CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 29205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del riesame di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Pres. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del P.G., D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorsoinsistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata in data 09/03/2026, il Tribunale del riesame di Bolognadichiarava inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIPdel Tribunale di Ferrara del 20/01/2026 in riferimento alle imputazioni rubricate sub 1), 12.1)e 14.1), rigettava detto riesame in relazione alle imputazioni rubricate sub 20.1), 20.2) 21.3)e, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica delTribunale di Ferrara, applicava all’indagato la misura cautelare personale degli arrestidomiciliari con «braccialetto elettronico» in riferimento ai reati di cui agli artt. 512-bis cod.pen. (capo 22.1) e 76, comma 7, d. lgs. 159/2011.2. Avverso tale ordinanza l’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, proponericorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo, deduce difetto di specificità dei motivi di appello del pubblicoministero avverso l’ordinanza che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare.Quanto alla intestazione fittizia, il pubblico ministero si era limitato a esprimere contrarioavviso rispetto alla decisione del giudice in ordine alla finalizzazione delle intestazioniall’elusione di misure di prevenzione patrimoniale, senza contrastare – a titolo di esempio -la motivazione, recepita dal giudice, secondo cui la «[OSCURATO:SOCIETA].» fosse statafittiziamente intestata per evitare di essere coinvolto in una frode fiscale.Analogamente, quanto al capo 23.1), il PM omette di contestare in modo specifico lamotivazione secondo cui si sarebbe dovuto procedere ad una verifica delle singoleoperazioni di accredito e delle loro causali al fine di verificare se vi fosse stato ilsuperamento delle soglie di punibilità.La difesa evidenzia che, secondo la giurisprudenza, il richiamo per relationem allarichiesta di misura cautelare non è sufficiente a soddisfare i requisiti di specificità richiesti perl’impugnazione del pubblico ministero.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sottoforma di travisamento delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], attribuendo alle stesse unsignificato diverso (la sostanziale confessione dell’intestazione fittizia) da quello dallo stessoasserito. L’indagato ammetteva, sì, l’intestazione fittizia, ma per ragioni diverse da quelleconnotate da finalità elusive, essendo tali operazioni dettate dall’impossibilità di aprire conticorrenti bancari in quanto protestato.Il Tribunale deduce la prova della finalità elusiva delle misure di prevenzione dal merotenore di alcune conversazioni, da cui tuttavia non si ritraeva la prova certa che il Busiellofosse amministratore di fatto della società.Analoghe considerazioni svolge il ricorrente in ordine agli immobili siti in Luscianointestati a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali non vi è prova dell’avvenuta compravendita.Quanto all’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, il PM ometteva diindicare sia quali fossero i conti correnti bancari di riferimento, sia di allegare i relativi estratticonto. Né vi era la prova che tali rimesse fossero entrate nella disponibilità.Quanto all’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, il pubblico ministeroometteva di indicare sia quali fossero i conti correnti bancari di riferimento, sia di allegare irelativi estratti conto.Né vi era la prova che tali rimesse fossero entrate nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in riferimento ai reati contestati ai capi 22.1)e 23.1).Il Tribunale del riesame di Bologna, con motivazione apparente, effettua un genericoriferimento alla gravità oggettiva, alla pluralità delle condotte contestate e al giudizio dipericolosità soggettiva (con specifico riferimento a un precedente del 2014 per cui èintervenuta condanna definitiva), limitandosi a ritenere adeguata e proporzionale la misuracautelare degli arresti domiciliari con il tracciamento elettronico.Manca tuttavia ogni valutazione in riferimento alla attualità delle esigenze cautelari.3. In data 22 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente,depositava istanza di trattazione orale, che veniva accolta dal Presidente della TerzaSezione Penale della Corte di cassazione.4. In data 10 giugno 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente,depositava istanza di rinvio per legittimo impedimento a seguito di dichiarazione di adesioneall’astensione deliberata dalla Giunta dell’Unione delle [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio2026.5. In data odierna, il Collegio rigettava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento,come da ordinanza a verbale, e invitava le parti a concludere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, in relazione alla istanza di rinvio per legittimo impedimentopresentata dalla difesa del ricorrente, il Collegio evidenzia che, in base al vigente codice diautoregolamentazione, quale testo di normazione secondaria nell’ambito disegnato dallalegge n. 146/1990, sono previste come indispensabili le prestazioni indicate all’art. 4 (lett. a),secondo cui l’astensione non è consentita nei casi di (il corsivo è del Collegio) «assistenza alcompimento di atti di perquisizione e sequestro, a udienze di convalida dell’arresto e delfermo od a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen.,all’incidente probatorio nei casi di urgenza, al giudizio direttissimo, alle attività di cui all’art.467 dello stesso codice di rito, nonché in relazione a procedimenti o processi che riguardinoreati di prescrizione imminente».L’istanza di rinvio per legittimo impedimento non può quindi essere accolta in quantotrattasi di udienza per la quale non è consentita l’astensione, essendo relativa a prestazionidefinite come «indispensabili» dal predetto Codice di autoregolamentazione.2. Tanto premesso, il ricorso è complessivamente infondato.3. Il primo motivo, in cui si deduce la genericità originaria dell’appello cautelare delpubblico ministero, è manifestamente infondato.3.1. Quanto all’intestazione fittizia, il pubblico ministero e il Tribunale del riesame hannofatto buon governo dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quantoal dolo specifico del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., ai fini della ricorrenza del delitto ditrasferimento fraudolento di valori, lo «scopo elusivo» che connota il dolo specifico prescindedalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito delrelativo procedimento, ed è integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, aprescindere da quello che potrebbe esserne l’esito (tra molte, Sez. 2, n. 34475 del07/10/2025, Pasquino, non massimata; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015,Lapelosa, Rv. 261980 - 01; Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282645 - 01); esso, inoltre, non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, nonnecessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di «liberarsi» dei beni in vista diuna loro possibile ablazione (in fattispecie analoga a quella a giudizio, v. Sez. 2, n. 46704del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 - 01).Si è anche affermato che il reato in parola rientra tra i reati di pericolo astratto, per la cuiintegrazione si richiede che l’agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione,compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia dimisure di prevenzione patrimoniali, sicché la valutazione attinente al pericolo di elusionedella misura deve essere compiuta ex ante, su base parziale, ovvero alla stregua dellecircostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomomedio in quella determinata situazione spazio-temporale (Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022,dep. 2023, Santucci, Rv. 284386 - 01; Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv.266661 - 01).Nel caso in esame, in presenza di una palese sproporzione (il ricorrente non risultaavere prodotto redditi negli anni in contestazione ed è – come dedotto in modo noncontestato dal pubblico ministero, v. pag. 3 del ricorso - soggetto sconosciuto al fisco) e dielementi che connotano la c.d. «pericolosità qualificata» (il ricorrente ha riportato condannadefinitiva per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è stato arrestato per ildelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.), non irragionevolmente il Tribunale del riesame haravvisato la sussistenza della finalità elusiva, la quale potrebbe anche concorrere, in ipotesi,con le finalità indicate dal ricorrente, senza che ciò implichi il venir meno del dolo specificorichiesto dalla norma.3.2. Quanto alla violazione degli obblighi di comunicazione delle variazioni patrimoniali,va ricordato che l’articolo 80 d. lgs. 159/2011, cui rimanda l’articolo 76, comma 7, delmedesimo decreto, prevede che «entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui alperiodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’annoprecedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro10.329,14».È quindi alla consistenza patrimoniale complessiva, e non relativa a singole operazioni,né a singoli rapporti bancari, che occorre avere riferimento, circostanza che rendeassolutamente irrilevante la mancata indicazione delle singole operazioni.Quanto poi alla dedotta assenza della documentazione bancaria di riferimento, è lostesso ricorrente, a pagina 6 del ricorso, a riportare un passo dell’appello del pubblicoministero in cui si rappresenta che la documentazione indicata dal GIP come mancante erariprodotta all’allegato 001 della richiesta di misura cautelare. Non si tratta, quindi, dimotivazione per relationem, ma di mera presa d’atto (non contestata dal ricorrente)dell’esistenza - in parte qua – di un errore percettivo nel provvedimento impugnato, postoche la documentazione era nel corredo conoscitivo del giudice della cautela.3.3. Ancora, quanto alla dedotta genericità dell’appello proposto dal pubblico ministeroin riferimento alle esigenze cautelari, il Collegio ritiene che la motivazione sul punto adottatadall’ordinanza gravata (pagina 8, prime righe) sia conforme alla giurisprudenza di legittimitàassolutamente prevalente (Sez. 6, n. 1037 del 02/12/2025, dep. 2026, Castrignanò, n.m.;Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, Vignola, Rv. 286061 – 01; Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017,contrario: Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01), cui si intende dare continuità, secondo cui, in tema dimisure cautelari personali, l’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento didiniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste perl’adozione della misura prospettate nella originaria richiesta (in applicazione del principio, laCorte ha ritenuto ammissibile l’appello con cui il pubblico ministero si era limitato acontestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordinealle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per leindagini preliminari).Si è infatti argomentato (Sez. 3, n. 2387 del 28/11/2024, dep. 2025, n.m.) che «l’appellodel P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo alcontenuto della originaria richiesta cautelare, deve ritenersi ammissibile nel caso in cui, permotivi formali ritenuti assorbenti o per l’apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancataqualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv.265276; Sez.6, n. 277 del 07/11/2013, dep.07/01/2014, Rv.257772 - 01)».Ancora, in proposito, questa Corte ha di recente affermato (Sez. 6, n. 1154 del02/12/2025, dep. 2026, Corrado, non massimata; conformi, ex multis, Sez. 6, n. 1041 del02/12/2025, dep. 2026, Manzi, n.m.; Sez. 3, n. 291 del 27/11/2025, dep. 2026, Ventimiglia,n.m.; Sez. 3, n. 39452 del 25/11/2025, n.m.) che, nel caso in cui «il Giudice delle indaginipreliminari — investito della richiesta cautelare nella quale il Pubblico Ministero abbiaindicato, a norma dell’art. 291 cod. proc. pen., gli elementi a sostegno dell’esistenza sia deigravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari — l’abbia rigettata, ritenendo nonsussistenti i primi e non pronunciandosi in merito alle seconde, l’appello presentato dalpubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. non può essere dichiaratoinammissibile perché l’organo requirente non abbia nuovamente motivato in ordine alleesigenze cautelari. In tal caso, il Tribunale dell’appello cautelare dovrà, una volta che abbiaritenuto esistenti i gravi indizi, esaminare le esigenze cautelari indicate nella richiesta e,quindi, decidere con gli stessi poteri attribuiti dall’art. 292 cod. proc. pen. al primo Giudice(Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 – 01, in motiv.; Sez. 6, n.46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01, in motiv.)».Va quindi riaffermato che, in tema di misure cautelari personali, è ammissibile l’appellodel P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, nel caso in cui il Giudice delleindagini preliminari abbia rigettato la richiesta ritenendo non sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza e non pronunciandosi in merito alle esigenze cautelari. In tal caso, al giudice diappello competerà la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misuraprospettate nella originaria richiesta, ivi comprese le esigenze cautelari ivi dedotte.4. Il secondo motivo è inammissibile.È lo stesso ricorrente ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] ha confessato la sussistenzadell’interposizione fittizia delle società.La sussistenza della gravità indiziaria dell’elemento psicologico, invece, è stata ritrattadalle considerazioni svolte al paragrafo che precede.La doglianza è quindi in parte qua inammissibile in quanto non si confronta con ilprovvedimento impugnato.Per quanto concerne gli immobili, poi, l’ordinanza impugnata argomenta in modoesaustivo – alla luce del tenore delle conversazioni intercettate - sia in ordine allaragionevole sussistenza di un atto di compravendita stipulato presso un legale (ma nonregistrato) in favore del fratello dell’indagato (reale proprietario del bene), sia dell’acquisto,sostanziale ma non formale, di un bene, di cui il [OSCURATO:PERSONA] non voleva pagare i costi diristrutturazione in prima persona, interponendo una società per evitare che le dazioni fosseroa sé riconducibili.Il motivo di ricorso, che si basa esclusivamente su una diversa interpretazione deltenore delle conversazioni intercettate, è pertanto meramente fattuale e rivalutativo e inultima analisi inammissibile.5. Il terzo motivo è infondato.Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sussistenza delle esigenze cautelarinon è stata ritenuta solo apoditticamente in ragione della gravità del fatto, ma è argomentataanche alla luce delle seguenti circostanze: a) la sistematica reiterazione di condottecriminose omogenee; b) la sussistenza di spiccate capacità imprenditoriali, idonee agenerare ingenti profitti attraverso attività criminali; c) la facilità di porre in essere altri reati difrode in commercio (per i quali non è possibile attivare il presidio cautelare), anche tramitefamiliari o altri soggetti interposti; d) la sussistenza di gravi precedenti per reati di criminalitàorganizzata e la duplice sottoposizione alla misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza.L’ordinanza impugnata ha fatto quindi buon governo della giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l’ultimo periodo della lett. c) del comma 1dell’art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del«titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità delfatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fattorestano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenticoncreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un piùampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto diautolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del14/06/2017, Rv. 271522-01, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv.267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168-01).Quanto al requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., secondo la prevalente giurisprudenza non è equiparabile all’imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma nonanche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025,dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01;Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022,Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01), operazione svolta dalTribunale emiliano senza aporie logiche.6. Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]