CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01366/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23794-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 301, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 383/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo ad una cartella di pagamento ed ad avvisi di accertamento per IRPEF, relativi agli anni 2004-2005; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché l'appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza; Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi; che, col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 comma 2, 22 comma 10 del D.Lgs. n. 546/92 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e dell'art. 2699 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la ricorrente assume che il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del Ric. 2017 n. 23794 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l'altro stato tempestivamente prodotto l'avviso di ricevimento del plico; che, mediante il secondo, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 101 comma 2° c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., non avendo la CTR esteso il contraddittorio alla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione, sollevata d'ufficio; che l'intimata ha resistito con controricorso; che, in data 1° febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 25 marzo 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4 o g