CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 16266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2023, il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli art. 110, 81 comma 2, 640 comma 2 numero 1 e 61 numero 7 cod. pen. (capo B); 56, 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo D). 2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata la violazione di legge, quanto all'applicazione della norma di cui all'art. 464- quater cod. proc. pen. in relazione all'art. 168-bis cod. pen. 3. Il ricorso, che ha contestato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere stensore Il P