CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, a fronte di intervenuta condanna per il delitto di violazione degli obblighi e delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il ricorso si limita a reiterare l'obiezione della sopravvenuta illegittimità del provvedimento impositivo della misura di prevenzione, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede l'assoggettabilità a misura dei soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), stesso d.lgs. (soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi); che trattasi di obiezione già confutata dal giudice a quo, sul rilievo che il provvedimento impositivo di misura si basasse piuttosto sul profilo di pericolosità delineato dalla lett. b) del menzionato art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 (facente riferimento ai soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose), onde le sue sorti - e con esse la configurabilità del reato ascritto - siano rimaste insensibili al mutato quadro normativo; che il ricorso non apporta elementi in grado di contrastare la valutazione giudiziale, sorretta da adeguata e convincente argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d