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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1997

Cassazione n. 48768/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1997 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Salvatore CAMILLERI ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della decisione emessa in data 27 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Agrigento lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011; RILEVATO che il difensore del ricorrente eccepisce, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata considerazione della condizione di indigenza in cui versava il suo assistito, documentata attraverso la produzione del certificato ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]) e incidente sulla "sussistenza del dolo"; RITENUTO che tale censura ripropone una questione già prospettata in sede di gravame, in ordine alla quale il giudice a quo ha fornito motivazione coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui grava sull'imputato un onere di allegazione "qualificato", che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza e che comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale indisponibilità di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata (Sez. 5, n. 38729 del 3/4/2014, Okpere, Rv. 262208; che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la pena irrogata risulta fissata nel minimo edittale ed il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. si fonda su non illogiche argomentazioni, correttamente ancorate al nutrito curriculum criminale dell'istante ed all'atteggiamento di totale inerzia assunto dallo stesso rispetto all'obbligo impostogli dalla misura di prevenzione applicata; che dalle esposte considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1997 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Salvatore CAMILLERI ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della decisione emessa in data 27 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Agrigento lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011; RILEVATO che il difensore del ricorrente eccepisce, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata considerazione della condizione di indigenza in cui versava il suo assistito, documentata attraverso la produzione del certificato ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]) e incidente sulla "sussistenza del dolo"; RITENUTO che tale censura ripropone una questione già prospettata in sede di gravame, in ordine alla quale il giudice a quo ha fornito motivazione coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui grava sull'imputato un onere di allegazione "qualificato", che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza e che comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale indisponibilità di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata (Sez. 5, n. 38729 del 3/4/2014, Okpere, Rv. 262208; che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la pena irrogata risulta fissata nel minimo edittale ed il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. si fonda su non illogiche argomentazioni, correttamente ancorate al nutrito curriculum criminale dell'istante ed all'atteggiamento di totale inerzia assunto dallo stesso rispetto all'obbligo impostogli dalla misura di prevenzione applicata; che dalle esposte considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore D
Sentenza Cassazione n. 48768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris