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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02751/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25574-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], pec avvvincenzogranie- [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec alfonsolan- [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 747-2019 della Corte d’Appello di SALERNO, depositata in data 5 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Oggetto: Locazione uso commerciale –Ridotto utilizzo del bene –Risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 747/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Salerno, resa pubblica il 5 giugno 2019, formulando due motivi; resistono con controricorso Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, che i due fra- telli Castaldi avevano ottenuto dal Tribunale di Salerno il decreto n. 532/2005 che gli ingiungeva il pagamento di euro 9.849,47 per i canoni di locazione relativi al periodo dicembre 1999-giugno 2001, asseritamente dovuti loro per la locazione dei locali terranei siti in Battipaglia ed utilizzati per la vendita all’ingrosso di materiale per l’edilizia e perl’idraulica, che aveva proposto formale opposizione, eccependo la prescrizione e che, con riconvenzionale, aveva chiesto la condanna degli opposti al risarcimento dei danni per il limitato godimento degli immobili locati, stante che gli stessi erano statiin- teressati da una ristrutturazione protrattasi per anni, che aveva in- teressato la facciata dell’edificio e che aveva determinato la chiusu- ra dell’accesso principale ai locali di vendita; il Tribunale, con sentenza n. 498/2017, aveva riconosciuto la fon- datezza della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato gli opposti, in solido, a corrispondergli la somma di euro 79.752,30, pari alla differenza l’ammontare del risarcimento spettante a Pa- squale Cucco e il debito di quest’ultimo per i canoni di locazione non pagati; la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dai fratelli Castaldi, ha accolto l’appello ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai loca- tori la somma di euro 9.849,87; in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la senten- za impugnata ha ritenuto che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva sì lamenta- to in appello che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla suaec- cezione di prescrizione, ma non aveva proposto appello incidentale, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata e che comunque l’eccezione era infondata, stante l’interruzione dei ter- mini avvenuta con l’intimazione di sfratto per morosità che aveva preceduto la domanda del decreto ingiuntivo; b) non era provata la fondatezza della pretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], non essen- do stata dimostrata con certezza l’epoca in cui le impalcature furo- no installate alle facciate dell’edificio né che i danni lamentati fos- sero stati cagionati proprio dalla installazione delle impalcature che avevano provocato la chiusura di uno degli accessi ai locali: i) i te- sti escussi avevano, infatti, riferito che avevano mantenuto rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] anche durante il periodo in cui l’edificio era stato interessato dalla ristrutturazione, e che avevano potuto accedere ai locali di vendita da un ingresso secondario; ii) il tipo di attività di [OSCURATO:PERSONA] non richiedeva l’esposizione delle merci, ma un accesso per il carico e lo scarico; iii) durante il perio- do in cui l’edificio era in ristrutturazione [OSCURATO:PERSONA] aveva re- golarmente pagato il canone; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente deduce, ai dell’art. 360, com- ma 1°, n. 3 cod.proc.civ., “vizio di motivazione”; secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe caduta in con- traddizione, negando che vi fosse prova del periodo in cui erano state installate le impalcature, perché invece i testi avevano riferito che i lavori di ristrutturazione erano duranti 3-4 anni e che erano iniziati nel 1995/1996; avrebbe erroneamente ritenuto che le prove testimoniali avessero provato che durante il periodo della ristruttu- razione non avesse subito un decremento delle vendite, perché i testi escussi non erano clienti, ma suoi fornitori che avrebbero rife- rito di non avere avuto più rapporti con la sua ditta perché essa non era più in grado di effettuare ordinativi remunerativi; in aggiunta, la Corte territoriale avrebbe ritenuto incompleta la CTU, senza muovere alcun rilievo sul metodo di analisi, sui para- metri utilizzati, sulle tabelle; inprimo luogo, va rilevato che il paradigma del n. 3 dell’art. 360 cod.proc.civ. è stato evocato inidoneamente, atteso che non indica alcuna norma di diritto sostanziale, deducendone l’avvenuta viola- zione, e nemmeno l’espressione “vizio di motivazione”, fermo che non si presta ad essere ricondotta al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., risulta chiaramente riconducibile ad uno dei paradig- mi dell’art. 360 c.p.c. ed in particolare al n. 4 sotto il profilo di una deduzione della violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ.; in ogni caso, della sostanza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., manca la sussistenza, in quanto si sollecita solo una rivalutazione delle risultanze probatorie evocate e non un omesso esame alla stregua dei precetti indicati da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014. della sostanza della violazione del n. 4 dell’art. 132 cod.proc.civ. parimenti manca la sostanza, per la ragione, che assume carattere assorbente, che il vizio di motivazione deve risultare dallasentenza in sé e per sé considerata e non già dal confronto tra la stessa ed altri atti - le testimonianze e la CTU – (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme); anche se si potesse correggere l’errore di sussunzione anche sotto il profilo relativo alla tipologia di vizio che parte ricorrente intende- va denunciare, valorizzandone l’illustrazione argomentativa, la cen- sura non meriterebbe accoglimento, perché essa tende ad una di- versa valutazione delle prove edella CTU, che non può trovare in- gresso nel giudizio di legittimità, neppure ove si adombri che quello rimproverato alla Corte di merito sia un errore ricadente sul conte- nuto oggettivo della prova, perché l’"informazione probatoria" co- stituisce pur sempre, anch'essa, oggetto di un'attività diretta alla acquisizione dell'elemento di giudizio offerto dalla fonte di prova (Cass.07/01/2021, n. 49); 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., “violazione di legge in relazione all’art. 2937 CC e vizio di motiva- zione”; la Corte d'Appello ha formulato due rationes decidendi: con la prima ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulla eccezione di prescrizione; con la seconda, resa ad abundantiam, stante che la Corte territoriale si era già spogliata della propria potestas iudicandi, ha ritenuto infondata l’eccezione, perché il termine di prescrizione era stato interrotto con l’intimazione disfratto per morosità; parte ricorrente censura solo la prima, sostenendo che la corte di merito avrebbe errato nell'imporgli l'onere dell'appelloincidentale, ossia avrebbe errato nel ritenere che egli avrebbe dovuto ripropor- re l'eccezionedi prescrizione con l'appello incidentale, e l'errore starebbe nel fatto di non considerare che l’eccezione di prescrizione non necessita di apposita domanda, né in via riconvenzionale, né con la proposizione dell’appello incidentale e che con la memoria difensiva in appello l’eccezione di prescrizione era stata riproposta allo scopo di paralizzare la domanda di controparte e di rilevarne l’infondatezza; la conclusione è che la Corte territoriale, affermando che era stata richiamata l’eccezione di prescrizione, ma non era stato spiegato appello incidentale, avrebbe violato l’art. 2937, comma 3°, cod.civ.; la censura però è infondata; questa Corte ritiene che "soltanto la parte vittoriosa in primo gra- do non ha l'onere di proporreappello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinunciaex art. 346 cod.proc.civ. , può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda oeccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporreappello incidentale, pena il formarsi del giu- dicato sul rigetto della stessa" (Cass.13/05/2016, n. 9889; Cass.06/04/2021, n. 9265; Cass. 12/05/2022, n. 15255 ); nella fattispecie il ricorrente è stato parzialmente vittorioso in primo grado, perché il Tribunale gli aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, oggetto della domanda riconvenzionale, ma al contempo lo aveva ritenuto debitore del pagamento dei ca- noni di locazione, accogliendo la domanda dei locatori; il che signi- fica che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non so- no emerse ragioni per discostarsi, non bastava che riproponesse, come ha fatto l’eccezione di prescrizione, ma era necessario che proponesse appello incidentale; 3) il ricorso è quindi infondato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, com- ma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli ac- cessori di legge, con distrazione, come