (nel testo del ricorso vengono menzionate le stesse pronunce della Sez. 3, già citate dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 6. In data 3 maggio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, con cui ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza. Secondo il P.G. corretto è il riferimento al principio di diritto di cui alla sentenza Sez. 3, n. 166/2000, c.c. del 9.10.2019 per cui "il profitto, invero, consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta - eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della ftcommissione del fatto criminoso ... , non potendosi ritenere corretta una quantificazione demandata, in concreto, ad un momento successivo quale l'effettuazione dei calcoli da parte dell'Agenzia delle Entrate. 7. Sono pervenute conclusioni scritte in data 13 maggio 2026 da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si sostiene che la corretta applicazione della disciplina di cui agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 11 e 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000. impone al giudice di calcolare il profitto del reato sottoponibile a sequestro avendo riguardo esclusivo al momento della consumazione del reato (Cass. Pen. Sez. 3, nr. 166/2019) e non a diversi, variabili e opinabili orizzonti temporali, insistendo, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già formalizzate con l'atto introduttivo del giudizio. 88. In data 11 maggio 2026 è pervenuta una memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia per nomina in atti di [OSCURATO:PERSONA], i quali, associandosi alle difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedono che l'ordinanza impugnata venga annullata e, per l'effetto, cassata così come concluso anche dalla Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati cartolarnnente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, sono inammissibili. 2. I ricorsi in esame sono inammissibili per difetto di legittimazione dei proponenti, trattandosi di soggetti che non hanno partecipato al procedimento incidentale conclusosi con il provvedimento emesso dal tribunale di Mantova in sede di rinvio. Invero, secondo un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione di misure cautelari reali la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese dal tribunale del riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte nel relativo procedimento incidentale, avendovi formalmente partecipato (Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994, Rv. 198865; Sez. 3, n. 6438 del 27/01/2016, Costantino, Rv. 266222; Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012, Calvaruso, Rv. 253557). La ratio di tale principio va individuata nella struttura essenzialmente partecipativa del procedimento incidentale de libertate e de rebus: solo chi abbia assunto la veste di parte nel grado precedente è titolare di un interesse qualificato e attuale alla rimozione dell'atto, suscettibile di tradursi in legittimazione all'impugnazione. 3. Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti non abbiano impugnato l'ordinanza genetica che ha dato origine al primo annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 834 del 2025, rimanendo, pertanto, estranei al relativo circuito impugnatorio. Tale circostanza assume rilievo decisivo. Il giudizio di rinvio, infatti, pur costituendo sviluppo del medesimo procedimento incidentale, resta delimitato soggettivamente dalle parti che hanno legittimamente introdotto e coltivato il mezzo di impugnazione originario. Ne consegue che la mancata proposizione del ricorso avverso il provvedimento genetico determina la consumazione del potere 9 (P‹di impugnazione in capo ai soggetti rimasti estranei a quella fase, i quali non possono successivamente acquisire, in via derivata, una legittimazione che non hanno tempestivamente esercitato. 4. Né vale a superare tale carenza la circostanza che i medesimi soggetti abbiano depositato memorie nel procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 33528 del 2025. L'intervento meramente adesivo, attuato mediante il deposito di scritti difensivi, non determina infatti l'acquisizione della qualità di parte processuale, né è idoneo a radicare una legittimazione autonoma all'impugnazione. Come affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione postula la partecipazione formale al procedimento, non essendo sufficiente un intervento di fatto o comunque privo di riconoscimento processuale tipico. Diversamente opinando, si finirebbe per eludere il sistema delle preclusioni e dei termini impugnatori, consentendo un inammissibile recupero di legittimazione in capo a soggetti che, pur avendo avuto la possibilità di attivarsi tempestivamente, sono rimasti inerti. 5. Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, con riferimento alla memoria depositata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta essere ricorrente. L'assenza della qualità di parte nel presente giudizio comporta, in via automatica, l'irricevibilità della memoria difensiva, non essendo configurabile la possibilità per un soggetto estraneo al processo di interloquire validamente nello stesso. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi il difetto di legittimazione dei ricorrenti, con conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti e irricevibilità della memoria depositata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto non ricorrente e non parte del procedimento. 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 10 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris