CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23957/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NOLA n. 1554/2016 depositata i l 14/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per sette mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-INVITALIA, contro il decreto del 14 settembre 2016 con cui il Tribunale di Nola, accogliendo parzialmente l’opposizione allo stato passivo da quest’ultima spiegata, ha ammesso la medesima: a) con privilegio ipotecario per € 4.771.000,00 a titolo di capitale versato e non restituito; per l’importo degli interessi corrispettivi su detta somma, oltre che moratori a decorrere dal 21 dicembre 2012 al tasso convenzionale del 6,83% sino al fallimento; per € 166.645,12 a titolo di interessi del prefinanziamento di € 810.000,00, già riconosciuto in privilegio ipotecario; b) in chirografo per € 1.012.846,59 a titolo di interessi sulla somma già ammessa in chirografo di € 8.553.000,00. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] I INVESTIMENTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-INVITALIA resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1993, numero 410, convertito in legge 10 dicembre 1993, numero 513, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la rinegoziazione del finanziamento accordato a [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2012 non era stata sottoposta ad approvazione del Ministero competente. Il secondo mezzo denuncia nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 99, secondo comma, numero 3, della legge fallimentare, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che INVITALIA avesse il potere di operare la rinegoziazione del finanziamento ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, ed 11, secondo comma, della legge numero 241 del 1990. Il terzo mezzo denuncia nullità del decreto o del procedimento per violazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione e 101, secondo comma, c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver desunto la legittimità della rinegoziazione dalla disciplina dettata dalla legge numero 241 del 1990, senza sottoporre la questione mista di fatto e diritto, rilevata d’ufficio, al contraddittorio delle parti. Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241, subordinatamente al diniego di accoglimento del secondo e terzo mezzo, censurando il decreto impugnato per aver male applicato la disciplina richiamata. Il quinto mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, identificato con il difetto dei presupposti per il «consolidamento» del finanziamento pubblico operato nel 2012. Il sesto mezzo denuncia violazione o falsa applicazionedegli articoli 1362, 1456, secondo comma, e 1457 c.p.c. in riferimento all’articolo 17 del contratto di finanziamento del 18 maggio 2006, censurando il decreto impugnato per aver negato che esso si fosse sciolto di diritto. Il settimo mezzo denuncia nullità della sentenza o del procedimento ai sensi degli articoli 111, sesto comma, della Costituzione e 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di motivare sull’exceptio doli generalis seu praesentisformulata dal Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― La vicenda oggetto del contendere può essere sintetizzata nel modo che segue, così da rendere comprensibili i motivi prima elencati: -) in esito ad un antefatto che non interessa riassumere, [OSCURATO:SOCIETA]. ha ottenuto nel 2006 finanziamenti agevolati finalizzati ad investimenti, diretti al ripristino di una pre-esistente attività industriale, anche a tutela dell’occupazione, da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2007, ed, in particolare, un finanziamento concesso dall’allora [OSCURATO:SOCIETA]. per quattro milioni di euro, da restituirsi progressivamente a fronte della corresponsione di un contributo da parte della Regione Campania; un finanziamento concesso anch’esso da [OSCURATO:SOCIETA]. di € 6.523.000,00; un contributo concesso sempre da [OSCURATO:SOCIETA]. di € 5.750.000,00, nonché, per conto della Regione Campania, un ulteriore contributo di € 5.000.000,00; -) il termine del 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli investimenti non è stato rispettato; -) nel dicembre 2012 INVITALIA ha stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. un «Contratto di consolidamento del finanziamento agevolato concesso in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 410 convertito in L. 10.12.1993 n. 513 