richiesto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25574-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], pec avvvincenzogranie- [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec alfonsolan- [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 747-2019 della Corte d’Appello di SALERNO, depositata in data 5 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Oggetto: Locazione uso commerciale –Ridotto utilizzo del bene –Risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 747/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Salerno, resa pubblica il 5 giugno 2019, formulando due motivi; resistono con controricorso Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, che i due fra- telli Castaldi avevano ottenuto dal Tribunale di Salerno il decreto n. 532/2005 che gli ingiungeva il pagamento di euro 9.849,47 per i canoni di locazione relativi al periodo dicembre 1999-giugno 2001, asseritamente dovuti loro per la locazione dei locali terranei siti in Battipaglia ed utilizzati per la vendita all’ingrosso di materiale per l’edilizia e perl’idraulica, che aveva proposto formale opposizione, eccependo la prescrizione e che, con riconvenzionale, aveva chiesto la condanna degli opposti al risarcimento dei danni per il limitato godimento degli immobili locati, stante che gli stessi erano statiin- teressati da una ristrutturazione protrattasi per anni, che aveva in- teressato la facciata dell’edificio e che aveva determinato la chiusu- ra dell’accesso principale ai locali di vendita; il Tribunale, con sentenza n. 498/2017, aveva riconosciuto la fon- datezza della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato gli opposti, in solido, a corrispondergli la somma di euro 79.752,30, pari alla differenza l’ammontare del risarcimento spettante a Pa- squale Cucco e il debito di quest’ultimo per i canoni di locazione non pagati; la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dai fratelli Castaldi, ha accolto l’appello ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere ai loca- tori la somma di euro 9.849,87; in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la senten- za impugnata ha ritenuto che: a) [OSCURATO:PERSONA] aveva sì lamenta- to in appello che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla suaec- cezione di prescrizione, ma non aveva proposto appello incidentale, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata e che comunque l’eccezione era infondata, stante l’interruzione dei ter- mini avvenuta con l’intimazione di sfratto per morosità che aveva preceduto la domanda del decreto ingiuntivo; b) non era provata la fondatezza della pretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA], non essen- do stata dimostrata con certezza l’epoca in cui le impalcature furo- no installate alle facciate dell’edificio né che i danni lamentati fos- sero stati cagionati proprio dalla installazione delle impalcature che avevano provocato la chiusura di uno degli accessi ai locali: i) i te- sti escussi avevano, infatti, riferito che avevano mantenuto rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] anche durante il periodo in cui l’edificio era stato interessato dalla ristrutturazione, e che avevano potuto accedere ai locali di vendita da un ingresso secondario; ii) il tipo di attività di [OSCURATO:PERSONA] non richiedeva l’esposizione delle merci, ma un accesso per il carico e lo scarico; iii) durante il perio- do in cui l’edificio era in ristrutturazione [OSCURATO:PERSONA] aveva re- golarmente pagato il canone; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente deduce, ai dell’art. 360, com- ma 1°, n. 3 cod.proc.civ., “vizio di motivazione”; secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe caduta in con- traddizione, negando che vi fosse prova del periodo in cui erano state installate le impalcature, perché invece i testi avevano riferito che i lavori di ristrutturazione erano duranti 3-4 anni e che erano iniziati nel 1995/1996; avrebbe erroneamente ritenuto che le prove testimoniali avessero provato che durante il periodo della ristruttu- razione non avesse subito un decremento delle vendite, perché i testi escussi non erano clienti, ma suoi fornitori che avrebbero rife- rito di non avere avuto più rapporti con la sua ditta perché essa non era più in grado di effettuare ordinativi remunerativi; in aggiunta, la Corte territoriale avrebbe ritenuto incompleta la CTU, senza muovere alcun rilievo sul metodo di analisi, sui para- metri utilizzati, sulle tabelle; inprimo luogo, va rilevato che il paradigma del n. 3 dell’art. 360 cod.proc.civ. è stato evocato inidoneamente, atteso che non indica alcuna norma di diritto sostanziale, deducendone l’avvenuta viola- zione, e nemmeno l’espressione “vizio di motivazione”, fermo che non si presta ad essere ricondotta al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., risulta chiaramente riconducibile ad uno dei paradig- mi dell’art. 360 c.p.c. ed in particolare al n. 4 sotto il profilo di una deduzione della violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ.; in ogni caso, della sostanza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., manca la sussistenza, in quanto si sollecita solo una rivalutazione delle risultanze probatorie evocate e non un omesso esame alla stregua dei precetti indicati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014. della sostanza della violazione del n. 4 dell’art. 132 cod.proc.civ. parimenti manca la sostanza, per la ragione, che assume carattere assorbente, che il vizio di motivazione deve risultare dallasentenza in sé e per sé considerata e non già dal confronto tra la stessa ed altri atti - le testimonianze e la CTU – (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme); anche se si potesse correggere l’errore di sussunzione anche sotto il profilo relativo alla tipologia di vizio che parte ricorrente intende- va denunciare, valorizzandone l’illustrazione argomentativa, la cen- sura non meriterebbe accoglimento, perché essa tende ad una di- versa valutazione delle prove edella CTU, che non può trovare in- gresso nel giudizio di legittimità, neppure ove si adombri che quello rimproverato alla Corte di merito sia un errore ricadente sul conte- nuto oggettivo della prova, perché l’"informazione probatoria" co- stituisce pur sempre, anch'essa, oggetto di un'attività diretta alla acquisizione dell'elemento di giudizio offerto dalla fonte di prova (Cass.07/01/2021, n. 49); 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., “violazione di legge in relazione all’art. 2937 CC e vizio di motiva- zione”; la Corte d'Appello ha formulato due rationes decidendi: con la prima ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulla eccezione di prescrizione; con la seconda, resa ad abundantiam, stante che la Corte territoriale si era già spogliata della propria potestas iudicandi, ha ritenuto infondata l’eccezione, perché il termine di prescrizione era stato interrotto con l’intimazione disfratto per morosità; parte ricorrente censura solo la prima, sostenendo che la corte di merito avrebbe errato nell'imporgli l'onere dell'appelloincidentale, ossia avrebbe errato nel ritenere che egli avrebbe dovuto ripropor- re l'eccezionedi prescrizione con l'appello incidentale, e l'errore starebbe nel fatto di non considerare che l’eccezione di prescrizione non necessita di apposita domanda, né in via riconvenzionale, né con la proposizione dell’appello incidentale e che con la memoria difensiva in appello l’eccezione di prescrizione era stata riproposta allo scopo di paralizzare la domanda di controparte e di rilevarne l’infondatezza; la conclusione è che la Corte territoriale, affermando che era stata richiamata l’eccezione di prescrizione, ma non era stato spiegato appello incidentale, avrebbe violato l’art. 2937, comma 3°, cod.civ.; la censura però è infondata; questa Corte ritiene che "soltanto la parte vittoriosa in primo gra- do non ha l'onere di proporreappello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinunciaex art. 346 cod.proc.civ. , può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda oeccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporreappello incidentale, pena il formarsi del giu- dicato sul rigetto della stessa" (Cass.13/05/2016, n. 9889; Cass.06/04/2021, n. 9265; Cass. 12/05/2022, n. 15255 ); nella fattispecie il ricorrente è stato parzialmente vittorioso in primo grado, perché il Tribunale gli aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, oggetto della domanda riconvenzionale, ma al contempo lo aveva ritenuto debitore del pagamento dei ca- noni di locazione, accogliendo la domanda dei locatori; il che signi- fica che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non so- no emerse ragioni per discostarsi, non bastava che riproponesse, come ha fatto l’eccezione di prescrizione, ma era necessario che proponesse appello incidentale; 3) il ricorso è quindi infondato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, com- ma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli ac- cessori di legge, con distrazione, come richiesto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr
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