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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 09391/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29217/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1156/2018 depositata il05/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5.3.2018, che aveva rigettato l’appello nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’ adunanza, con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito.

Ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).

Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016).

Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore del controricorrente.

Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29217/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1156/2018 depositata il05/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5.3.2018, che aveva rigettato l’appello nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’ adunanza, con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito. Ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione dal procuratore del controricorrente. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. Così deciso
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