CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1994
Cassazione n. 31296/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1994 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 5 luglio 2023 che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che il primo motivo - che, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata - è inammissibile in quanto la Corte di merito ha disatteso in parte qua il gravame indicando gli elementi sulla scorta dei quali ha riconosciuto credibilità ed attendibilità al narrato della persona offesa ed escluso che potesse pervenirsi a conclusioni diverse sulla scorta delle allegazioni difensive (cfr. p. 8 ss. del provvedimento impugnato), rendendo una motivazione che con evidenza non può dirsi manifestamente illogica e, dunque, non può essere qui sindacata perorando un alternativo apprezzamento (che in definitiva il ricorso finisce per devolvere) non consentito a questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale e delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati e privi della necessaria specificità, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - rimarcando, tra l'altro, che l'imputata è gravata da un precedente penale nonché da due precedenti di polizia (questi ultimi per furto e tentato furto; cfr. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01: «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen.») ed evidenziando il difetto di elementi dimostrativi della sua resipiscenza; e da tale coacervo di dati ha tratto il difetto dei presupposti sia per compiere una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati sia per concedere le circostanze attenuanti generiche; rispetto a tale apprezzamento il ricorso ha: - erroneamente assunto che sarebbero state sovrapposte le valutazioni relative alla sospensione condizionale della pena e alle invocate attenuanti generiche, che per costante giurisprudenza si fondano entrambe sull'apprezzamento degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 - 01); - fatto riferimento al carattere non ostativo del precedente penale in discorso, profilo estraneo alla ratio decidendi della decisione impugnata, che non si è fondata su tale ordine di considerazioni; nonché contestato che la sentenza di primo grado contenesse una valutazione implicita sfavorevole all'imputato, elemento parimenti non decisivo nell'iter della decisione di appello che, dunque, in parte qua non può dirsi puntualmente censurata; - contestato assertivamente, e senza argomentare puntualmente, la valenza attribuita dalla Corte distrettuale ai precedenti (penali e di polizia) potessero trarsi elementi a sostegno della valutazione compiuta dalla Corte distrettuale (cfr. Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Fisichella, Rv. 284092 - 01); considerato che non può condurre a diverse conclusioni quanto esposto nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato, con cui la difesa ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass