CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/7/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, relativi al vizio di motivazione della sentenza sono manifestamente infondati in presenza di motivazione non inficiata da evidenti illogicità e fondata sul rispetto dei principi che governano, nel giudizio di revisione, la valutazione della cd. prova nuova per la sua idoneità a determinare il ribaltamento della precedente decisione di condanna; Rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i.no na [OSCURATO:PERSONA] DEPnG;[OSCURATO:PERSONA]; iit RIA 10 GIU ir ) . A I (- 7gf• [OSCURATO:PERSONA]