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica”», contratto che, confermati i finanziamenti, ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la realizzazione degli investimenti; -) a seguito del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., INVITALIA ha chiesto di essere ammessa al passivo: a) in privilegio per € 976.645,12, di cui € 810.000,00 a titolo di capitale del prefinanziamento ed € 160.645,12 a titolo di interessi sul prefinanziamento; b) in privilegio per € 6.039.518,09 di cui € 5.176.729,79 per capitale residuo del finanziamento ed € 862.788,30 per rate non pagate relativi al medesimo, nonché € 1.064.504,65 a titolo di interessi «ai sensi degli art. 17.2 e 9.2 del Finanziamento e art. 12 dell’atto di consolidamento»; c) in chirografo per € 9.565.846,59 a titolo di capitale erogato «con il contributo anche per la Regione Campania» di cui € 8.553.000,00 per capitale e € 1.012.846,59 a titolo di interessi sulle suddette somme come convenuti negli accordi; -) il giudice delegato ha ammesso il credito in privilegio per la minor somma di € 1.819.000,00, corrispondente alla somma del residuo prefinanziamento di € 810.000,00 e dell’unica rata di finanziamento erogata anteriormente alla data prevista di ultimazione dell’investimento programmato entro il 31 dicembre 2007, di € 1.009.000,00; -) quanto alla residua somma richiesta con privilegio ipotecario per sorte capitale, quantificata dal giudice in € 4.771.000,00, in relazione alle tranches del finanziamento di cui il creditore aveva effettivamente documentato l’erogazione, l’ammissione è stata disposta in chirografo, a titolo di restituzione di indebito, perché erogata in violazione del programma di investimento, che prevedeva il completamento dello stesso entro il 31 dicembre 2007; -) INVITALIA ha proposto opposizione, che il Tribunale di Nola ha accolto nei termini in precedenza indicati. 4.2. ― Il Tribunale ha per quanto rileva così motivato: «Innanzitutto, la clausola risolutiva espressa, indicata dalla curatela opposta, contenuta nell'art. 17 del contratto del 18.05.2006… - l'unico che rileva ai fini in esame - non è stata azionata da Invitalia con lettera raccomandata con cui comunicava la volontà di avvalersi della citata risoluzione di diritto in conformità all'art. 1456, comma 2, c.c. Non può, pertanto, ritenersi che il citato contratto abbia perso efficacia. Si può discutere se Invitalia avesse i poteri di prorogare i termini di efficacia dell'originario contratto e del programma di investimento cui era finalizzato il finanziamento in oggetto, e se dunque, potesse o meno stipulare il contratto di consolidamento del debito del 10 gennaio 2013, in cui non soltanto le parti in causa riconoscevano le rispettive posizioni debitorie e creditorie, ma concordavano, senza effetti novativi… un nuovo termine di scadenza dell’originario contratto al 30 giugno 2013. La possibilità di non risolvere il contratto originario di finanziamento prevista dall'art. 17 dell'accordo mediante il richiamo alla causa di forza maggiore, poi richiamata al punto 16 delle premesse del contratto dl consolidamento mediante il richiamo alle difficoltà di mercato incontrate dalla Simpe successivamente alla stipula del contratto, difficoltà peraltro riconosciute dalla medesima curatela mediante il richiamo al punto 17 delle premesse del contratto di consolidamento che richiamavano a loro volta il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. Il punto problematico, tuttavia, non è questo, ma se Invitalia, quale società pubblica partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avesse o meno i poteri di prorogare i termini di efficacia del contratto originario di finanziamento, o se tale potere era subordinato - come sostiene la curatela - alla preventiva autorizzazione del Ministero e della Regione, e dunque, preceduto da un nuovo accordo di programma, come quello del 15.07.2005…, in esecuzione del quale Invitalia aveva stipulato i contratti di cui si discute. La tesi cui il Tribunale aderisce è quella che l'opponente, quale ente pubblico, avesse non solo il potere di revocare i contributi concessi - cosa che è peraltro avvenuta - ma anche quella di decidere, in piena autonomia, la proroga dei termini di efficacia dei contratti. E tanto, in applicazione degli artt. 15 comma 2, ed 11, comma 2 della legge n. 241/1990, secondo cui gli accordi di programma riconducibili pacificamente agli accordi di cui all'art. 15 l. 241/1990 sono soggetti ai principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti in quanto compatibili. Pertanto, Invitalia, già [OSCURATO:SOCIETA], quale ente societario pubblico investito dell'esecuzione dell'accordo, aveva piena autonomia di decisione per l'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'accordo, per il quale, peraltro, il medesimo accordo non fissava un termine di efficacia, limitando la propria durata temporale ex art. 17, comma 2, al tempo di attuazione dell'oggetto (dell'accordo). In conclusione, legittimamente l'opponente ha proceduto alla stipula dell'atto di consolidamento del 2012-2013». 4.3. ― In sintesi, il ricorso per cassazione si incentra su una principale questione, riguardata sotto diversi aspetti, e cioè sull’assunto secondo cui le somme erogate da INVITALIA a [OSCURATO:SOCIETA]. dopo il 31 dicembre 2007, originario termine di scadenza previsto per la realizzazione del programma di investimenti, non avrebbero potuto considerarsi corrisposte in esecuzione del contratto medesimo e, dunque, il relativo credito di INVITALIA, insinuato al fallimento, non fosse assistito dal pertinente rango invocato dalla creditrice, ma dovesse essere collocato in chirografo, trattandosi di credito per ripetizione di indebito: e ciò sia perché la proroga del termine operata con il contratto di «consolidamento» del 2013 non era munita di approvazione ministeriale; sia perché detta proroga era stata disposta in violazione della finalità pubblica cui l’investimento era diretto, essendo stata essa effettuata quando [OSCURATO:SOCIETA]. era ormai pressoché decotta. 4.4. ― Tanto premesso, primo mezzo v a respinto. Secondo il Fallimento ricorrente, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica», convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513. La norma stabilisce, per quanto interessa, che: «La società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero … può utilizzare i fondi … per erogare direttamente contributi e finanziamenti … A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero … devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, nonché l’entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI …». La disposizione, dunque, prevede una approvazione di ciascuna iniziativa, la quale deve precedere l’utilizzazione dei fondi, e ciò rende manifesto che l’intervento del Ministero è unico e collocato a monte della concessione del beneficio: sotto questo aspetto, perciò, il contratto di «consolidamento» del debito, stipulato a fine 2012, e che ha posticipato al 2013 il termine per la realizzazione dell’investimento, non poteva richiedere alcuna ulteriore autorizzazione ministeriale, ormai non più compatibile con la già intervenuta concessione del beneficio. Ed inoltre, la norma contempla un’autorizzazione ministeriale rapportata a «tipologia» nonché a «livello» degli interventi proposti: ma è ben evidente che la pattuizione concernente il «consolidamento» del debito, nel limitarsi a posticipare il termine per la realizzazione degli interventi originariamente previsti, senza incidere, d’altronde, sul «livello» dell’intervento, siccome determinato dall’articolo 6 del decreto - legge 1 aprile 1989, n. 120, come convertito, neppure incideva sulla materia sottoposta ad autorizzazione, sicché un ulteriore intervento del Ministero non potrebbe essere predicato neppure guardando al «consolidamento», sia pure con evidente forzatura, come ad una nuova concessione del beneficio. 4.5. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Come si accennava, la tesi del Fallimento mira ad evidenziare che «in nessun luogo del ricorso in opposizione… è mai richiamata la l. n. 241/1990 per sostenere la legittimità della rinegoziazione»: il che, per vero, non ha nulla a che vedere con l’osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e men che meno col principio della domanda. Difatti, come è noto, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è violato se e quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum , rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Nel nostro caso, INVITALIA ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per un certo importo, in privilegio, assumendo di aver erogato la somma alla società in bonis, e il giudice, operando entro l’ambito del domandato, senza affatto incidere né sul petitum, né sulla causa petendi , ha accolto, in parte, esattamente la domanda così proposta. 4.6. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Secondo il Fallimento ricorrente, il Tribunale avrebbe posto a fondamento della propria decisione «una questione rilevata d’ufficio mai prospettata… dalle parti»: la censura si riferisce al richiamo operato nel decreto impugnato agli articoli 11 e 15 della legge numero 241 del 1990. Il ragionamento svolto dal giudice di merito si può esplicitare e riassumere così. La concessione del finanziamento dall’allora [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. si collocava a valle un accordo di programma del 15 luglio 2005 siglato dal Ministero delle attività produttive e dalla Regione Campania, accordo di programma ― finalizzato, come già accennato, al ripristino di un’attività industriale poi confluita in [OSCURATO:SOCIETA]. ed al conseguente mantenimento dei livelli occupazionali ― soggetto alla disciplina codicistica delle obbligazioni e dei contratti in generale, il quale affidava in piena autonomia a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione del piano previsto dall’accordo medesimo, per di più in una prospettiva temporale ancorata al raggiungimento dell’obiettivo dell’accordo, ergo INVITALIA ripeteva dall’accordo di programma il potere di stipulare l’atto di «consolidamento». Così facendo, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe rilevato d’ufficio una questione da sottoporre al dibattito processuale. La censura è stata però formulata in un contesto estraneo alla previsione dell’invocato secondo comma dell’articolo 115 c.p.c.. È difatti cosa nota che questa Corte circoscrive l’ambito di applicazione del principio fissato dalla seconda parte del secondo comma dell’articolo 101 c.p.c. attraverso la distinzione tra mezzi di puro diritto e mezzi di fatto o misti di fatto e diritto: e cioè, quando si tratta di un mezzo di puro diritto, ossia quando, in prima approssimazione, l’inquadramento in diritto che il giudice opera non importa una immutazione del fatto desumibile dall’attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, egli non è tenuto ad istituire previamente il contradittorio al riguardo. Come è stato anche di recente ribadito: «L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese» (Cass. 5 maggio 2021, n. 11724), con la precisazione che la nullità della decisione ricorre quante volte la parte che lamenti la violazione del principio abbia prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere ― e non abbia invece potuto far valere ― qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 6 febbraio 2023, n. 3543). Ciò premesso, nel caso di specie, in verità, è da escludere in radice che il giudice di merito abbia operato il rilievo officioso che il ricorrente gli addebita: difatti il Tribunale non ha fatto altro che rispondere all’argomento svolto dal Fallimento, secondo il quale il contratto di «consolidamento» avrebbe dovuto essere «preceduto da un nuovo accordo di programma, come quello del 15.07.2005», come ricordato dal decreto impugnato, affermando che un simile nuovo accordo non occorreva dal momento che l’iniziale accordo di programma già conferiva ad INVITALIA «piena autonomia di decisione per l'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'accordo». Il giudice non ha dunque rilevato d’ufficio alcunché, ma si è limitato a rispondere alla sollecitazione proveniente dalla parte interessata valutando il materiale probatorio messogli a disposizione e traendo da esso il convincimento che la sottoscrizione di un accordo di programma prima della stipulazione del contratto di finanziamento del 2006 non richiedesse l’adozione di un ulteriore accordo di programma in funzione della stipulazione del contratto di «consolidamento» del 2012, bastando ad esso l’iniziale accordo di programma. Ma se anche volesse intendersi quale rilievo officioso il richiamo agli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990, si tratterebbe di un rilievo soltanto in iure, esercitato su fatti compiutamente allegati, senza che il ricorso neppure prospetti, d’altronde, che la questione rilevata dal giudice richiedesse nuove attività assertive e probatorie; il ricorrente, difatti, a pagina22- 23 del ricorso si limita a sostenere che, se la questione fosse stata sottoposta al dibattito processuale, il Fallimento avrebbe potuto rilevare: a) «in diritto, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 15, legge n. 241/1990»; b) in fatto, «la mancanza delle condizioni richieste … per poter procedere all’atto di consolidamento», dal momento che la normativa applicata dal Tribunale impone alla pubblica amministrazione di motivare i provvedimenti amministrativi assunti, motivazione che nel caso di specie l’atto di «consolidamento» non conteneva; c) in fatto, «che INVITALIA ha assunto una decisione non in linea con l’originario provvedimento … ma piuttosto ne ha modificato la sostanza, di fatto “estendendo” (o “consolidando”) i benefici ivi previstiad un’impresa in stato di crisi». E cioè, il Fallimento ha lamentato di non aver sviluppato argomenti difensivi, in fatto e diritto, che ― esclusa l’esigenza di ulteriori attività assertive e probatorie ― bene avrebbe potuto svolgere, ed in buona parte risulta avere per di più effettivamente svolto, giacché esso, dinanzi al giudice di merito, non ha mancato di illustrare la tesi di fondo sottesa al proprio impianto difensivo e respinta dal decreto impugnato, tesi incentrata sulla eccentricità dellaproroga per il completamento degli investimenti a fronte della situazione di crisi che affliggeva la società finanziata. 4.7. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Con esso il ricorrente, lungi dallo sviluppare una denuncia di error in iudicando in iure, riferita agli articoli 3, 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241, ripropone in questa sede gli argomenti difensivi, di pieno stampo meritale, che assume non aver potuto spiegare dinanzi al giudice di merito: e che invece come si è detto ha nella sostanza spiegato e bene avrebbe potuto ulteriormente spiegare, se avesse ritenuto di farlo, trattandosi linea difensiva che non richiedeva nuove attività assertive e probatorie. Al di là della osservazione concernente, secondo il Fallimento, l’indicazione, da parte del giudice di merito, del primo, e non del secondo comma, dell’articolo 11 della legge numero 241 del 1990, la tesi del ricorrente si riassume in ciò, «che mancavano le condizioni richieste dalla stessa disciplina di legge applicata dal Tribunale, per procedere al “consolidamento” dei finanziamenti», non essendo illustrati, nell’atto, «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per i quali Invitalia avrebbe “perseguito il pubblico interesse”», mentre vi richiamava «non meglio precisate “difficoltà di mercato insorte successivamente alla stipula del predetto contratto di concessione di contributo”», omettendo di motivare «(nell’atto di consolidamento) come mai sette anni dopo (e a cinque anni dalla scadenza del termine già prorogato), una società, schiacciata da ancora più gravi difficoltà finanziarie … abbia potuto beneficiarvi, e in che misura cioè abbia potuto comportare il “perseguimento del pubblico interesse”». In breve, come si diceva, ciò che il Fallimento lamenta è che, nel rispetto della disciplina del procedimento amministrativo delineata dalle norme richiamate dal Tribunale, e comunque applicabili, INVITALIA non avrebbe motivato, e non lo avrebbe fatto perché non vi sarebbe stato alcuno spazio per una motivazione aderente al dato normativo, in ordine alla conformità al pubblico interesse della scelta di posticipare il termine finale per la realizzazione del programma di investimenti al quale era strumentale il finanziamento concesso. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che INVITALIA avesse il potere di prorogare il termine per il completamento degli investimenti, e che la proroga si muovesse nella linea della «effettiva realizzazione dell'oggetto dell'accordo»: valutazione di merito, questa, che il motivo, dietro il velo della denuncia di violazione di legge, mira inammissibilmente a ribaltare. 4.8. ― Il quinto mezzo è inammissibile. È in questo caso sufficiente osservare che il difetto dei presupposti per il «consolidamento» del finanziamento pubblico operato nel 2012 non è un fatto storico, nel senso in cui questa Corte intende il significato del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), ma è l’esito di una valutazione di merito concernente l’utilità, ritenuta dal giudice di merito, della proroga del termine per il completamento degli investimenti, considerata la condizione di crisi in cui [OSCURATO:SOCIETA]. versava. 4.9. ― Il sesto mezzo è inammissibile. Esso si indirizza contro l’affermazione del Tribunale secondo cui il contratto di finanziamento del 2006 non si sarebbe sciolto per effetto di clausola risolutiva espressa, contenuta nell’articolo 17 del contratto medesimo, per il fatto che l’ente finanziatore non aveva manifestato la volontà di volersene avvalere: secondo il Fallimento, viceversa, il dato letterale, unitamente alla natura pubblicistica sia di INVITALIA che dell’operazione oggetto del contratto conducevano a ritenere che il citato articolo 17 recassenon già una clausola risolutiva espressa, quanto piuttosto una previsione pattizia riconducibile alla figura del termine essenziale. Ebbene, la clausola, per quanto emerge dal ricorso, ove essa è trascritta, sia pur con amputazioni, è la seguente: «[OSCURATO:SOCIETA] risolverà di diritto il presente contratto… qualora l’impresa… non porti a conclusione entro il 31 dicembre 2007 il programma degli investimenti descritto nel punto 11 delle premesse, salvo comprovati casi di forza maggiore… La risoluzione del contratto sarà comunicata da [OSCURATO:SOCIETA] all’impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento». In proposito, come si è visto in precedenza, il Tribunale ha ritenuto trattarsi di clausola risolutiva espressa non azionata, in mancanza dell’invio della lettera raccomandata prevista in contratto, precisando che «la possibilità di non risolvere il contratto originario di finanziamento è prevista dall’art. 17 dell’accordo mediante il richiamo alla causa di forza maggiore, poi richiamato al punto 16 delle premesse del contratto di consolidamento mediante il richiamo alle difficoltà di mercato incontrate dalla Simpe». In proposito è sufficiente in breve rammentare che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728). D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125). Ora, l’interpretazione offerta dal Tribunale non è certo implausibile, visto che il dato letterale invocato dal Fallimento, e cioè la forma verbale « risolverà », da intendersi secondo il ricorrente come indicativa di un obbligo, e di un conseguente automatismo risolutorio, non preclude la lettura data dal giudice di merito, il quale ha valorizzato la circostanza che il contratto stesso prevedesse l’eventualità della non risoluzione nonostante lo spirare del termine, per l’ipotesi di intervento di cause di forza maggiore, cause di forza maggiore rapportate poi alla situazione di «difficoltà di mercato» della società finanziata, con l’ulteriore conseguenza che la comunicazione a mezzo di raccomandata ben poteva rilevare quale manifestazione di volontà rilevante ai sensi della previsione dettata dall’articolo 1456 c.c.. In definitiva, la censura si colloca al di fuori della violazione di legge riferita agli articoli 1456 e 1457 c.c., i cui significati e portate applicative non sono punto messi in discussione, e, per quanto concerne le norme di ermeneutica contrattuale, altro non fa che contrapporre all’interpretazione non implausibile data dal giudice di merito una diversa interpretazione, più favorevole al ricorrente. 4.10. ― Il settimo mezzo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si mostra consapevole dell’insegnamento di questa Corte secondo cui è denunciabile per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, ma opina che il Tribunale, pur avendo materialmente e graficamente richiamato l’eccezione di violazione del principio di buona fede e correttezza proposta dalla Curatela, sempre per il fatto di avere INVITALIA, secondo la medesima, foraggiato una società decotta, non avrebbe in realtà motivato alcunché per rigettarla. Qui il motivo non si cimenta, però, con la motivazione fornita dal giudice di merito, il quale ha affermato che «non si vede proprio come possa sostenersi che l’opponente, nel consentire alla società poi fallita di raggiungere il fine cui era subordinato il finanziamento di scopo, avesse violato i principi di buona fede e correttezza, atteso che la finalità precipua di ogni ente pubblico, qual è Invitalia, è la realizzazione del fine pubblico per cui essa agisce». In modo del tutto piano e comprensibile, cioè, il Tribunale ha affermato che il procrastinare il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti si armonizzasse con le finalità proprie del soggetto finanziatore, il quale dunque non poteva aver operato in violazione del principio di buona fede e correttezza: sicché questa Corte non può che arrestarsi a constatare che la motivazione c’è, sicché, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui la doglianza di mancanza della motivazione puòessere fatta valere, in conformità ai principi elaborati dalla già ricordata Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, essa doglianza è inammissibile. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favo