CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, n. 2547/2023 depositata il 2 maggio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.2019RM0252050) emesso da Agenzia delle Entrate (d’ora in poiricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiorgioAnzini (d’ora in poi controricorrenti), avente ad oggetto una rettificadi classamento catastale. Questi ultimi avevano presentato unaDocfa, conseguente ad una diversa distribuzione degli spazi interni,Numero registro generale 24459/2023Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 12106/2026per l’unità immobiliare sita nel comune di Fiumicino, in via GioiosaData pubblicazione 30/04/2026Marea n. 63/65 (p. T-1- 2 – 3 - 4 - S1) e distinta in catasto al foglio715, particella 197, subalterno 501, proponendo il classamento incategoria D/2, con rendita catastale pari ad € 11.808,69. In data12/04/2019, in sede di collaudo della predetta variazione, l’Ufficioconfermava la categoria D/2, ma incrementava la rendita catastaleda € 11.808,69 ad € 27.600,00.La C.T.P. ha accolto il ricorso per la carenza di motivazionedell’avviso di accertamento.La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, rigettandol’appello dell’odierna ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:- la sentenza di primo grado è correttamente ed adeguatamentemotivata. In essa viene sostanzialmente addebitato all’Ufficiodi aver provveduto al riclassamento dell’immobile degli odierniappellati senza aver fornito una motivazione sufficiente agiustificare detta macroscopica variazione in aumento rispettoai valori forniti dagli appellati.- la relazione sintetica allegata all’avviso di accertamento si èlimitata a sancire che all’immobile andassero attribuiti i “giustivalori”, avvalendosi di consolidati prontuari di settore econfrontando strutture similari a stessa destinazione in zoneequivalenti. Tale motivazione è del tutto insufficiente etautologica ed impedisce al contribuente di comprendere leragioni tecniche e finanche sostanziali poste a suffragio delladeterminazione del valore dell’immobile e del suoconseguenziale riclassamento.- nella specie, inoltre, i contribuenti hanno fornito unavalutazione di stima supportata da analitica perizia ove i valorideterminati in base a criteri obiettivi ed agevolmenteverificabili. In essa viene, innanzitutto, evidenziato come i 2/3dell’edificio siano inutilizzati ed inutilizzabili in difetto diNumero registro generale 24459/2023Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 12106/2026ristrutturazione straordinaria e, come tali devono essereData pubblicazione 30/04/2026valutati;- né può valere ad integrare la motivazione dell’atto il richiamodell’Ufficio ai valori di immobili di zona equivalenti, anch’essinon minimamente individuati nella relazione di stima, con laconseguenza che il contribuente non era minimamente ingrado di discernere a quali strutture ricettive similari l’Ufficioavesse fatto riferimento per il classamento dell’immobile incontestazione;- quanto alla “zona”, basterà osservare che non è stataminimamente valutata l’incidenza del gravissimo fenomenodell’erosione costiera che da anni affligge il litorale romano eche ha colpito in maniera drammatica soprattutto il tratto dicosta di Fregene-sud ove è ubicata la struttura ricettiva diproprietà degli appellati. Tale fenomeno, che l’Ufficio omettecompletamente di menzionare nella sua valutazione, ha inveceuna incidenza sostanziale sulla determinazione del valore degliimmobili che si è drasticamente ridotto nel corso degli anni,contestualmente alla diminuzione del flusso turistico.Avverso la sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso fondato su duemotivi, mentre i contribuenti hanno proposto controricorso edepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., l’omesso esame di punti decisivi dellacontroversia. Sostiene che, contrariamente a quanto statuitonella sentenza impugnata, nell’avviso di accertamento sono stateespressamente riportate le caratteristiche dell’unità immobiliareoggetto di stima, così come risultanti all’esito del sopralluogo, conla differenziazione tra le zone ristrutturate e completamentefunzionali e quelle inutilizzate, in quanto bisognose di interventidi manutenzione. Nell’avviso, inoltre, risultano chiariti i criteriutilizzati per la stima dell’immobile.Numero registro generale 24459/2023Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 12106/20262.1. Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 30/04/2026Si ricorda che, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione efalsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'esserededotto, a pena d'inammissibilità, non solo, con l'indicazionedelle norme asseritamente violate, ma anche mediante laspecifica indicazione delle affermazioni giudiziali asseritamente incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla Corte di adempiere al proprio compitodi verifica del fondamento della denunziata violazione (Cass.,Sez. 3, n. 20870/2024, Rv. 671836 - 01).La censura in esame, articolata sotto il paradigma della violazionedi legge, non indica le norme ritenute violate, né circoscrive leaffermazioni contenute nella sentenza impugnata contrarie alledisposizioni di legge.Il motivo anche se ricondotto nel paradigma di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile per una dupliceconsiderazione.La sentenza impugnata si basa su due ragioni del decidere:l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, il fattodell’erosione della costa che realizzerebbe una «incidenzasostanziale sulla determinazione del valore degli immobili che siè drasticamente ridotto nel corso degli anni, contestualmente alladiminuzione del flusso turistico».[OSCURATO:PERSONA] non ha motivo di discostarsi dal consolidato principiodi legittimità, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata conricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che sifondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla,è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, nonsolo, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specificaNumero registro generale 24459/2023Numero sezionale 3085/2026censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella suaNumero di raccolta generale 12106/2026interezza con l'accoglimento di tutte le censure, afDfiantac phubébl icasziio ne 30/04/2026realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il qualedeve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suosingolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una ol'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche unasola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura,ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché ilricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo diessa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendoinammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altreragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (tra lemolte, Cass. Sez. U, n. 16602/2005, Rv. 582945 – 01, Sez. 1, n.2811/2006, Rv. 586593 – 01, Sez. U, n. 10374/2007, Rv.596410 – 01; Sez. 3, n. 5102/2024, Rv. 670188 – 01¸Sez. 3, n.15399/2018, Rv. 649408 - 01).Nel caso in esame non è stata censurata la parte di motivazionebasata sugli indicati elementi fattuali, come sopra riportata, conconseguente inammissibilità del motivo.Sotto un diverso profilo si rileva poi che la decisione del merito èuna cd ‘doppia conforme’. Questa Corte ha chiarito (Cass., Sez.5, n. 743/2017; Sez. 5, n. 32436/2018) che nell’ipotesi di«doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012,ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (neltesto riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. edapplicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzaNumero registro generale 24459/2023Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 12106/2026di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loroData pubblicazione 30/04/2026diverse.» (Cass., Sez. 1, n. 26774/2016, Rv. 643244 - 03; Sez.U, n. 22430/2018, Rv. 650458 - 01).Nella specie, la doglianza è inammissibile poiché le decisioni deigradi di merito, entrambe di rigetto, si fondano sulle medesimeragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmenodedotto il contrario.La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro cheesplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorsomotivazionale già seguito dalla sentenza di primo grado.2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedi: «R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito con modificazioninella legge 11 agosto 1939, n.1249 e successivamente variatocon D.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), il D.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142; l’art. 11, D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito conmodificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 “norme inmateria tributaria nonché per la semplificazione delle proceduredi accatastamento degli immobili urbani”)».Sostiene l’adeguatezza e la sufficienza della motivazione delprovvedimento impugnato, tenuto conto della strutturafortemente partecipativa della procedura Docfa. Rappresentandoche nel caso di specie la rettifica ha riguardato solo ladeterminazione della rendita, sulla base di un diversoapprezzamento degli stessi elementi indicati dai contribuenti.2.1. Il motivo resta assorbito, sulla base delle ragioni diinammissibilità espresse in relazione al primo motivo.3. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 24459/2023Numero sezionale 3085/2026Numero di raccolta generale 12106/2026condanna la ricorrente a pagare in favore dei controricorrenti leData pubblicazione 30/04/2026spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 4.500,00per compensi, oltre euro 200,00 per anticipazioni ed accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]