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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2026

Cassazione n. 24741/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

D'APPELLO SEZIONEDISTACCATA di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con proprio atto (dattiloscritto) depositato presso laCancelleria della Corte d’appello di Lecce il 25/3/2026 ha propostopersonalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 67/2024SIGE emessa in data 9 luglio 2024 dalla Corte d’appello di Lecce – Sez.distaccata di Taranto e notificata il successivo 10 luglio 2024;Che la suddetta ordinanza è stata già ricorsa (fuori termine) per cassazioneda [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e questa Corte (Sez. 7, ord. n. 4868 del 19/12/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.) ha già dichiarato, con procedura de plano,l’inammissibilità del ricorso per intempestività (essendo decorso il relativotermine alla data del 26 luglio 2024);Che l’odierno ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza,depositato a mezzo pec in data 14/03/2026, è stato depositato anch'esso fuoritermine e risulta altresì proposto personalmente dal [OSCURATO:PERSONA];che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimentogiurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01);che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionalerappresentazione tecnica è un’esigenza da tempo avvertita anche dallagiurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id. n. 395 del2000), che l’ha ritenuta altresì compatibile con l’art. 6, par. 3, lett. c),Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, haaffermato che la partecipazione e la difesa personale dell’imputato, purcostituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversagraduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Staticontraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario digarantire l’esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c.

Italia, § 48;Id., 21/09/1993, Kremzow c.

Austria; Id. 24/05/1991, § 52 Quaranta c.

Svizzera§ );che la previsione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragionedelle approfondite conoscenze giuridiche e dell’elevato livello di qualificazioneprofessionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte dicassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione delladiscrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, inmotiv.; Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.);che nel caso di specie il ricorso - peraltro reiterativo di altro propostoavverso la medesima ordinanza - è stato presentato personalmente dalcondannato, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi chevalgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescrittasanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equofissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO SEZIONEDISTACCATA di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con proprio atto (dattiloscritto) depositato presso laCancelleria della Corte d’appello di Lecce il 25/3/2026 ha propostopersonalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 67/2024SIGE emessa in data 9 luglio 2024 dalla Corte d’appello di Lecce – Sez.distaccata di Taranto e notificata il successivo 10 luglio 2024;Che la suddetta ordinanza è stata già ricorsa (fuori termine) per cassazioneda [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e questa Corte (Sez. 7, ord. n. 4868 del 19/12/2024, dep. 2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.) ha già dichiarato, con procedura de plano,l’inammissibilità del ricorso per intempestività (essendo decorso il relativotermine alla data del 26 luglio 2024);Che l’odierno ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza,depositato a mezzo pec in data 14/03/2026, è stato depositato anch'esso fuoritermine e risulta altresì proposto personalmente dal [OSCURATO:PERSONA];che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimentogiurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01);che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionalerappresentazione tecnica è un’esigenza da tempo avvertita anche dallagiurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980; Id. n. 395 del2000), che l’ha ritenuta altresì compatibile con l’art. 6, par. 3, lett. c),Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, haaffermato che la partecipazione e la difesa personale dell’imputato, purcostituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversagraduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Staticontraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario digarantire l’esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia, § 48;Id., 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Id. 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera§ );che la previsione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragionedelle approfondite conoscenze giuridiche e dell’elevato livello di qualificazioneprofessionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte dicassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione delladiscrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, inmotiv.; Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.);che nel caso di specie il ricorso - peraltro reiterativo di altro propostoavverso la medesima ordinanza - è stato presentato personalmente dalcondannato, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano exart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi chevalgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescrittasanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equofissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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