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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 07060/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1772/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30807/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1965; avverso la sentenza del 19 febbraio 2025 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l’estinzione (per intervenuta prescrizione) del reato contestato al capo C) (art. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7060/2026 Roma, lì, 20/02/2026 d.lgs. n. 74 del 2000), ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (rideterminando la pena detentiva in anni due e mesi otto di reclusione), perché, nella sua qualità di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 16 settembre 2014), avrebbe distratto la somma di euro 574.002,16, corrispondente all’ammontare dei crediti iscritti nel bilancio relativo all’anno 2013, ma in realtà già adempiuti dai debitori almeno per la somma di 207.312,85, nonché i beni (o il ricavato della loro vendita) di cui ai debiti per forniture pari ad euro 706.212,60.

2. Il ricorso si compone di due motivi, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione.

2.1. Il primo deduce che i giudici di merito avrebbero tratto la prova della responsabilità penale dell’imputato alla luce del solo presunto dato contabile ricavabile nella mera lettura dei bilanci societari, in sé irrilevante, non emergendo in alcun modo che i crediti portati in contabilità fossero stati effettivamente riscossi.

Tanto più alla luce dei plurimi tentativi di recupero posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle stesse affermazioni della curatela, che avrebbe indicato nella mancata riscossione dei crediti (essa stessa riconducibile allo stato di decozione nella quale versavano le società debitrici) la causa del sopravvenuto dissesto della società.

Del tutto irrilevante, poi, sotto altro parallelo profilo, la rilevata continuità tra la società fallita e altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].) riconducibile alla medesima proprietà; atteso che la mera prosecuzione aziendale, quand’anche concretamente accertata, non integra, di per sé, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

2.2. Il secondo motivo attiene all’invocata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quello, meno grave, di bancarotta semplice, profilo rispetto al quale, sostiene la difesa, non si dà atto, nemmeno con concisa esposizione, delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione con la quale la Corte territoriale ha inteso rigettare la relativa censura prospettata con motivi d’appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La prima questione offerta in valutazione a questa Corte attiene, essenzialmente, al se - ed in quale misura - l'esistenza di beni sociali, non rinvenuti dalla curatela, possa ritenersi comprovata attraverso le scritture contabili ed i documenti sociali e come si declini, in tal caso, l'onere di dimostrazione dell'imprenditore fallito.

Ebbene, questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustifica perché è l'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.

È pur vero che siffatto onere dimostrativo presuppone, logicamente, il preliminare accertamento dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela e della relativa disponibilità da parte dell’imprenditore; ma tale accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ben può fondarsi sulle risultanze desumibili dalle scritture contabili o anche dallo stesso bilancio (nonostante la sua pacifica estraneità rispetto al novero delle scritture contabili, tanto da non rilevare ai fini della bancarotta documentale: Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925), laddove - al pari di ogni altro elemento probatorio – siano stati valutati nella loro concreta ed intrinseca affidabilità e quindi nella loro idoneità a rappresentare correttamente un dato reale, unico possibile oggetto della condotta distrattiva.

Si tratta infatti di documenti, con funzioni tipicamente informative, attraverso il quale la società medesima ha inteso rappresentare – nel rispetto del prevalente criterio normativo della verità - la sua consistenza patrimoniale e gli esiti economici dell'attività intrapresa (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439).

Sicché, l’eventuale esplicito riconoscimento - in essi contenuto - dell’esistenza di un cespite patrimoniale (e la sua valutazione), ove congruamente valutato dal giudice di merito nella sua attendibilità (alla luce di un apprezzamento che se sufficientemente motivato, sfugge al suindicato di legittimità: Cass. civ. n. 11912 del 22/05/2009, Rv. 608574; Cass. civ. n. 3190 del 18/02/2016, Rv. 638751) ben può fondare la prova della distrazione ove l'amministratore non riesca a dimostrare la loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499).

