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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19546/2026

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CUI 04COGNG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-)A,,Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona in ordine a reclamo ex art. 35-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]..),/,:y.u3„, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 04COGNG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-)A,,Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona in ordine a reclamo ex art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]..),/,:y.u3„, 1
Sentenza Cassazione n. 19546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris