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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21099/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi degli appelli operata nella sentenza di secondo grado; i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances (o almeno, alcuni di essi) presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ciò vale tanto in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi, diretta alla riqualificazione per derubricazione è compiutamente ed adeguatamente affrontata dalla Corte alle pagine 4 e 7 della motivazione, che in relazione a quello di Giacalone, connotato peraltro da una strutturale genericità ed astrattezza nell'affrontare sia il tema della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che il trattamento sanzionatorio in generale, senza nemmeno il tentativo di spiegare le ragioni di critica avverso la determinazione della pena irrogata dalla Corte; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi degli appelli operata nella sentenza di secondo grado; i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances (o almeno, alcuni di essi) presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ciò vale tanto in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi, diretta alla riqualificazione per derubricazione è compiutamente ed adeguatamente affrontata dalla Corte alle pagine 4 e 7 della motivazione, che in relazione a quello di Giacalone, connotato peraltro da una strutturale genericità ed astrattezza nell'affrontare sia il tema della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che il trattamento sanzionatorio in generale, senza nemmeno il tentativo di spiegare le ragioni di critica avverso la determinazione della pena irrogata dalla Corte; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Estensore La
Sentenza Cassazione n. 21099/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris