CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23130/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCE (SEZ.DIST. di TARANTO) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), con la statuizione di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto il 29 aprile 2019 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, commesso con destrezza il 5 dicembre 2014, di cinquanta «"gratta e vinci" da euro 3 cadauno», mediante loro sottrazione dall'interno dell'apposita vetrinetta sita nella parte retrostante al banco di vendita di un esercizio commerciale e nel frangente in cui il soggetto proposto alla vendita mostrava le spalle al reo. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ci si duole, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di nuove prove nonostante specifica richiesta con l'atto d'appello. Si tratterebbe, in particolare, della visione in udienza del DVD contenente le videoriprese operate dal sistema di sorveglianza presente all'interno dell'esercizio commerciale, costituente luogo del commesso reato, e dell'esame dell'imputato. Quest'ultima in particolare non sarebbe stata eseguito in primo grado in ragione della mancata partecipazione di Santoiemma all'udienza e nonostante fosse stato all'udienza del 29 aprile 2019 reso noto al giudice il legittimo impedimento dell'imputato, in quanto detenuto per altra causa. Si lamenta altresì che la Corte territoriale abbia deciso in base a una mera copia del DVD, in assenza di attestazione della conformità del detto documento da parte di «organo pubblico», dalla quale comunque non emergerebbe, per il ricorrente, l'impossessamento del pacco contenente i «gratta e vinci» ben potendo trattarsi di altro oggetto, in ipotesi materiale pubblicitario, come potrebbe evincersi dalla mancata costituzione di parte civile da parte del gestore dell'esercizio commerciale. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver ritenuto la Corte territoriale sussistente in capo all'imputato la responsabilità per il furto contestatogli in ragione della coincidenza dei vestiti indossati dal reo nell'atto dell'esecuzione del furto (il 5 dicembre 2014), come emergenti dalle immagini del sistema di videosorveglianza, con quelli indossati da Santoiennma all'atto del suo arresto, per altra causa, il 9 dicembre 2014. Per il ricorso, in particolare, il vizio motivazionale emergerebbe dall'aver ritenuto possibile l'utilizzo da parte dell'imputato dei medesimi capi di abbigliamento sia il 5 che il 9 dicembre 2014. A detta del ricorrente, infine, non sarebbe stata altresì dimostrata alcuna azione qualificabile in termini di «destrezza», ex art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura il capo della sentenza impugnata con la quale la Corte, pur ritenendo sussistente un errore nel calcolo della pena, comunque non tale da renderla «illegale», avrebbe dato atto dell'assenza di specifico motivo d'appello sul punto, considerando comunque la sanzione irrogata sostanzialmente congrua ex art. 133 cod. pen. nonostante la deduzione da parte dell'appellante dell'eccessività della pena inflitta. 2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce l'erroneità della statuizione impugnata per non aver dichiarato l'estinzione del reato nonostante la sua prescrizione. 3. Ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la sola Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Il primo motivo, laddove ammissibile, non merita accoglimento. 2.1. Inammissibile si mostra in particolare il profilo, dedotto con il motivo in esame, inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Deve in particolare ribadirsi che quest'ultima è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01). La Corte territoriale con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica oltre che, sul puto, di per sé sola in grado di porsi a fondamento del decisum, non ha proceduto all'esame dell'imputato, chiesto con l'atto d'appello, ritenendo che lo stesso Santoiemma si fosse sostanzialmente sottratto avendo, al pari della sua difesa, deciso di non presenziare all'udienza del processo d'appello deputata alla celebrazione e definizione del processo. Sul punto è poi appena il caso di precisare che, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, dal verbale d'udienza del 29 aprile 2019 del giudizio di primo grado, nel corso della quale Santoiemma avrebbe inteso rendere esame, non risulta documentato un legittimo impedimento dell'imputato in forza dalla sua detenzione per altra causa né una comunicazione in tal senso al Tribunale da parte del difensore che, difatti, non con l'appello ha solo sollecitato l'integrazione istruttoria. Medesime considerazioni circa la correttezza dell'operato del giudice d'appello rilevano poi con riferimento alla richiesta visione del filmato in udienza, alla quale, peraltro, come detto, sia l'imputato che il difensore hanno rinunciato a presenziare, ritenendola non necessaria e evidenziando l'estrema chiarezza delle immagini ritraenti il reo nell'atto della commissione del reato come contestato. Deve peraltro aggiungersi, in questa sede, l'insussistenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa dell'imputato in merito, in quanto garantito dalla possibilità di richiesta di estrazione di copia delle videoregistrazioni. 2.2. Il principio di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'art. 189 cod. proc. pen. consente l'acquisizione e l'utilizzazione del documento prodotto in copia, anche in assenza dell'originale, nei casi in cui il giudice, come nella specie, ritenga la copia idonea a assicurare l'accertamento dei fatti, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne l'attendibilità. Il principio di cui innanzi, sancito dalla Suprema Corte in fattispecie, sul punto, sovrapponibile alla presente in quanto inerente al duplicato di una videoregistrazione comprovante la commissione del reato da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 22184 del 22/05/2007, Rigo, Rv. 237017-01), evidenzia l'infondatezza della censura con la quale (sempre con il primc motivo di ricorso) si critica la Corte d'appello per aver fondato la decisione di rigetto dell'impugnazione (anche) sulla semplice copia delle videoriprese. 3. Gli altri motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni afferenti ai rispettivi oggetti, anche al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudice di secondo grado proprie valutazioni di merito (persino di natura probatoria), si mo:strano infondati e, per taluni profili, inammissibili. 3.1. Nel dettaglio, l'apparato motivazionale che si sostanzia nell'aver ritenuto che un soggetto, nella specie il reo, abbia indossato i medesimi vestiti anche dopo quattro giorni dal loro precedente utilizzo, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, non si mostra manifestamente illogico sia di per sé considerato sia in relazione alla più ampia valutazione operata dal giudice.Sul punto, difatti, la censura non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata laddove quest'ultima fa riferimento non ad una mera coincidenza del vestiario tra il soggetto di cui alle videoriprese del 5 aprile 2014 e quello arrestato il successivo 9 aprile ma ai tratti somatici del soggetto ripreso. 3.2. È invece priva di specificità, in quanto meramente assertiva, la doglianza relativa al capo della sentenza con la quale la Corte territoriale ha ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. Sul punto il ricorrente, difatti, negli ultimi due righi della quarta pagina del ricorso, si limita solo a sostenere che non sarebbe stata dimostrata «alcuna azione qualificabile con la "destrezza" contestata» (pag. 4 del ricorso, ultimi due righi). 3.2.1. La doglianza, peraltro, mostra di non confrontarsi con la sentenza impugnata che invece, peraltro facendo corretta applicazione dei principi governanti la materia, ha evidenziato gli elementi probatori posti alla base della valutazione della condotta del reo in termini di speciali abilità, astuzia e avvedutezza. La Corte d'appello, difatti, argomentando dalla raggiunta prova della sottrazione dei beni dall'interno dell'apposita vetrinetta, sita nella parte retrostante al banco di vendita dell'esercizio commerciale, nel frangente in cui il soggetto preposto alla vendita mostrava le spalle al reo, ha mostrato di fare corretta applicazione del principio di diritto per cui la circostanza aggravante in esame sussiste sia quando la condotta investa la persona, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (si veda sul punto Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 289361-01, che ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'aggravante in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, essendosi l'agente approfittato della circostanza che la persona offesa fosse girata di spalle a conversare, per impossessarsi, con un gesto rapido e repentino, del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta). 3.3. Infondato e manifestamente infondato sono infine, rispettivamente, i profili di critica inerenti alla sanzione irrogata (terzo motivo) e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per il quale, differentemente da quanto paventato nel quarto motivo di ricorso, anche a prescindere da eventuali sospensioni, non è maturato il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi decorrenti in ragione dell'intervenuta interruzione (ex artt. 157 e 161 cod. pen.).Quanto al primo dei due profili di censura, invece, deve evidenziarsi che la Corte territoriale correttamente, pur ritenendo sussistente un errore nel calcolo della pena, comunque non tale da renderla «illegale», ha dato atto dell'assenza di specifico motivo d'appello sul punto nonostante la deduzione da parte dell'appellante della sola eccessività della relativa entità. La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi, ha peraltro considerato la pena comminata, comunque calcolata in lieve aumento rispetto al minimo edittale, sostanzialmente congrua ex art. 133 cod. pen. in ragione delle accertate modalità della condotta oltre che della pericolosità sociale dell'imputato, argomentata anche in forza della condotta di vita anteatta di soggetto già condannato per rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P