3. Ciò considerato, l’imputata è stata assolta, già in primo grado, dall’originaria concorrente imputazione di bancarotta documentale, proprio sull’incontestato presupposto – esplicitamente riferito dal curatore - della completezza ed esaustività delle scritture contabili, attraverso le quali era stato possibile operare una precisa ricostruzione del volume di affari della società.

E tanto, per come si è detto, permette di ritenere provata l'esistenza dei cespiti patrimoniali in essi rappresentati (crediti e forniture) e, alla luce delle chiare dichiarazioni rese da alcuni dei debitori della fallita (che, per come analiticamente riportate dal Tribunale, avevano tutti dato conto dell’integrale adempimento dei loro debiti nei confronti della fallita), la relativa distrazione.

E, in questo complessivo tessuto argomentativo, il successivo ipotizzato travaso dei beni sottratti alla fallita in altra società riconducibile alla stessa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. (che operava nel medesimo settore economico della fallita, si avvaleva degli stessi locali, delle stesse attrezzature, degli stessi beni strumentali e degli stessi dipendenti) è dato logicamente utilizzato a mero riscontro della successiva destinazione di tali beni e delle soggettive intenzioni dell’amministratore, sostanziandosi la distrazione, nella prospettazione offerta dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non già nella mera prosecuzione da parte dell'imprenditore, sotto altra forma della medesima attività economica (lecito esercizio dell’iniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto: ex multis, Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689), ma nella indebita sottrazione di entità giuridicamente ed economicamente valutabili utilizzate per tale prosecuzione.

Ed è proprio la consapevole e volontaria realizzazione, da parte dell’imputata, delle evidenziate condotte distrattive a dar conto della sussistenza del reato contestato e della logica non configurabilità di una differente imputazione soggettiva e dell’invocata derubricazione del reato contestato, da ritenersi, alla luce della complessiva struttura argomentativa offerta dal giudice di secondo grado e nonostante la mancanza di un’espressa motivazione, implicitamente rigettata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1772/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30807/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1965; avverso la sentenza del 19 febbraio 2025 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l’estinzione (per intervenuta prescrizione) del reato contestato al capo C) (art. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7060/2026 Roma, lì, 20/02/2026 d.lgs. n. 74 del 2000), ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (rideterminando la pena detentiva in anni due e mesi otto di reclusione), perché, nella sua qualità di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 16 settembre 2014), avrebbe distratto la somma di euro 574.002,16, corrispondente all’ammontare dei crediti iscritti nel bilancio relativo all’anno 2013, ma in realtà già adempiuti dai debitori almeno per la somma di 207.312,85, nonché i beni (o il ricavato della loro vendita) di cui ai debiti per forniture pari ad euro 706.212,60. 2. Il ricorso si compone di due motivi, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo deduce che i giudici di merito avrebbero tratto la prova della responsabilità penale dell’imputato alla luce del solo presunto dato contabile ricavabile nella mera lettura dei bilanci societari, in sé irrilevante, non emergendo in alcun modo che i crediti portati in contabilità fossero stati effettivamente riscossi. Tanto più alla luce dei plurimi tentativi di recupero posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle stesse affermazioni della curatela, che avrebbe indicato nella mancata riscossione dei crediti (essa stessa riconducibile allo stato di decozione nella quale versavano le società debitrici) la causa del sopravvenuto dissesto della società. Del tutto irrilevante, poi, sotto altro parallelo profilo, la rilevata continuità tra la società fallita e altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].) riconducibile alla medesima proprietà; atteso che la mera prosecuzione aziendale, quand’anche concretamente accertata, non integra, di per sé, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. 2.2. Il secondo motivo attiene all’invocata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quello, meno grave, di bancarotta semplice, profilo rispetto al quale, sostiene la difesa, non si dà atto, nemmeno con concisa esposizione, delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione con la quale la Corte territoriale ha inteso rigettare la relativa censura prospettata con motivi d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La prima questione offerta in valutazione a questa Corte attiene, essenzialmente, al se - ed in quale misura - l'esistenza di beni sociali, non rinvenuti dalla curatela, possa ritenersi comprovata attraverso le scritture contabili ed i documenti sociali e come si declini, in tal caso, l'onere di dimostrazione dell'imprenditore fallito. Ebbene, questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); onere probatorio che si giustifica perché è l'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. È pur vero che siffatto onere dimostrativo presuppone, logicamente, il preliminare accertamento dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela e della relativa disponibilità da parte dell’imprenditore; ma tale accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ben può fondarsi sulle risultanze desumibili dalle scritture contabili o anche dallo stesso bilancio (nonostante la sua pacifica estraneità rispetto al novero delle scritture contabili, tanto da non rilevare ai fini della bancarotta documentale: Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925), laddove - al pari di ogni altro elemento probatorio – siano stati valutati nella loro concreta ed intrinseca affidabilità e quindi nella loro idoneità a rappresentare correttamente un dato reale, unico possibile oggetto della condotta distrattiva. Si tratta infatti di documenti, con funzioni tipicamente informative, attraverso il quale la società medesima ha inteso rappresentare – nel rispetto del prevalente criterio normativo della verità - la sua consistenza patrimoniale e gli esiti economici dell'attività intrapresa (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439). Sicché, l’eventuale esplicito riconoscimento - in essi contenuto - dell’esistenza di un cespite patrimoniale (e la sua valutazione), ove congruamente valutato dal giudice di merito nella sua attendibilità (alla luce di un apprezzamento che se sufficientemente motivato, sfugge al suindicato di legittimità: Cass. civ. n. 11912 del 22/05/2009, Rv. 608574; Cass. civ. n. 3190 del 18/02/2016, Rv. 638751) ben può fondare la prova della distrazione ove l'amministratore non riesca a dimostrare la loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499). 3. Ciò considerato, l’imputata è stata assolta, già in primo grado, dall’originaria concorrente imputazione di bancarotta documentale, proprio sull’incontestato presupposto – esplicitamente riferito dal curatore - della completezza ed esaustività delle scritture contabili, attraverso le quali era stato possibile operare una precisa ricostruzione del volume di affari della società. E tanto, per come si è detto, permette di ritenere provata l'esistenza dei cespiti patrimoniali in essi rappresentati (crediti e forniture) e, alla luce delle chiare dichiarazioni rese da alcuni dei debitori della fallita (che, per come analiticamente riportate dal Tribunale, avevano tutti dato conto dell’integrale adempimento dei loro debiti nei confronti della fallita), la relativa distrazione. E, in questo complessivo tessuto argomentativo, il successivo ipotizzato travaso dei beni sottratti alla fallita in altra società riconducibile alla stessa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. (che operava nel medesimo settore economico della fallita, si avvaleva degli stessi locali, delle stesse attrezzature, degli stessi beni strumentali e degli stessi dipendenti) è dato logicamente utilizzato a mero riscontro della successiva destinazione di tali beni e delle soggettive intenzioni dell’amministratore, sostanziandosi la distrazione, nella prospettazione offerta dalla Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non già nella mera prosecuzione da parte dell'imprenditore, sotto altra forma della medesima attività economica (lecito esercizio dell’iniziativa economica riconosciuta in capo a ciascun soggetto: ex multis, Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689), ma nella indebita sottrazione di entità giuridicamente ed economicamente valutabili utilizzate per tale prosecuzione. Ed è proprio la consapevole e volontaria realizzazione, da parte dell’imputata, delle evidenziate condotte distrattive a dar conto della sussistenza del reato contestato e della logica non configurabilità di una differente imputazione soggettiva e dell’invocata derubricazione del reato contestato, da ritenersi, alla luce della complessiva struttura argomentativa offerta dal giudice di secondo grado e nonostante la mancanza di un’espressa motivazione, implicitamente rigettata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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