CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
707 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 99 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona de i curatori, rappresentati e difes i , giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] pendenti-Contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia.RG n13707/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione del decreto del tribunale di Nola depositato in data 18 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che fosse ammesso al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], in prededuzione, il credito maturato per la somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia successivamente alla dichiarazione di fallimento; che il giudice delegato, su proposta dei curatori, ha rigettato la domanda, e che il tribunale di Nola ha respinto la successiva opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tardive. A fondamento della decisione il tribunale ha considerato, quanto alla fornitura concernente l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Malatesta, che il rapporto di somministrazione era pendente al momento della dichiarazione di fallimento, di modo che si era prodotta la sospensione prevista dall’art. 72 l.fall., in relazione alla quale i curatori non avevano dichiarato di voler subentrare nel contratto. Quanto all’altra fornitura , relativa all’immobile in Nola, alla via [OSCURATO:PERSONA], ha escluso che il curatore possa stipulare un contratto per facta concludentia o che un contratto possa concludersi automaticamente per la curatela, neanche se si tratti di un contratto per l’attivazione del servizio di salvaguardia; e ciò per la specialità della normativa fallimentare, purerispetto a quella del servizio di salvaguardia. Contro questo decreto propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, affidandolo a cinque motivi, cui il fallimento replica con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.RG n13707/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.- È rigettata la richiesta di trattazione in pubblica udienza, posto che non si verte in ipotesi di decisione avente rilevanza nomofilattica. 2.-Va premesso che la materia giustiziabile è circoscritta alla pretesa concernente la fornitura di energia relativa all’immobile in Nola, alla via [OSCURATO:PERSONA], al cospetto della rinuncia relativa all’altro capo di domanda, contenuta nella nota 5 di pag. 3 del ricorso. 2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, consistenti nella diffida ad essa rivolta dai curatori per la riattivazione dell’erogazione dell’energia dopo il distacco per morosità, seguita all’attivazione automatica del rapporto, e nel pagamento dell’importo necessario alla riattivazione. 2.1.- Il motivo, benché indichi in rubrica la deduzione di violazione di legge, va riqualificato come deduzione di omessa motivazione di fatti decisivi per il giudizio, posto che dall’articolazione del motivo è chiaramente individuabile questo tipo di vizio, di modo che l’erronea intitolazione non è d’ostacolo alla sussunzione in altra fattispecie (in termini, Cass. n. 4036/14; nn. 25557/17 e 26310/17; n. 12690/18). 3.-Così riqualificato, esso è fondato. Il tribunale, pur riferendo in narrativa le circostanze in esame (ammesse, peraltro, anche in controricorso), ha circoscritto la propria valutazione al solo momento genetico del rapporto di somministrazione di energia, là dove ha escluso che il servizio di salvaguardia può essere attivato automaticamente; e ciò sebbene il credito in questione riguardi, come si precisa in ricorso (e non si contesta in controricorso), non già il periodo intercorso RG n13707/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore dall’attivazione automatica al distacco per morosità, bensì le prestazioni rese successivamente alla riattivazione della fornitura. 3.1.- Per quanto attivata automaticamente, peraltro , l’erogazione di energia elettrica non mira a un risultato unico, poiché le prestazioni sono indipendenti e distinte. Di conseguenza, ogni atto di prestazione e controprestazione non costituisce un adempimento parziale del contratto di durata di somministrazione dell’energia, ma un adempimento pieno, che non estingue il rapporto, ma propizia la creazione rispettivamente di nuovi rapporti di credito e di debito. Ciascuna erogazione di energia appaga difatti interessi strutturalmente autonomi del creditore, per cui non è individuabile una prestazione unica, ma una pluralità di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo nel tempo, del bisogno del creditore, ancorché la pluralità delle prestazioni sia collegata dall'unicità della fonte obbligatoria (Cass., sez. un., n. 4715/96; n. 22274/17). 4.- La condotta dei curatori e, in particolare, le circostanze dedotte, consistenti nella diffida da costoro rivolta alla ricorrente di riattivare l’erogazione dell’energia do po il distacco per morosità, e nel pagamento da parte loro dell’importo necessario alla riattivazione, corrispondente all’ammontare del credito maturato dalla data di attivazione del servizio (1 settembre 2017) sino al distacco per morosità (13 maggio 2018), rilevano dunquesub specie di fatti concludenti utili all’instaurazione di un rapporto di somministrazione di energia, che non richiede forma scritta né ad substantiam , né ad probationem (Cass. n. 10249/98; per fatti concludenti, d’altronde, quale l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica, può esser fatta anche la scelta di subentrare nel contratto : Cass., sez. un., n. 4715/96, cit.). Questi fatti sono quindi idonei a orientare diversamente la decisione, perché sono atti a esprimere la volontà dei curatori RG n13707/20 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore d’instaurare il rapporto di fornitura, e a escludere, come invece sostenuto in decreto, che costoro non avessero contezza del contratto (sulla manifestazione della volontà per mezzo di fatti concludenti, cfr., fra varie, Cass. nn. 4532 e 4539/19; n. 18489/20). E al cospetto di tali fatti, se provati, sterile risulta la prospettazione del controricorso concernente i motivi della condotta tenuta e la circostanza che la provvista sarebbe provenuta da terzi. 4.1.- In particolare, non rileva la circostanza che il fallimento non abbia direttamente fruito dell’energia, posto che è pacifico in atti che dell’energia fruivano soggetti terzi ai quali la fallita aveva locato l’immobile cui si riferisce la fornitura e dai quali percepiva canoni di affitto, di modo che i debiti per la somministrazione risultano funzionali alla procedura fallimentare. 5.- Il motivo va quindi accolto, con assorbimento dei restanti, che riguardano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo motivo), la violazione o falsa applicazione degli artt. 35, 111 e 111-bis l.fall. (terzo motivo), la violazione o falsa applicazione dell’art. 35 l.fall., in relazione all’art. 29 del T.I.V. (quarto motivo), e la violazione o falsa applicazione degli artt. 35 l.fall. e 1441 c.c. (quinto motivo). Il decreto va in conseguenza cassato in relazione al profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, al tribunale di Nola in diversa composizione. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto, in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Nola in diversa composizione. Così deci