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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 18008/2026

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sigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, conprovvedimento del 6 febbraio 2026, ha rigettato l'opposizione proposta ex art.263, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui ilSostituto Procuratore della Repubblica aveva negato la restituzione della sommadi euro 3401,00, sottoposta a sequestro probatorio nel corso della perquisizionedomiciliare eseguita il 15 dicembre 2025 contestualmente all'esecuzionedell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per ipotesi di cessione disostanza stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] ha adottato il provvedimento de plano, senza instaurare ilcontraddittorio camerale, limitandosi a confermare i presupposti del vincolo realesulla base delle determinazioni già assunte dal Pubblico Ministero, il quale avevaa sua volta respinto l'originaria istanza difensiva rilevando che si trattava di corpodel reato oggetto di accertamenti e che era stata contestualmente avanzatarichiesta di applicazione di misura reale funzionale alla confisca.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Denuncia anzitutto l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc.pen., sotto il profilo dell'abnormità del provvedimento impugnato.

Osserva che lanorma, nel disciplinare l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero cherespinge la richiesta di restituzione, impone al giudice di provvedere nelle formedell'art. 127 cod. proc. pen., attraverso l'instaurazione di un sub-procedimentocamerale scandito dal contraddittorio e destinato a concludersi con ordinanzaricorribile per cassazione.L'emissione di una decisione de plano si pone al di fuori di siffatto congegnonormativo e integra un classico caso di abnormità funzionale, categoria elaboratain parte qua per rimuovere gli effetti di provvedimenti affetti da anomaliegenetiche o funzionali così radicali da risultare incompatibili con le linee fondantidel sistema processuale, così da rendere necessario apprestare un rimedioimpugnatorio a correttivo del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc.pen.L'omissione del contraddittorio camerale ha irrimediabilmente compromessoil diritto di difesa dell'indagato e si è tradotta in un atto astrattamente nonimpugnabile, ma censurabile dinanzi alla Suprema Corte (Sez.

U, n. 9857/2008).2.2.

Sotto altro, ma connesso profilo, lamenta l'inosservanza di normaprocessuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente nullitàex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.Ove la Corte non ritenesse di ricondurre il provvedimento gravato allacategoria dell'abnormità, dovrebbe comunque reputarlo radicalmente nullo perl'incompetenza funzionale del giudicante e per il vizio afferente all'omessointervento, assistenza e rappresentanza dell'indagato nel sub-procedimentocamerale che avrebbe dovuto instaurarsi.Richiama, entro tale prospettiva, l'arresto secondo cui, in tema di sequestroprobatorio, la decisione del giudice per le indagini preliminari, assunta previoparere del pubblico ministero sull'istanza di restituzione proposta durante la fasedelle indagini preliminari, è affetta da nullità assoluta per incompetenza funzionalee per inosservanza della procedura delineata dall'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 9986/2019).Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.1.1.

Appare utile premettere che, secondo un principio enunciato anche dalleSezioni Unite, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale,ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degliinteressati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzionedelle "cose" in sequestro, è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motiviindicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 9857 del30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01).2.

Tanto premesso, giova muovere da una breve ricostruzione della vicendaprocessuale.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizioneex art. 263, comma 5, cod.proc.pen. avverso il decreto con cui il SostitutoProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva respinto l'istanzadi dissequestro della somma di euro 3.401,00, sottoposta a vincolo reale nel corsodella perquisizione domiciliare eseguita in sede di esecuzione della misuracautelare applicata nei confronti dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari,investito dell'opposizione, ha deciso de plano, con formula apposta a marginedell'atto introduttivo ("Si rigetta confermando i presupposti del sequestropreventivo che sussistono"), senza instaurare il sub-procedimento cameraleimposto dal richiamo all'art. 127 cod.proc.pen. contenuto nella norma invocata.Il ricorso denuncia, sotto il duplice profilo dell'abnormità funzionale e dellanullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen., la violazione dello schemaprocedimentale che avrebbe dovuto presiedere alla decisione.3.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alle conseguenzeprocessuali dell'emissione de plano del provvedimento del giudice dell'opposizionein materia di restituzione di cose in sequestro.L'art. 263, comma 5, cod.proc.pen., nel regolare l'opposizione avverso ildecreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativarichiesta, stabilisce espressamente che «sull'opposizione il giudice provvede anorma dell'articolo 127».

Il rinvio integrale al congegno normativo dell'art. 127cod.proc.pen. comporta l'instaurazione di un sub-procedimento camerale scanditodal contraddittorio, con avviso ai difensori e all'interessato e possibilità diaudizione delle parti, destinato a concludersi con ordinanza ricorribile percassazione ai sensi del settimo comma della medesima disposizione.Sulla sorte del provvedimento emesso al di fuori dello schema descritto, lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordinanza del giudice per leindagini preliminari che decide sull'opposizione degli interessati al decreto delpubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestrodeve essere assunta a norma dell'art. 127 cod.proc.pen., con la garanzia delcontraddittorio, sicché, ove sia resa de plano, si determina una nullità ai sensidell'art. 127, comma 5, cod.proc.pen., deducibile mediante ricorso per cassazione,con l'unica eccezione dell'inammissibilità dell'atto introduttivo (Sez. 3, n. 30968del 24/03/2023, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023,Mittica, non massimata; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01;Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503-01).L'adesione all'impostazione indicata si basa su ragioni di coerenza logico-sistematica.Il dato testuale impone il contraddittorio camerale; la ratio legis poggiasull'esigenza di assicurare all'interessato — che subisce il vincolo reale su beni dipropria pertinenza — una sede partecipata di discussione, in cui far valere leproprie ragioni dinanzi al giudice terzo rispetto all'autore del provvedimentoopposto.

L'indicazione assume particolare pregnanza ove si consideri chel'opposizione si configura come rimedio endoprocessuale volto a sottrarre lavalutazione sulla sorte del bene alla sola determinazione del titolare dell'azionepenale, rimettendola al vaglio giurisdizionale nelle forme proprie dellagiurisdizione: l'omissione del contraddittorio svuoterebbe il rimedio del suocontenuto minimo, trasformandolo in un interpello privo di effettività.4.

Un cenno merita la qualificazione del vizio.Il ricorrente prospetta, in via principale, la categoria dell'abnormità funzionale,richiamando la nota elaborazione delle Sezioni Unite sui provvedimenti abnormi(Sez.

U, n. 9857 del 27/11/2008, dep. 2009, Nobili), e, in via subordinata, quelladella nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen.Nella giurisprudenza più recente, condivisa da questo Collegio, il vizio vienericondotto all'alveo della nullità di ordine generale ex art. 127, comma 5,cod.proc.pen., categoria che consente di assicurare identica tutela impugnatoriasenza ricorrere all'istituto — di carattere residuale — dell'abnormità.La scelta ermeneutica è allineata al principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione sancita dall'art. 568 cod.proc.pen., giacché rende la censuraveicolabile attraverso una categoria codicistica tipizzata, senza dover attingere afigure di creazione giurisprudenziale.Va in ogni caso rilevato come la differente qualificazione non incida sull'esito;in entrambe le prospettive il provvedimento emesso de plano va rimosso e gli attidevono essere restituiti al giudice a quo per la regolare celebrazione del sub-procedimento camerale.5.

Applicando i principi esposti alla vicenda in esame, l'ordinanza impugnatasi rivela affetta dal vizio denunciato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Foggia, investito dell'opposizioneregolarmente proposta dal difensore — né vi è dato dal quale desumere unadeclaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo, che costituirebbe l'unicaipotesi in cui la decisione de plano sarebbe consentita — ha statuito medianteformula apposta a margine del ricorso, omettendo l'avviso alle parti, la fissazionedell'udienza camerale e ogni garanzia di partecipazione dell'indagato al sub-procedimento.

L'omissione ha inciso sul diritto di intervento, assistenza erappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], integrando la nullità di ordine generale dedottacon il secondo motivo.Ne consegue che l'ordinanza pronunciata in data 6 febbraio 2026 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deve essere annullata senzarinvio, con trasmissione degli atti al medesimo ufficio giudiziario per l'ulteriorecorso, nelle forme prescritte dall'art. 127 cod.proc.pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale diCosì è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale haconcluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, conprovvedimento del 6 febbraio 2026, ha rigettato l'opposizione proposta ex art.263, comma 5, cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui ilSostituto Procuratore della Repubblica aveva negato la restituzione della sommadi euro 3401,00, sottoposta a sequestro probatorio nel corso della perquisizionedomiciliare eseguita il 15 dicembre 2025 contestualmente all'esecuzionedell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per ipotesi di cessione disostanza stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] ha adottato il provvedimento de plano, senza instaurare ilcontraddittorio camerale, limitandosi a confermare i presupposti del vincolo realesulla base delle determinazioni già assunte dal Pubblico Ministero, il quale avevaa sua volta respinto l'originaria istanza difensiva rilevando che si trattava di corpodel reato oggetto di accertamenti e che era stata contestualmente avanzatarichiesta di applicazione di misura reale funzionale alla confisca.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Denuncia anzitutto l'erronea applicazione della legge penale, ex art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc.pen., sotto il profilo dell'abnormità del provvedimento impugnato. Osserva che lanorma, nel disciplinare l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero cherespinge la richiesta di restituzione, impone al giudice di provvedere nelle formedell'art. 127 cod. proc. pen., attraverso l'instaurazione di un sub-procedimentocamerale scandito dal contraddittorio e destinato a concludersi con ordinanzaricorribile per cassazione.L'emissione di una decisione de plano si pone al di fuori di siffatto congegnonormativo e integra un classico caso di abnormità funzionale, categoria elaboratain parte qua per rimuovere gli effetti di provvedimenti affetti da anomaliegenetiche o funzionali così radicali da risultare incompatibili con le linee fondantidel sistema processuale, così da rendere necessario apprestare un rimedioimpugnatorio a correttivo del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc.pen.L'omissione del contraddittorio camerale ha irrimediabilmente compromessoil diritto di difesa dell'indagato e si è tradotta in un atto astrattamente nonimpugnabile, ma censurabile dinanzi alla Suprema Corte (Sez. U, n. 9857/2008).2.2. Sotto altro, ma connesso profilo, lamenta l'inosservanza di normaprocessuale stabilita a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente nullitàex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.Ove la Corte non ritenesse di ricondurre il provvedimento gravato allacategoria dell'abnormità, dovrebbe comunque reputarlo radicalmente nullo perl'incompetenza funzionale del giudicante e per il vizio afferente all'omessointervento, assistenza e rappresentanza dell'indagato nel sub-procedimentocamerale che avrebbe dovuto instaurarsi.Richiama, entro tale prospettiva, l'arresto secondo cui, in tema di sequestroprobatorio, la decisione del giudice per le indagini preliminari, assunta previoparere del pubblico ministero sull'istanza di restituzione proposta durante la fasedelle indagini preliminari, è affetta da nullità assoluta per incompetenza funzionalee per inosservanza della procedura delineata dall'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 9986/2019).Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.1.1. Appare utile premettere che, secondo un principio enunciato anche dalleSezioni Unite, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari la quale,ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degliinteressati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzionedelle "cose" in sequestro, è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motiviindicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 9857 del30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290-01, nonché Sez. 5, n. 10987 del14/11/2019, dep. 2020, Mauro, Rv. 278881-01).2. Tanto premesso, giova muovere da una breve ricostruzione della vicendaprocessuale.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizioneex art. 263, comma 5, cod.proc.pen. avverso il decreto con cui il SostitutoProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva respinto l'istanzadi dissequestro della somma di euro 3.401,00, sottoposta a vincolo reale nel corsodella perquisizione domiciliare eseguita in sede di esecuzione della misuracautelare applicata nei confronti dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari,investito dell'opposizione, ha deciso de plano, con formula apposta a marginedell'atto introduttivo ("Si rigetta confermando i presupposti del sequestropreventivo che sussistono"), senza instaurare il sub-procedimento cameraleimposto dal richiamo all'art. 127 cod.proc.pen. contenuto nella norma invocata.Il ricorso denuncia, sotto il duplice profilo dell'abnormità funzionale e dellanullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen., la violazione dello schemaprocedimentale che avrebbe dovuto presiedere alla decisione.3. La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alle conseguenzeprocessuali dell'emissione de plano del provvedimento del giudice dell'opposizionein materia di restituzione di cose in sequestro.L'art. 263, comma 5, cod.proc.pen., nel regolare l'opposizione avverso ildecreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativarichiesta, stabilisce espressamente che «sull'opposizione il giudice provvede anorma dell'articolo 127». Il rinvio integrale al congegno normativo dell'art. 127cod.proc.pen. comporta l'instaurazione di un sub-procedimento camerale scanditodal contraddittorio, con avviso ai difensori e all'interessato e possibilità diaudizione delle parti, destinato a concludersi con ordinanza ricorribile percassazione ai sensi del settimo comma della medesima disposizione.Sulla sorte del provvedimento emesso al di fuori dello schema descritto, lagiurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordinanza del giudice per leindagini preliminari che decide sull'opposizione degli interessati al decreto delpubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestrodeve essere assunta a norma dell'art. 127 cod.proc.pen., con la garanzia delcontraddittorio, sicché, ove sia resa de plano, si determina una nullità ai sensidell'art. 127, comma 5, cod.proc.pen., deducibile mediante ricorso per cassazione,con l'unica eccezione dell'inammissibilità dell'atto introduttivo (Sez. 3, n. 30968del 24/03/2023, Rv. 284933-01; Sez. 5, n. 867 del 30/09/2022, dep. 2023,Mittica, non massimata; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01;Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Coppola, Rv. 202503-01).L'adesione all'impostazione indicata si basa su ragioni di coerenza logico-sistematica.Il dato testuale impone il contraddittorio camerale; la ratio legis poggiasull'esigenza di assicurare all'interessato — che subisce il vincolo reale su beni dipropria pertinenza — una sede partecipata di discussione, in cui far valere leproprie ragioni dinanzi al giudice terzo rispetto all'autore del provvedimentoopposto. L'indicazione assume particolare pregnanza ove si consideri chel'opposizione si configura come rimedio endoprocessuale volto a sottrarre lavalutazione sulla sorte del bene alla sola determinazione del titolare dell'azionepenale, rimettendola al vaglio giurisdizionale nelle forme proprie dellagiurisdizione: l'omissione del contraddittorio svuoterebbe il rimedio del suocontenuto minimo, trasformandolo in un interpello privo di effettività.4. Un cenno merita la qualificazione del vizio.Il ricorrente prospetta, in via principale, la categoria dell'abnormità funzionale,richiamando la nota elaborazione delle Sezioni Unite sui provvedimenti abnormi(Sez. U, n. 9857 del 27/11/2008, dep. 2009, Nobili), e, in via subordinata, quelladella nullità ex art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod.proc.pen.Nella giurisprudenza più recente, condivisa da questo Collegio, il vizio vienericondotto all'alveo della nullità di ordine generale ex art. 127, comma 5,cod.proc.pen., categoria che consente di assicurare identica tutela impugnatoriasenza ricorrere all'istituto — di carattere residuale — dell'abnormità.La scelta ermeneutica è allineata al principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione sancita dall'art. 568 cod.proc.pen., giacché rende la censuraveicolabile attraverso una categoria codicistica tipizzata, senza dover attingere afigure di creazione giurisprudenziale.Va in ogni caso rilevato come la differente qualificazione non incida sull'esito;in entrambe le prospettive il provvedimento emesso de plano va rimosso e gli attidevono essere restituiti al giudice a quo per la regolare celebrazione del sub-procedimento camerale.5. Applicando i principi esposti alla vicenda in esame, l'ordinanza impugnatasi rivela affetta dal vizio denunciato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Foggia, investito dell'opposizioneregolarmente proposta dal difensore — né vi è dato dal quale desumere unadeclaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo, che costituirebbe l'unicaipotesi in cui la decisione de plano sarebbe consentita — ha statuito medianteformula apposta a margine del ricorso, omettendo l'avviso alle parti, la fissazionedell'udienza camerale e ogni garanzia di partecipazione dell'indagato al sub-procedimento. L'omissione ha inciso sul diritto di intervento, assistenza erappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], integrando la nullità di ordine generale dedottacon il secondo motivo.Ne consegue che l'ordinanza pronunciata in data 6 febbraio 2026 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Foggia deve essere annullata senzarinvio, con trasmissione degli atti al medesimo ufficio giudiziario per l'ulteriorecorso, nelle forme prescritte dall'art. 127 cod.proc.pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale diCosì è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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