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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13706/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 306/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Poma n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2152/66/15, depositata il 19 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché sia dichiarata parzialmente estinta la causa per intervenuta cessazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 306/2016 Numero sezionale 426/2022 Numero di raccolta generale 13706/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 della materia del contendere e, limitatamente alla controversia relativa al residuo terzo delle sanzioni irrogate, sia dichiarato inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturale per il mese di marzo 2011, nonché per i mesi da maggio ad agosto dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge.

L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 atteso che, in precedenza, aveva presentato istanza ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni (rimasto sgravato il residuo terzo), ottenendo un nuovo piano di rateazione ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018.

Il giudizio, pertanto, per consentire l’effettivo perfezionamento della procedura di definizione agevolata e la produzione della documentazione attestante i pagamenti, non ancora in possesso della contribuente, veniva rinviato a nuovo ruolo.

1.1. L’Agenzia delle dogane, con istanza del 26 novembre 2021, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la decisione della causa poiché, come da comunicazione del 4 novembre 2021 dell’Ufficio doganale 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 306/2016 Numero sezionale 426/2022 Numero di raccolta generale 13706/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 competente, la vertenza è stata solo in parte definita ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 21 gennaio 2022 ha chiesto, a sua volta, che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per il regolare adempimento degli obblighi assunti, mentre, con riguardo al terzo residuo delle sanzioni escluso dalla procedura di definizione agevolata, l’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso.

2. La contribuente ha esperito la procedura prevista dall’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, che prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.» Il comma 2, inoltre, prevede che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate.

2.1. Nella vicenda in giudizio, risulta che il piano di rateizzazione comunicato al contribuente prevede il versamento in dieci rate, di cui solamente sei sono state, al momento dell’udienza, corrisposte, risultando per le residue quattro una data successiva.

Ne deriva che, salvo non intervenga – come da impegno assunto con la domanda di definizione – una rinunzia al giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente e ciò osta, ove essa risulti regolare, ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 306/2016 Numero sezionale 426/2022 Numero di raccolta generale 13706/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia.

3. La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazioni dalle parti (e, in particolare, dall’Agenzia delle entrate) sullo stato e sull’esito della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazione dalle parti (e, in particolare, dall’Agenzia delle entrate) in ordine allo stato e all’esito della procedura di definizione agevolata.

Deciso in Roma, l’8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 306/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Poma n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2152/66/15, depositata il 19 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché sia dichiarata parzialmente estinta la causa per intervenuta cessazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 306/2016 Numero sezionale 426/2022 Numero di raccolta generale 13706/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 della materia del contendere e, limitatamente alla controversia relativa al residuo terzo delle sanzioni irrogate, sia dichiarato inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturale per il mese di marzo 2011, nonché per i mesi da maggio ad agosto dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 atteso che, in precedenza, aveva presentato istanza ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni (rimasto sgravato il residuo terzo), ottenendo un nuovo piano di rateazione ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018. Il giudizio, pertanto, per consentire l’effettivo perfezionamento della procedura di definizione agevolata e la produzione della documentazione attestante i pagamenti, non ancora in possesso della contribuente, veniva rinviato a nuovo ruolo. 1.1. L’Agenzia delle dogane, con istanza del 26 novembre 2021, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la decisione della causa poiché, come da comunicazione del 4 novembre 2021 dell’Ufficio doganale 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 306/2016 Numero sezionale 426/2022 Numero di raccolta generale 13706/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 competente, la vertenza è stata solo in parte definita ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 21 gennaio 2022 ha chiesto, a sua volta, che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per il regolare adempimento degli obblighi assunti, mentre, con riguardo al terzo residuo delle sanzioni escluso dalla procedura di definizione agevolata, l’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso. 2. La contribuente ha esperito la procedura prevista dall’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, che prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.» Il comma 2, inoltre, prevede che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate. 2.1. Nella vicenda in giudizio, risulta che il piano di rateizzazione comunicato al contribuente prevede il versamento in dieci rate, di cui solamente sei sono state, al momento dell’udienza, corrisposte, risultando per le residue quattro una data successiva. Ne deriva che, salvo non intervenga – come da impegno assunto con la domanda di definizione – una rinunzia al giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente e ciò osta, ove essa risulti regolare, ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 306/2016 Numero sezionale 426/2022 Numero di raccolta generale 13706/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia. 3. La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazioni dalle parti (e, in particolare, dall’Agenzia delle entrate) sullo stato e sull’esito della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazione dalle parti (e, in particolare, dall’Agenzia delle entrate) in ordine allo stato e all’esito della procedura di definizione agevolata. Deciso in Roma, l’8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D