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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41191/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 11.556 euro di multa.

Rilevato che motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità dell'imputato (v. in particolare pag. 7 sent.) ed alla mancata qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (pag. 8).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere stensore Il Preyl9énte Orlard Ii1li [OSCURATO:PERSONA] D E POSITAT.n [OSCURATO:PERSONA] I I n 02 NOV 022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 11.556 euro di multa. Rilevato che motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità dell'imputato (v. in particolare pag. 7 sent.) ed alla mancata qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere stensore Il Preyl9énte Orlard Ii1li [OSCURATO:PERSONA] D E POSITAT.n [OSCURATO:PERSONA] I I n 02 NOV 022 IL
Sentenza Cassazione n. 41191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris