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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18434/2022

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Procuratore Generale Dr. [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello -sezione specializzata agraria- di Firenze ha rigettato il gravame in via principale interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché sostanzialmente -tranne che in punto spese di lite- i gravami in via incidentale rispettivamente interposti dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.

Siena -sezione specializzata agraria- 20/7/2017, di parziale accoglimento della domanda in via riconvenzionale da questi ultimi spiegata di simulazione relativa del contratto di affitto stipulato il 22/4/1998 tra il suindicato Rossi e la sig. [OSCURATO:PERSONA], con conferma per il resto della pronunzia del giudice di prime cure di rigetto della domanda di nullità ex art. 1343 c.c. o simulazione assoluta del contratto di affitto stipulato in data 1°/1/1998 tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlio) e «di tutti i contratti modificativi di esso ... compreso dunque l'accordo del 10 maggio 2001»; nonché della domanda di accertamento della simulazione dei contratti stipulati tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 1°/2/1999.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rossi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Già chiamata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente in via principale denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1417, 2721, 2725 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente «ritenuto di acquisire ex officio il verbale di prove per testi svolta in altri giudizi fra le stesse parti ma non riguardanti azione simulatoria», con cui «ha giudicato in punto di simulazione relativa».

Lamenta che «in nessun modo» risulta in atti la prova dell'<<accordo simulatorio tra tutti i tre soggetti interessati», e in particolare essere «stato partecipe d'accordo nello stipulare un contratto che invece avrebbe dovuto spiegare effetti esclusivamente in favore del genitore Sergio; né in sentenza l'aspetto è stato minimamente affrontato».

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente «liquidato la censura nei termini che qui appresso si trascrivono ( p. 10 ): « ... è infondata la doglianza che il Tribunale avrebbe inammissibilmente ammesso ex officio una prova per testi, raccolta in altri giudizi, a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; infatti i verbali di prova testimoniale assunti in altri procedimenti possessori svoltisi tra le medesime parti della presente causa ( e le relative sentenze ) erano stati prodotti in primo grado dai convenuti ...

Ciò esclude dunque che si sia trattato di un'acquisizione probatoria ex officio, per quanto essa sia pacificamente consentita ...>>, atteso che «la censura spiegata non riguardava punto la violazione dell'art. 421 c.p.c.».Lamenta non essersi considerato che «il fatto che gli appellati siano eredi della parte stipulante» non cambia «alcunché in punto di prova, giacché ... gli eredi della parte contrattuale non sono terzi ... e dunque soggiacciono ai medesimi limiti di prova che incombevano sulla parte negoziale».

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «per ammettere la prova per testi in ordine alla sussistenza di un accordo simulatorio, avrebbe dovuto dimostrare prima ( od almeno nella contestualità ) che scopo di tutte le parti era quello di ottenere titoli PAC, in violazione di norma comunitaria, altrimenti la prova per testi in ordine alla simulazione mera ... non sarebbe stata ammissibile»; e che abbia erroneamente «presunto (senza minimamente suffragare tale sua empirica deduzione) che Alessandro fosse a conoscenza della simulazione, ma non ha minimamente dedotto alcunché in relazione all'aspetto ... che ( almeno ) Alessandro fosse a conoscenza che il padre voleva commettere un reato».

Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2909 c.c., 347 c.p.c., 123 bis disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame di fatto decisivo», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che: «a) in atti non vi sarebbe la ordinanza collegiale di cui [OSCURATO:PERSONA] discorre (anzi, scandalosamente ... ipotizzando che essa ordinanza sia stata inventata dal difensore, a tutela dell'assistito !); b) inoltre, non risponderebbe al vero che il tribunale avrebbe rigettato la domanda relativa all'accertamento della fictio iuris della azienda di [OSCURATO:PERSONA], domanda che sarebbe tuttora sub iudice in primo grado».

Con il 30 motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 91 ss. c.p.c., 4 D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «violazione e falsa applicazione» dell'art. 112 C.P.C., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che «nel determinare l'importo delle spese di lite» la corte di merito abbia «fatto riferimento ad una tabella che non è dato riscontrare nel D.M. n. 44 del 2014».

Lamenta che la corte di merito «ha pronunciato oltre la richiesta avversaria, riconoscendo in favore dei coeredi spese in misura superiore a quelle richieste», utilizzando una «nota spese» predisposta da controparte contemplante «valori che non riguardavano la regiudicanda».

Con il 4° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.327, 343 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c.

Si duole che erroneamente la corte di merito non abbia dichiarato l'«inammissibilità dell'appello incidentale tardivo».

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che «Alessandro ha sottoposto alla Corte di appello la questione della validità del contratto 22 aprile 1998, con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] gli aveva concesso in affitto un certo appezzamento di terreno», laddove «gli attuali resistenti, coll'appello incidentale, hanno sottoposto alla Corte la questione della validità del tutt'affatto diverso contratto /contratti 1 gennaio 1998 e/o 1 maggio 2001 con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in affitto tutt'altro ( rispetto al precedente ) appezzamento di terreno ad [OSCURATO:PERSONA]».

Si dolgono che, a tale stregua, pur essendosi nella specie «in presenza di capi di decisione tutt'affatto diversi e distinti, sui quali non solo erano intervenuti distinti capi di sentenza, assistiti da ( anche numericamente ) distinti capi di motivazione, ma che soprattutto formavano oggetto di completamente distinte domande avversarie», atteso che «quando il rapporto non sia, come nel caso di specie, unico ed unitario, ma si articoli in distinti capi autonomi, l'appello incidentale che sia tardivo (rispetto al c.d. termine lungo per l'impugnazione) ha da essere dichiarato inammissibile ... a meno che non sia dimostrato che l'interesse all'appello incidentale sia sorto da quello principale», laddove «nel caso in esame ... la Corte ha dato per scontato che esistesse questo interesse derivato, senza ciò minimamente spiegare nel concreto».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 10 co. nn. 3 e 6, c.p.c., atteso che il ricorrente in via principale fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alla domanda proposta nei confronti dei coeredi di «declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. ... del contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 07/05/12 tra la Comunione ... e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA]», alla «costituzione di una società semplice tra i coeredi per la gestione dell'azienda facente parte dell'asse ereditario», allo «scioglimento del rapporto sociale nei propri confronti e liquidazione della quota di partecipazione del 24%», al «contratto di affitto de 01/01/98 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]», ai «contratti di affitto stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 22/04/98 e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 01/02/99», a «tutti i contratti di acquisto di beni e servizi effettuati dalla Gerla di [OSCURATO:PERSONA]», alla «somma ... oggetto di donazione da parte del de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA]», alla «revoca della procura effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]», alla «richiesta di sequestro giudiziario avanzata in corso di causa da parte attrice», alle «copiose produzioni documentali delle parti», al «verbale di prova per testi svolte in altri giudizi fra le stesse parti», alla sentenza del giudice di prime cure, ai «titoli PAC per cui è discussione», alla declaratoria del <<Tribunale collegiale, in sede di reclamo di urgenza, nei giudizi possessori», ai «depositati ...

CUD relativi ai dipendenti assunti da ambo le aziende ( docc. n. 25, 26 e 27, giudizio r.g. n. 479/2013 )», alla «nota spese predisposta dai resistenti», all'«appello incidentale» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( v., in particolare, parte della sentenza del giudice di prime cure ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso.

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).Non può per altro verso sottacersi nemmeno che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito ( nel caso, il «ricorso in appello» ), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v.

Cass., Sez.

Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità ( cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909 ), con l'eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare ( v.

Cass., 5/5/2021, n. 11717; Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989.

E già Cass., Sez.

Un., 17/7/2009, n. 16628 ), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema ( v.

Cass., Sez.

Un., 11/4/2012, n. 5698 ) il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito ( v.

Cass., 23/6/2010, n. 15180 ).

Questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare che la soluzione di fare rinvio, per la sommaria esposizione del fatto, all'impugnata sentenza in ogni caso non esime i ricorrenti dall'osservanza del requisito a pena di inammissibilità richiesto ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ( v., da ultimo, Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989).

Principio che a fortiori deve trovare applicazione allorquando la sommaria esposizione del fatto venga come nella specie affidata alla riproduzione del «ricorso in appello».

Va sotto altro profilo posto in rilievo come, nonostante la formale intestazione dei motivi, il ricorrente in via principale deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la mancanza ( v. in particolare p. 5 del ricorso ), l'erroneità e l'insufficienza o "sbrigatività" della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( in particolare, della prova documentale e per testi ) ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).

Con particolare riferimento al 10 motivo, va ulteriormente evidenziato che nell'impugnata sentenza, nel fare richiamo a «verbali di prova testimoniale assunti in altri procedimenti possessori svoltisi tra le medesime parti della presente causa ( e le relative sentenze ) ... prodotti in primo grado dai convenuti», motivatamente utilizzandoli quale prova atipica ( v.

Cass., 20/1/2015, n. 840.

Cfr. altresì Cass., 10/10/2018, n. 25067; Cass., 25/2/2011, n. 4652; e, con riferimento alle prove raccolte nel giudizio penale, il Cass., 15/1/2020, n. 517 ), diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente la corte di merito ha fatto invero altresì corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale allorquando la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi la prova per testi volta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato ( e pertanto in ipotesi di simulazione relativa: v. già Cass., 9/2/1987, n. 1382 ), del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma ( o vi sia anche solo un principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è rivolta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile la simulazione: v. già Cass., 15/2/1979, n. 1007 ), è ammessa ( soltanto ) nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., e in particolare quando la prova è come nella specie diretta a far valere l'illiceità del negozio (cfr. Cass., 4/5/2007, n. 10240; Cass., 6/5/2003, n. 6882.

E già Cass., 3/12/1970, n. 2543).

Nel censurare l'applicazione nell'impugnata sentenza di tale principio, a fronte dell'accertamento nella specie operato dalla corte di merito e delle conclusioni dalla medesima conseguentemente raggiunte l'odierno ricorrente in via principale si limita invero a ribadire la propria non accolta tesi difensiva, in violazione -come detto- del modello di ricorso delineato all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. prospettando ( anche in ordine alle questioni dedotte con il 3 0 e con il 40 motivo ) un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.

Con il 10 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 2909 c.c., c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Con il 2° motivo denunziano <<omessa pronuncia sulla domanda di simulazione assoluta e/o di nullità ex artt. 1343 e 1344 c.c. del contratto di affitto di fondo rustico», violazione dell'art. 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Il ricorso incidentale è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che risulta del tutto omessa la sommaria esposizione dei fatti di causa, il requisito a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all'art. 366, 10 co. n. 3, c.p.c. non risultando invero soddisfatto (anche) allorquando come nella specie i ricorrenti si limitino a riportare ( parte del)la scansione delle fasi del processo mediante la riproduzione di uno o più atti del processo [ nel caso, il ricorso di controparte, che «ritrascriveva la ricostruzione del fatto così come riportata in parte motiva della sentenza parziale definitiva n. 518/2017 ( doc. 03 ) emessa dal Tribunale di Siena, Sez. [OSCURATO:PERSONA], nella causa RG N. 202/2014» ] ( cfr. Cass., 7/5/2021, n. 12164 ).

Deve porsi ulteriormente in rilievo che risulta altresì violato anche il requisito a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti in via incidentale fondano le proprie doglianze su atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, il «contratto d'affitto di fondi rustici stipulato in data 1.01.1998 e sue successive rettifiche ( doc. da 35 a 39 del fascicolo di primo grado - doc.ti 10, 11, 12, 13, 14 )», la «sentenza emessa nel giudizio RG 990/2013, depositata il 01.10.2013», il «ricorso ex art. 11 d.lgs. 150/2011 ( cfr. doc. 16 del fascicolo di primo grado e qui riallegato quale doc. 16 ) che ha introdotto il giudizio agrario Rg N. 990/2013», la «propria memoria di costituzione notificata il 3.02.2018 (cfr. doc. 5 )» ] che si limitano a meramente richiamare, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibílí in base alla lettura del ricorso.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore Generale Dr. [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello -sezione specializzata agraria- di Firenze ha rigettato il gravame in via principale interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché sostanzialmente -tranne che in punto spese di lite- i gravami in via incidentale rispettivamente interposti dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib. Siena -sezione specializzata agraria- 20/7/2017, di parziale accoglimento della domanda in via riconvenzionale da questi ultimi spiegata di simulazione relativa del contratto di affitto stipulato il 22/4/1998 tra il suindicato Rossi e la sig. [OSCURATO:PERSONA], con conferma per il resto della pronunzia del giudice di prime cure di rigetto della domanda di nullità ex art. 1343 c.c. o simulazione assoluta del contratto di affitto stipulato in data 1°/1/1998 tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlio) e «di tutti i contratti modificativi di esso ... compreso dunque l'accordo del 10 maggio 2001»; nonché della domanda di accertamento della simulazione dei contratti stipulati tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 1°/2/1999. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Rossi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. Già chiamata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente in via principale denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1417, 2721, 2725 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente «ritenuto di acquisire ex officio il verbale di prove per testi svolta in altri giudizi fra le stesse parti ma non riguardanti azione simulatoria», con cui «ha giudicato in punto di simulazione relativa». Lamenta che «in nessun modo» risulta in atti la prova dell'<<accordo simulatorio tra tutti i tre soggetti interessati», e in particolare essere «stato partecipe d'accordo nello stipulare un contratto che invece avrebbe dovuto spiegare effetti esclusivamente in favore del genitore Sergio; né in sentenza l'aspetto è stato minimamente affrontato». Si duole che la corte di merito abbia erroneamente «liquidato la censura nei termini che qui appresso si trascrivono ( p. 10 ): « ... è infondata la doglianza che il Tribunale avrebbe inammissibilmente ammesso ex officio una prova per testi, raccolta in altri giudizi, a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; infatti i verbali di prova testimoniale assunti in altri procedimenti possessori svoltisi tra le medesime parti della presente causa ( e le relative sentenze ) erano stati prodotti in primo grado dai convenuti ... Ciò esclude dunque che si sia trattato di un'acquisizione probatoria ex officio, per quanto essa sia pacificamente consentita ...>>, atteso che «la censura spiegata non riguardava punto la violazione dell'art. 421 c.p.c.».Lamenta non essersi considerato che «il fatto che gli appellati siano eredi della parte stipulante» non cambia «alcunché in punto di prova, giacché ... gli eredi della parte contrattuale non sono terzi ... e dunque soggiacciono ai medesimi limiti di prova che incombevano sulla parte negoziale». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «per ammettere la prova per testi in ordine alla sussistenza di un accordo simulatorio, avrebbe dovuto dimostrare prima ( od almeno nella contestualità ) che scopo di tutte le parti era quello di ottenere titoli PAC, in violazione di norma comunitaria, altrimenti la prova per testi in ordine alla simulazione mera ... non sarebbe stata ammissibile»; e che abbia erroneamente «presunto (senza minimamente suffragare tale sua empirica deduzione) che Alessandro fosse a conoscenza della simulazione, ma non ha minimamente dedotto alcunché in relazione all'aspetto ... che ( almeno ) Alessandro fosse a conoscenza che il padre voleva commettere un reato». Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2909 c.c., 347 c.p.c., 123 bis disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame di fatto decisivo», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che: «a) in atti non vi sarebbe la ordinanza collegiale di cui [OSCURATO:PERSONA] discorre (anzi, scandalosamente ... ipotizzando che essa ordinanza sia stata inventata dal difensore, a tutela dell'assistito !); b) inoltre, non risponderebbe al vero che il tribunale avrebbe rigettato la domanda relativa all'accertamento della fictio iuris della azienda di [OSCURATO:PERSONA], domanda che sarebbe tuttora sub iudice in primo grado». Con il 30 motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 91 ss. c.p.c., 4 D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «violazione e falsa applicazione» dell'art. 112 C.P.C., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che «nel determinare l'importo delle spese di lite» la corte di merito abbia «fatto riferimento ad una tabella che non è dato riscontrare nel D.M. n. 44 del 2014». Lamenta che la corte di merito «ha pronunciato oltre la richiesta avversaria, riconoscendo in favore dei coeredi spese in misura superiore a quelle richieste», utilizzando una «nota spese» predisposta da controparte contemplante «valori che non riguardavano la regiudicanda». Con il 4° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.327, 343 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c. Si duole che erroneamente la corte di merito non abbia dichiarato l'«inammissibilità dell'appello incidentale tardivo». Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che «Alessandro ha sottoposto alla Corte di appello la questione della validità del contratto 22 aprile 1998, con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] gli aveva concesso in affitto un certo appezzamento di terreno», laddove «gli attuali resistenti, coll'appello incidentale, hanno sottoposto alla Corte la questione della validità del tutt'affatto diverso contratto /contratti 1 gennaio 1998 e/o 1 maggio 2001 con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in affitto tutt'altro ( rispetto al precedente ) appezzamento di terreno ad [OSCURATO:PERSONA]». Si dolgono che, a tale stregua, pur essendosi nella specie «in presenza di capi di decisione tutt'affatto diversi e distinti, sui quali non solo erano intervenuti distinti capi di sentenza, assistiti da ( anche numericamente ) distinti capi di motivazione, ma che soprattutto formavano oggetto di completamente distinte domande avversarie», atteso che «quando il rapporto non sia, come nel caso di specie, unico ed unitario, ma si articoli in distinti capi autonomi, l'appello incidentale che sia tardivo (rispetto al c.d. termine lungo per l'impugnazione) ha da essere dichiarato inammissibile ... a meno che non sia dimostrato che l'interesse all'appello incidentale sia sorto da quello principale», laddove «nel caso in esame ... la Corte ha dato per scontato che esistesse questo interesse derivato, senza ciò minimamente spiegare nel concreto». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 10 co. nn. 3 e 6, c.p.c., atteso che il ricorrente in via principale fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alla domanda proposta nei confronti dei coeredi di «declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. ... del contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 07/05/12 tra la Comunione ... e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA]», alla «costituzione di una società semplice tra i coeredi per la gestione dell'azienda facente parte dell'asse ereditario», allo «scioglimento del rapporto sociale nei propri confronti e liquidazione della quota di partecipazione del 24%», al «contratto di affitto de 01/01/98 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]», ai «contratti di affitto stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 22/04/98 e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 01/02/99», a «tutti i contratti di acquisto di beni e servizi effettuati dalla Gerla di [OSCURATO:PERSONA]», alla «somma ... oggetto di donazione da parte del de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA]», alla «revoca della procura effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]», alla «richiesta di sequestro giudiziario avanzata in corso di causa da parte attrice», alle «copiose produzioni documentali delle parti», al «verbale di prova per testi svolte in altri giudizi fra le stesse parti», alla sentenza del giudice di prime cure, ai «titoli PAC per cui è discussione», alla declaratoria del <<Tribunale collegiale, in sede di reclamo di urgenza, nei giudizi possessori», ai «depositati ... CUD relativi ai dipendenti assunti da ambo le aziende ( docc. n. 25, 26 e 27, giudizio r.g. n. 479/2013 )», alla «nota spese predisposta dai resistenti», all'«appello incidentale» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( v., in particolare, parte della sentenza del giudice di prime cure ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).Non può per altro verso sottacersi nemmeno che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito ( nel caso, il «ricorso in appello» ), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità ( cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909 ), con l'eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare ( v. Cass., 5/5/2021, n. 11717; Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989. E già Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 ), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema ( v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698 ) il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito ( v. Cass., 23/6/2010, n. 15180 ). Questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare che la soluzione di fare rinvio, per la sommaria esposizione del fatto, all'impugnata sentenza in ogni caso non esime i ricorrenti dall'osservanza del requisito a pena di inammissibilità richiesto ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ( v., da ultimo, Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989). Principio che a fortiori deve trovare applicazione allorquando la sommaria esposizione del fatto venga come nella specie affidata alla riproduzione del «ricorso in appello». Va sotto altro profilo posto in rilievo come, nonostante la formale intestazione dei motivi, il ricorrente in via principale deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la mancanza ( v. in particolare p. 5 del ricorso ), l'erroneità e l'insufficienza o "sbrigatività" della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( in particolare, della prova documentale e per testi ) ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Con particolare riferimento al 10 motivo, va ulteriormente evidenziato che nell'impugnata sentenza, nel fare richiamo a «verbali di prova testimoniale assunti in altri procedimenti possessori svoltisi tra le medesime parti della presente causa ( e le relative sentenze ) ... prodotti in primo grado dai convenuti», motivatamente utilizzandoli quale prova atipica ( v. Cass., 20/1/2015, n. 840. Cfr. altresì Cass., 10/10/2018, n. 25067; Cass., 25/2/2011, n. 4652; e, con riferimento alle prove raccolte nel giudizio penale, il Cass., 15/1/2020, n. 517 ), diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente la corte di merito ha fatto invero altresì corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale allorquando la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi la prova per testi volta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato ( e pertanto in ipotesi di simulazione relativa: v. già Cass., 9/2/1987, n. 1382 ), del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma ( o vi sia anche solo un principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è rivolta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile la simulazione: v. già Cass., 15/2/1979, n. 1007 ), è ammessa ( soltanto ) nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., e in particolare quando la prova è come nella specie diretta a far valere l'illiceità del negozio (cfr. Cass., 4/5/2007, n. 10240; Cass., 6/5/2003, n. 6882. E già Cass., 3/12/1970, n. 2543). Nel censurare l'applicazione nell'impugnata sentenza di tale principio, a fronte dell'accertamento nella specie operato dalla corte di merito e delle conclusioni dalla medesima conseguentemente raggiunte l'odierno ricorrente in via principale si limita invero a ribadire la propria non accolta tesi difensiva, in violazione -come detto- del modello di ricorso delineato all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. prospettando ( anche in ordine alle questioni dedotte con il 3 0 e con il 40 motivo ) un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale. Con il 10 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 2909 c.c., c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano <<omessa pronuncia sulla domanda di simulazione assoluta e/o di nullità ex artt. 1343 e 1344 c.c. del contratto di affitto di fondo rustico», violazione dell'art. 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Il ricorso incidentale è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che risulta del tutto omessa la sommaria esposizione dei fatti di causa, il requisito a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all'art. 366, 10 co. n. 3, c.p.c. non risultando invero soddisfatto (anche) allorquando come nella specie i ricorrenti si limitino a riportare ( parte del)la scansione delle fasi del processo mediante la riproduzione di uno o più atti del processo [ nel caso, il ricorso di controparte, che «ritrascriveva la ricostruzione del fatto così come riportata in parte motiva della sentenza parziale definitiva n. 518/2017 ( doc. 03 ) emessa dal Tribunale di Siena, Sez. [OSCURATO:PERSONA], nella causa RG N. 202/2014» ] ( cfr. Cass., 7/5/2021, n. 12164 ). Deve porsi ulteriormente in rilievo che risulta altresì violato anche il requisito a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti in via incidentale fondano le proprie doglianze su atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, il «contratto d'affitto di fondi rustici stipulato in data 1.01.1998 e sue successive rettifiche ( doc. da 35 a 39 del fascicolo di primo grado - doc.ti 10, 11, 12, 13, 14 )», la «sentenza emessa nel giudizio RG 990/2013, depositata il 01.10.2013», il «ricorso ex art. 11 d.lgs. 150/2011 ( cfr. doc. 16 del fascicolo di primo grado e qui riallegato quale doc. 16 ) che ha introdotto il giudizio agrario Rg N. 990/2013», la «propria memoria di costituzione notificata il 3.02.2018 (cfr. doc. 5 )» ] che si limitano a meramente richiamare, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibílí in base alla lettura del ricorso. Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti
Sentenza Cassazione n. 18434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris