CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 42033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna emessa, in seguito a rito abbreviato, in data 27 gennaio 2021, dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato previsto dall'art.589 bis cod. pen. commesso in Carmagnola il 31 marzo 2018. i 2. La dinamica del sinistro, la cui ricostruzione ha formato oggetto di contestazione, è stata così accertata dai giudici di merito: il 31 marzo 2018 le autovetture [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], che procedeva su via del porto in direzione Casalgrasso, e [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], che procedeva in direzione opposta, erano entrate in collisione in corrispondenza di una curva; a seguito dell'urto, il conducente della [OSCURATO:PERSONA] era deceduto; il punto d'urto era stato individuato nella corsia di pertinenza della Panda; non erano presenti tracce di frenata, ma erano presenti sversannenti di liquidi e detriti; entrambe le autovetture procedevano a velocità superiore al limite di km/h 50. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della condotta ascrittale, nonché in ordine ai profili di colpa specifica che le sono stati contestati. La difesa sostiene che, sia con riferimento all'eccesso di velocità, sia con riferimento all'invasione dell'opposta corsia di marcia, quali profili di colpa specifica ascritti all'imputata, la sentenza non ha sviluppato autonome argomentazioni, richiamando le considerazioni svolte nella pronuncia di primo grado e le valutazioni del consulente tecnico del pubblico ministero senza confrontarsi con le plurime doglianze articolate nell'atto di appello in merito alla valutazione della prova scientifica presente nelle consulenze tecniche. In particolare, la difesa sostiene che la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione le specifiche doglianze sviluppate con riferimento al fatto che il giudice di primo grado non avesse espresso una rigorosa motivazione per giustificare il giudizio di maggiore attendibilità delle metodologie scientifiche utilizzate dal consulente del pubblico ministero rispetto a quelle proposte dai consulenti di parte, segnatamente il sistema utilizzato per il calcolo della velocità e il sistema utilizzato per l'individuazione del punto d'urto; con riguardo a tale secondo profilo, con l'appello si era segnalata la delicatezza della questione laddove si era ritenuto che il punto d'urto fosse individuabile in un'area compresa tra il centro corsia e la mezzeria con riferimento a una carreggiata di larghezza complessiva pari a m.6,2. Le carenze motivazionali sono state, dunque, indicate sia sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze sviluppate nell'atto di appello sia sotto il profilo della motivazione apparente, nella parte in cui i giudici di appello hanno richiamato le considerazioni della sentenza di primo grado e l'esito della prova scientifica sviluppata dal consulente tecnico del pubblico ministero senza spiegare le ragioni per le quali il metodo utilizzato dal consulente dell'accusa fosse scientificamente più attendibile. Si ritiene manifestamente illogica l'argomentazione svolta in proposito dalla Corte, che ha ritenuto irrilevante la tesi difensiva secondo cui il punto d'urto andrebbe individuato nella corsia percorsa dall'imputato in quanto «l'obbligo del rispetto delle regole relative alla mano da tenere durante la marcia risultano funzionali a evitare interferenze e collisioni tra i veicoli». Nel ricorso si lamenta anche l'omessa motivazione sulla specifica richiesta contenuta nell'atto di appello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con assunzione di una perizia, totalmente ignorata dalla Corte di appello. Con un secondo motivo deduce mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, posto che la Corte di appello ha ridotto tale sanzione in misura proporzionale alla riduzione della sanzione penale trascurando che nel motivo di appello si erano richiamati, per valutare la gravità della violazione ai sensi dell'art.218, comma 2, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, la misura minima della violazione concernente il divieto di invasione della corsia e la circostanza che l'imputata dal momento del fatto avesse continuato a guidare senza mai essere incorsa in violazioni di sorta. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Con il primo motivo di ricorso si prospettano vizi della motivazione sul rilievo dell'omesso esame delle doglianze difensive afferenti la valutazione della prova scientifica svolta dal giudice di primo grado e della carenza e apparenza delle ragioni esposte nella decisione di appello. 2.1. E' necessario premettere che è pacificamente ammesso il richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado qualora il giudice di appello si riferisca ai punti della decisione che hanno contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione; nella sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato di fare riferimento all'«ampia e corretta esposizione delle risultanze» operata dallribunale, ritenendo che la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, fondata su un rigoroso esame dei dati obiettivi, fosse del tutto condivisibile. Non può condividersi, per tale profilo, il rilievo secondo il quale tale richiamo sarebbe meramente apparente. In particolare, attraverso il richiamo alla disamina delle emergenze istruttorie sviluppata dal primo giudice, la Corte territoriale ha di fatto replicato alla difesa. 2.2. Il ricorso tralascia di considerare che il rinvio per relationem ha comportato, nel caso in esame, un richiamo alla ricostruzione del punto d'urto prospettata dalla polizia giudiziaria sulla base dei rilievi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, segnatamente sulla base della posizione dei veicoli dopo l'urto e dei danni dagli stessi riportati, e alle sommarie informazioni rese da una persona presente sul luogo ([OSCURATO:PERSONA]), che aveva suffragato tale ricostruzione; la Corte, valutando l'esito della consulenza tecnica svolta su incarico del pubblico ministero anche alla luce di tali emergenze istruttorie, non ha, dunque, reso una motivazione apparente. 2.3. La motivazione è apparente qualora il giudice abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Ma, nel caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno vagliato la condotta dell'imputata in quanto violativa di due regole cautelari, segnatamente la regola sulla velocità da tenere e la regola sulla posizione del veicolo sulla carreggiata, evidenziando come ciascuna di esse, autonomamente considerata, non avrebbe comunque potuto assumere valore decisivo nel senso di escludere il contributo causale della Paschetta. 2.4. La Corte territoriale, dopo aver assunto come rilevante l'accertamento dell'ubicazione del punto d'urto all'interno della corsia di marcia della [OSCURATO:PERSONA], ha comunque esaminato, ritenendola non dirimente, la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata la vittima ad invadere la corsia di marcia percorsa dall'imputata. Si legge, infatti, a pag.5 della sentenza un richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che riconosce la responsabilità del conducente che abbia tenuto un'eccessiva e inadeguata velocità di marcia anche a prescindere dallo sconfinamento del veicolo proveniente dal senso opposto di marcia. 3. Con specifico riguardo alla valutazione della prova scientifica e al metodo seguito dal consulente di parte per la determinazione del punto d'urto e della velocità di marcia dei veicoli, va ricordato che1 secondo la giurisprudenza di legittimità/ «il giudizio di attendibilità di una teoria deve tener conto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell'ampiezza, della rigorosità e dell'oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi, della discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio e delle opinioni dissonanti che si siano eventualmente formate, dell'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché dell'autorità e dell'indipendenza di chi ha effettuato la ricerca» (Sez. 5, n.1801 del 16/11/2021, dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01). 3.1. Compito del giudice di merito è verificare quale sia l'apporto tecnico- scientifico più attendibile e spiegare le ragioni che lo hanno condotto ad una determinata conclusione, partendo dall'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto, così consentendo al giudice di legittimità di valutare se tale spiegazione sia logica e razionale. 3.2. La doglianza difensiva, seppur suggestiva, non coglie nel segno giacchè trascura che i giudici di merito hanno confrontato gli esiti della consulenza con i plurimi dati a disposizione degli esperti (posizione finale dei veicoli, detriti al suolo, dimensione dei veicoli, danni subiti), confermando l'attendibilità del metodo seguito dal consulente della pubblica accusa alla luce di tali dati. Il giudice di primo grado aveva, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, indicato quattro ragioni che rendevano inattendibile l'esito della consulenza della difesa (pag.4), confutando peraltro proprio l'affidabilità delle informazioni utilizzate da quest'ultimo in quanto fondate su un ragionamento intrinsecamente contraddittorio, con ciò potendosi ritenere ampiamente assolto l'onere motivazionale nella parte in cui la Corte territoriale ha avallato il giudizio di attendibilità della tesi del consulente del pubblico ministero svolto in primo grado. 3.3. Giova, inoltre, ricordare che la necessità di rinnovare l'istruttoria s'impone al giudice di appello allorchè non sia in grado di decidere allo stato degli atti e che il diniego di rinnovazione è legittimo ancorchè la relativa motivazione sia implicita, non potendosene desumere l'assenza di un rigoroso vaglio circa l'indispensabile necessità di un approfondimento istruttorio nel giudizio abbreviato d'appello. Il giudice deve, al contrario, rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, situazione evidentemente non sussistente nel caso in esame (Sez. 5, n.23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di sanzioni amministrative accessorie alla pena prevista per il reato di cui all'art.589 bis cod. pen., si è affermato che «il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada» (Sez. 4, n.11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - 01). La Corte territoriale, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha ridotto la sanzione amministrativa accessoria, irrogata in primo grado in misura pari a un anno, applicando la sospensione della patente di guida per mesi dieci e giorni venti. Non vi è alcun passaggio motivazionale, nella sentenza impugnata, dal quale si possa desumere che la riduzione operata dal giudice di appello non si fondi esattamente sui criteri evidenziati nell'atto di appello e, d'altro canto, il giudice di primo grado aveva già previsto la irrogazione della sanzione amministrativa per un periodo corrispondente alla durata della sanzione penale, senza che tale decisione potesse ritenersi indicativa del fatto che nella determinazione dei due tipi di sanzione il giudice si fosse attenuto ai medesimi criteri. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'