CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1974
Cassazione n. 29004/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1974 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33-9010 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 dicembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, pronunciata il 25 marzo 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di occupazione abusiva di immobile ANAS, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, rigettando la richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine al diniego della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono privi di concreta specificità e pertinenza censoria poiché meramente riproduttivi di generici profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, che valorizza i numerosi e specifici e gravi precedenti penali dell'imputato, oltre le modalità violente della condotta tenuta); del pari quanto ad apprezzata recidiva, tenuto conto del vissuto criminale assai virulento dell'imputato, che ha il significato di rendere evidente l'accresciuta pericolosità sociale I la più intensa colpevolezza dell'agente. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.