CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08521/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro-tempore, con sede inBorgone Susa (TO),[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in data 16 ottobre 2025,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -Numero registro generale 821/2020Numero sezionale 7950/2025Numero di raccolta generale 8521/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 740/2019, depositata il 7 giugno2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Torinonotificava, in data 5 dicembre 2016, alla società L.A.R.A.P.Service di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento n.T7G021007020/2016, con il quale l’Ufficio contestava allasocietà, per l’anno d’imposta 2011, l’erronea determinazionedella variazione in diminuzione del reddito dichiarato, inapplicazione della normativa relativa alla detassazione degliinvestimenti ambientali di cui all’art. 6, commi 13-19, della l.23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”).In particolare, veniva ritenuto non corretto il calcolo del“vantaggio netto” determinato dalla parte, in quanto era statoindebitamente dedotto dal totale dei maggiori introiti il costointegrale dell’impianto, comprensivo dell’ammortamento;essendo l’ammortamento, per sua natura, un “costofigurativo”, che aveva l’unica funzione di suddividere, neidiversi periodi d’imposta di vita utile del cespite, il relativoonere pluriennale, non avrebbe potuto, secondo l’Ufficio,essere utilizzato per ridurre un vantaggio concreto di tipomonetario.Il maggior reddito accertato in capo alla L.A.R.A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (pari ad € 256.149,00) venivaimputato per trasparenza, ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917, in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA] (per il 70%) eSangion Roberto (€ 76.845,00), ai quali venivano, in pariR.G. N. 821/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 821/2020Numero sezionale 7950/2025Numero di raccolta generale 8521/2026Data pubblicazione 06/04/2026data, notificati avvisi di accertamento rispettivamente n.T7G011007022/2016 ([OSCURATO:PERSONA]) e n.T7G011007025 ([OSCURATO:PERSONA]).A seguito dell’accertamento del maggior reddito in capo allasocietà ed ai soci, venivano quindi rideterminate le relativeimposte ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, con applicazione altresì disanzioni ed interessi.2. Avverso gli avvisi di accertamento in questione la societàed i soci proponevano ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Torino la quale, con sentenza n.127/2018, depositata il 19 febbraio 2018, lo rigettava,compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dai contribuenti, la CommissioneTributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 740/2019,pronunciata il 14 maggio 2019 e depositata in segreteria il 7giugno 2019, rigettava l’appello, compensando ancora lespese di giudizio.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione la L.A.R.A.P. Service di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi (ricorso notificato il 20 dicembre 2019).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.R.G. N. 821/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 821/2020Numero sezionale 7950/2025Numero di raccolta generale 8521/2026Data pubblicazione 06/04/20261.1. Con il primo motivo viene eccepita la violazione dell’art.6, comma 15, della l. n. 388/2000, e dell’art. 23, comma 3del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduco, in particolare, i ricorrenti che erroneamente laC.T.R. aveva escluso l’ammortamento dai costi operativi,tenuto conto altresì di quanto previsto dalla disciplinacomunitaria, dovendosi effettuare il calcolo incrementalesenza tenere conto dei vantaggi e dei costi operativi.1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazionedel combinato disposto degli artt. 6, comma 15, l. n.388/2000 e 23, comma 3, del Regolamento CE n. 800/2008,nonché degli artt. 288 e 290 TFUE, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rilevano, in particolare, che, se la C.T.R. avesse rispettatola gerarchia delle fonti, nonché il principio di prevalenza deldiritto comunitario, avrebbe ritenuto corretto il calcolodell’agevolazione, come effettuato dalla società contribuente.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e sono infondati.Ed invero, in tema di determinazione del reddito d'impresa,gli investimenti aziendali detassati, in quanto finalizzati allaprevenzione, riduzione o riparazione di danni causatiall'ambiente, di cui all'art. 6 l. n. 388/2000, applicabile rationetemporis, si identificano nei costi di investimentosupplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi ditutela ambientale, da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggiogenerato dall'utilizzo di tali investimenti.R.G. N. 821/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 821/2020Numero sezionale 7950/2025Numero di raccolta generale 8521/2026Data pubblicazione 06/04/2026In particolare, sulla questione della cumulabilità dei costi diammortamento, questa Corte ha già affermato che ladeduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico,la deduzione dell'ammortamento per ognuno dei cinque annisuccessivi, perché in tal modo si verificherebbe un'illegittimae non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote diammortamento periodico di un bene strumentale ricompresenel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolodell'agevolazione in esame (Cass. 28 luglio 2023, n. 23054;v. anche Cass. 25 ottobre 2025, n. 28336).Inconferente è, peraltro, il richiamo dell’art. 23, comma 3,del Regolamento n. 800/2008, in quanto tale norma escludedai costi ammissibili dell’investimento agevolabile i vantaggied i costi operativi, e tra questi ultimo vi sono proprio gliammortamenti, che quindi correttamente sono stati esclusi, ilche esclude una qualche incompatibilità tra diritto interno ediritto comunitario.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti per dichiarare i ricorrenti tenuti alpagamento di una somma di imposto pari al contributounificato previsto per la presente impugazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condnana la L.A.R.A.P. Service di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allaR.G. N. 821/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 821/2020Numero sezionale 7950/2025Numero di raccolta generale 8521/2026Data pubblicazione 06/04/2026rifusione, in solido tra loro, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in€ 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della ricorrenza dei presupposti per dichiarare iricorrenti tenuti al pagamento di una somma di imposto parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 821/2020 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]