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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15225/2026

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esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] eraffaellaturini@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci illimitatamente responsabilidella cessata e cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e BoarinDavide, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: avvgiovannidesalvo@ordinevvocativrpec--controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.22168/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026SAMO s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione ex art.3 91 bis e 395n.4 c.p.c., fondato su cinque motivi, avverso la sentenza di questa Corten.22168/2023, per errore di fatto consistente nella inadeguata valutazionedel dodicesimo, tredicesimo, sedicesimo e diciottesimo tra i motivi diricorso per cassazione proposti dalla stessa società contro la sentenzadella Corte d’Appello di Venezia n.2903/2017. [OSCURATO:SOCIETA]., committente,e [OSCURATO:SOCIETA]., subfornitrice, avevano intrattenuto un rapporto disubfornitura tra il 1997 e il 2010.

Precisa la ricorrente che alla cessazionedel rapporto era sorto un contenzioso tra le società, risolto a totale favoredi [OSCURATO:SOCIETA]. sia dal Tribunale di Verona -adito da [OSCURATO:SOCIETA].-, sia dallaCorte d’Appello di Venezia con la sentenza richiamata.[OSCURATO:SOCIETA]. precisa, inoltre, che il precedente ricorso per cassazionearticolato in diciotto motivi, era stato integralmente respinto, e ha chiestopertanto che, previa declaratoria di ammissibilità e fondatezza della faserescindente, si proceda in sede rescissoria ad una nuova valutazione deimotivi di ricorso per cassazione articolati sub 12, 13, 16 e 18.Alla domanda di revocazione resistono con controricorso in proprioDavide Boarin e [OSCURATO:PERSONA], già soci di [OSCURATO:SOCIETA]., società cessatae cancellata dal registro delle imprese, instando per la declaratoria diinammissibilità o comunque per il rigetto.Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno preliminarmente respinti i rilievi dei controricorrenti in ordinealle conseguenze che la cessazione e cancellazione della società MIBOs.n.c., intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza sottoposta arevocazione e prima della notificazione del ricorso, avrebbe sulla ritualitàdi questa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, contrariamente all’assuntodella ricorrente nella memoria ex art.380 bis 1 c.p.c., non avevanoNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026partecipato al giudizio di cassazione in proprio, ma quali legalirappresentanti della società - sono i soli soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA].,sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni facenti capo allastessa, senza limitazione di responsabilità al residuo attivo percepitoall’esito della liquidazione, oltre che destinatari dei crediti della società giàmaturati; essi sono i soggetti nei cui confronti avrebbe dovuto essereeffettuata la notificazione del ricorso per revocazione in conseguenzadell’intervenuta cessazione della società.La loro costituzione con il deposito del controricorso assicura lapartecipazione effettiva al giudizio dei soggetti che avrebbero dovutoesservi coinvolti quali contraddittori necessari, senza necessità di ulterioriapprofondimenti al riguardo.Si deve ancora osservare, in linea generale e con rilevanza per l’esamedi tutti i motivi di ricorso proposti, che l'errore di fatto rilevante ai finidella revocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali.

Questo errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbiacostituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siapronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essereessenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbestata diversa (cfr., per tutte, Cass. n.16439/2021).L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte dicassazione è ammessa anche nell'ipotesi di errore compiuto nella letturadegli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenzaNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.

E’ esperibile pertanto larevocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimitàche non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre deveescludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo siaeffettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svoltecome motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non giàun errore di fatto, quale svista percettiva immediatamente percepibile, maun'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso, che èprospettato un errore di giudizio (cfr. tra le varie, Cass. n.16297/25).I principi di diritto esposti, frutto dell’attività interpretativa consolidata,formatasi attraverso ripetuti interventi della Corte di legittimità, degli art.391 bis, 395 n.4 c.p.c., sono di orientamento nella valutazione dei motividi ricorso che di seguito si esaminano partitamente.1.

Con il primo motivo di revocazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia unerrore di percezione da parte della Corte di Cassazione, commesso perquella che si assume essere stata una mera svista materiale su unacircostanza decisiva, emergente direttamente dagli atti con carattere diimmediatezza.Rileva la ricorrente che il dodicesimo motivo di ricorso per cassazioneera stato articolato in tre autonome censure-doglianze, ciascunacostituente motivo autonomo di doglianza, ma la Corte di legittimità neavrebbe esaminate solo due, omettendo la pronuncia sulla terza.Le censure sarebbero state le seguenti: a) la Corte d’appello avrebbeviolato e/o falsamente applicato l’art. 345, comma 2, c.p.c., escludendol’ammissibilità di nuove allegazioni, anche se fondate su materialeprobatorio legittimamente acquisito in primo grado; b) sarebbe stataomessa la riduzione della penale invece necessaria ex art. 1384 c.c.perché, dopo il recesso, il contratto aveva avuto parziale esecuzione,Numero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026determinando una locupletazione di [OSCURATO:SOCIETA].; c) con la terza doglianzasi assumeva che la Corte territoriale aveva violato l’art. 1384 c.c. perchéaveva valutato l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento(2001) della stipulazione della penale.

Questa terza doglianza, ad avvisodella ricorrente, non sarebbe stata valutata dalla Corte di Cassazioneperché, esaminando il dodicesimo motivo di ricorso, aveva infattidichiarato che le censure erano due e non tre e non aveva maimenzionato il terzo profilo pure evidenziato.Il motivo è inammissibile.Nella sentenza impugnata per revocazione si legge: Con ildodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 345, secondo comma,c.p.c. e 1382-1384 c.c. per avere la Corte territoriale, da un lato, esclusola possibilità di dedurre in appello circostanze nuove rilevanti ai finidell’esercizio del potere d’ufficio di riduzione della penale e, dall’altro lato,omesso di procedere alla riduzione della penale tenendo quantomenoconto del periodo tra la notifica del recesso e la sua attuazione, sebbenedurante tale periodo, nonostante il recesso, il rapporto avesse avutoparziale esecuzione, determinando una locupletazione dellacontroricorrente […].

Il motivo si risolve in una serie di richiami a principigenerali di diritto ma non viene in alcun modo ad impugnare una delle duerationes decidendi della decisione impugnata e cioè il fatto che lecircostanze dedotte dalla ricorrente – al di là della tempestività o menodella loro allegazione – non erano state adeguatamente provate.

Vanno,allora, ribaditi sia il principio per cui il potere di riduzione della penale adequità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interessegenerale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio ditale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione eprova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per lavalutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossiaNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che ilgiudice possa ricercarlo d'ufficio (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 34021 del19/12/2019); sia il principio per cui l'apprezzamento della eccessivitàdell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso diinadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzioneequitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità senon negli aspetti relativi alla motivazione (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.23750 del 01/10/2018) .[OSCURATO:SOCIETA]. dà per scontato che quella che essa individua come terzadoglianza contenuta nel dodicesimo motivo di ricorso sia effettivamenteuna ipotesi autonoma di critica nell’ambito di un motivo di ricorso percassazione misto: questa evidenza fattuale, però, non solo non emergeimmediatamente dall’approccio al motivo, se non all’esito della valutazionedel suo contenuto -e già per questo la critica si pone al di fuori dell’ambitodi operatività dell’errore revocatorio- ma nemmeno tiene conto di quale èil rilievo determinante valorizzato per il rigetto del dodicesimo motivo, ecioè l’omessa impugnazione di una delle due rationes decidendi delladecisione impugnata e cioè il fatto che le circostanze dedotte dallaricorrente – al di là della tempestività o meno della loro allegazione – nonerano state adeguatamente provate .

La Corte ha ancora rilevato -evidentemente dando un’interpretazione del contenuto del motivo inesame difforme da quella di [OSCURATO:SOCIETA].- che le questioni sostanzialmenteposte con il motivo in esame riguardavano da un lato la possibilità diintroduzione di nuove circostanze in appello, dall’altro la possibilità diintervento riduttivo sulla penale, discrezionale e da valutare tenendo quantomeno - quindi non solo- conto del periodo tra la notifica delrecesso e la sua attuazione; nell’ambito della possibilità di riduzione dellapenale sono stati considerati unitariamente i diversi profili di intervento aciò finalizzati, sottolineandosi ancora sia la necessità di idonea allegazioneNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026e prova a carico della parte interessata sia, comunque la discrezionalitàdella scelta, insindacabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativialla motivazione.La critica in esame allora si pone completamente al di fuori dell’ambitodi operatività degli art. 391 bis, 395 n.4 c.p.c., perché non vi è stato alcunesame parziale del motivo dodicesimo a causa di errore percettivo sul suocontenuto, ma una sua valutazione completa all’esito di una valorizzazioneragionata di detto contenuto, la cui correttezza è insindacabile in questasede.Ogni ulteriore considerazione sull’effettiva decisività del preteso fattoomesso diventa ultronea, perché ciò che manca nel caso di specie èproprio il concreto riscontro, con l’evidenza richiesta in ipotesi direvocazione, dell’omissione lamentata.2.

Con il secondo motivo di revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. denunzial'omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: a suo dire, nellasentenza emergerebbe un'insanabile illogicità o incongruenza con unelemento di fatto (eccezione rilevabile d’ufficio) evidenziato nella memoriadi SAMO .Rileva la ricorrente che, in relazione al tredicesimo motivo di ricorso, laCorte avrebbe omesso di esaminare un’eccezione rilevabile d’ufficiosollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c. pur avendone richiamato ildeposito, ed anzi avrebbe deciso in aperto contrasto con essa; l’eccezionela cui valutazione sarebbe stata omessa consisterebbe, secondo laricorrente, nell’avere la Corte d’Appello di Venezia violato il giudicato,poiché il Tribunale di Verona aveva ritenuto ammissibili le domandericonvenzionali di [OSCURATO:SOCIETA]. e sul punto [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva propostoappello.

In ogni caso la Corte d’appello, con la declaratoria diinammissibilità, si sarebbe spogliata della potestas iudicandi e diconseguenza, pure se la Corte di merito avesse inserito considerazionianche relative al merito delle domande stesse, non vi sarebbe stataNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026soccombenza al riguardo e non vi era di conseguenza onere diimpugnazione.

La Corte di Cassazione avrebbe omesso quindi l’esamedella memoria, decidendo anzi in aperto contrasto con essa.Il motivo è inammissibile.Non vi è alcuna evidenza, in atti, della pretesa omissione dell’esamedella memoria ex art. 378 c.p.c. ad opera della Corte, omissione che lasocietà ricorrente deduce dall’interpretazione che offre della motivazionedi rigetto del tredicesimo motivo di ricorso per cassazione.Nella sentenza impugnata la Corte di Cassazione rileva quanto segue: Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn.3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342,346 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto inammissibili ledomande riconvenzionali formulate dall’odierna ricorrente in quanto lemedesime non potevano ritenersi scaturite dalle difese della MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. […] Sottolinea la ricorrenteche tali domande erano state invece ritenute ammissibili dal giudice diprime cure, senza che tale valutazione fosse stata oggetto diimpugnazione incidentale da parte della MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], da ciò derivando che la Corte avrebbeassunto una valutazione di inammissibilità delle domande che le erainvece ormai preclusa, essendo ormai sceso il giudicato sull’ammissibilità.Il tredicesimo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

La ricorrente,infatti, non ha adeguatamente impugnato la ratio decidendi ulteriorerispetto alla declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionaliin relazione alle quali è formulata la doglianza ex art. 360, n. 3), c.p.c., ecioè il passaggio della motivazione nel quale la Corte veneta ha, nelmerito, ritenuto in ogni caso infondate le pretese azionate in via direconventio reconventionis dalla odierna ricorrente.

L’inammissibilità delmotivo, allora, discende dal principio per cui, qualora la decisioneimpugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte edNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianzeavverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio dimotivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Cass. Sez.

L, Sentenza n.4293 del 04/03/2016) .Dando atto dei rilievi della ricorrente - sulla declaratoria diammissibilità delle domande in primo grado, sull’assenza di impugnazionead opera della controparte sul punto e quindi sull’impossibilità per la Corted’Appello di Venezia di dichiarare invece inammissibili dette domande-, laCorte di legittimità ha dimostrato di averne tenuto conto - senza che fossenecessario, a tal fine, anche un esame punto per punto delle difese diSAMO s.p.a., con richiamo alla loro collocazione documentale, nel ricorsoo nella memoria ex art.378 c.p.c.-; l’aver comunque valorizzato, senzaevidenziarne il lamentato contrasto con la declaratoria di inammissibilità,la decisione operata nel merito dalla Corte d’Appello di Venezia sulledomande stesse e l’assenza al riguardo di critiche da parte della ricorrenteè attività pacificamente valutativa, che esula dall’ambito di operativitàdella revocazione ex art. 391 bis e 395 n.4 c.p.c. e non è suscettibile diriesame in questa sede.3.

Con il terzo motivo di revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia una errata percezione dell’impugnazione della ratio decidendi ulteriorerispetto alla declaratoria di inammissibilità delle domandericonvenzionali .La ricorrente lamenta, ancora in relazione alla valutazione deltredicesimo motivo di ricorso per cassazione, l’errata percezionedell’impugnazione della “ratio decidendi ulteriore rispetto alla declaratoriadi inammissibilità delle domande riconvenzionali”: la Corte di Cassazionefonderebbe la decisione sul presupposto, errato, che la Corte di meritoavesse deciso su tutte le domande riconvenzionali e che [OSCURATO:SOCIETA]. nonNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026avesse impugnato la decisione relativa.

In particolare, la Corte territorialenon avrebbe invece svolto argomentazioni nel merito della domanda dipagamento dei canoni e delle spese di registrazione del contratto dilocazione e di quella di restituzione della somma di €. 50.000,00 versati atitolo di anticipo di una futura transazione mai intervenuta.

In ogni caso,[OSCURATO:SOCIETA]. aveva articolato anche specifiche doglianze nei confronti delleargomentazioni nel merito contenute nella pronuncia d’appello, formulatecon i motivi di ricorso per cassazione sedicesimo e diciottesimo.

Neconsegue che il motivo tredicesimo di ricorso non avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile per il profilo evidenziato.Il motivo è inammissibile.Richiamato la motivazione di rigetto del tredicesimo motivo di ricorsoper cassazione, sopra riportata, appare evidente il contenutopropriamente valutativo della decisione della Corte di legittimitàsottoposta a critica e pure la contraddittorietà delle doglianze di SAMOs.p.a. che lamenta, in sostanza, che non avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile il motivo sub 13, perché riferibile anche alla doglianzaformulata con il sedicesimo motivo, peraltro autonomamente valutatodalla Corte di legittimità con declaratoria di infondatezza.4 Con il quarto motivo di revocazione, si lamenta la errata percezionedel sedicesimo motivo di ricorso e del contenuto della sentenza d’appello.La ricorrente afferma che, nell’ambito del sedicesimo motivo di ricorsoper cassazione, mal percepito dalla Corte di legittimità, essa avrebbededotto di aver domandato, a differenza di quanto affermato dalla Corte dimerito, la condanna della controparte a pagare canoni e spese diregistrazione del contratto di locazione; non chiese invece alcunarestituzione di somme versate sia a titolo di anticipo transazione, sia atitolo di canoni di locazione.Anche tale motivo è inammissibile.Numero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata che Con ilsedicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame che aveva ad oggetto il mancatoaccoglimento delle domande di restituzione delle somme versate dallaricorrente alla MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] siaa titolo di “anticipo transazione” sia a titolo di canoni di locazione. […] Ilsedicesimo motivo è, invece, infondato.

Vale osservare che la Corteterritoriale, in realtà, ha pronunciato espressamente una statuizione dirigetto in blocco delle domande della ricorrente, peraltro menzionandoanche quella domanda relativa ai canoni di locazione in relazione allaquale il ricorso lamenta invece l’omessa pronuncia.

Per i caratterionnicomprensivi del ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale,peraltro, non si rendeva necessaria un’analisi specifica di tutte le singoleposte creditorie avanzate dalla ricorrente, dovendosi escludere illamentato vizio, alla luce del principio per cui, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando ladecisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del13/08/2018)”.Come appare evidente, la Corte di Cassazione ha esaminatocompiutamente il sedicesimo motivo di ricorso, senza omissioni e senzatravisamenti in fatto, rilevando che la Corte territoriale aveva pronunciatoespressamente una statuizione di rigetto in blocco delle domande dellaNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrente, e che per i caratteri onnicomprensivi del ragionamento logicoseguito non si rendeva necessaria un’analisi specifica di tutte le singoleposte creditorie avanzate dalla ricorrente.[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta più propriamente che la Corte di Cassazioneavrebbe sbagliato a percepire la realtà - e quindi le carenze da essaevidenziate - del deciso della Corte d’Appello, dolendosi, non già di unerrore di percezione, ma delle valutazioni in diritto operate nell’esame delmotivo sedicesimo.5 Con il quinto motivo di revocazione, infine, si prospetta una falsarappresentazione della realtà, per avere la Corte di Cassazione suppostoche [OSCURATO:SOCIETA]., nel suo ricorso, non avesse indicato le specificheaffermazioni della sentenza impugnata che costituivano errataapplicazione di norme di diritto.La ricorrente aveva considerato erronea anche la valutazione del primoGiudice, secondo cui, essendosi il rapporto tra le parti concluso con effettoex nunc, nulla doveva essere restituito a [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto versato inesecuzione del contratto, per aver MIBO subito il recesso del contratto,essendo utilità corrisposte in corso di rapporto; questa pronuncia era stataimpugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con preciso riferimento alle norme violate ofalsamente applicate (art.1325, 1418 co 2, 1458, 1463, 2033, 2041 c.c. ei principi in materia di causa e indebito).

Di queste specificazioni la Cortedi Cassazione non avrebbe tenuto conto.Anche questo motivo è inammissibile, perché, come i precedenti, sipone totalmente al di fuori dell’ipotesi di errore revocatorio.Quanto al diciottesimo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata perrevocazione si legge che in esso si deduce, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, secondocomma, 1458, 1463, 2033, 2041. […] Il diciottesimo motivo, infine, èinfondato.

Ancora una volta la ricorrente deduce in modo sommamentegenerico la violazione di legge, invocando una serie di massime, senza nelNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026concreto individuare, nella decisione impugnata, le specifiche affermazioniche costituiscono errata applicazione del dato normativo.

Ancora unavolta, in realtà, la ricorrente viene a dedurre al più un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del05/02/2019) – sostanzialmente sollecitando una inammissibile revisionenel merito della decisione.

Si deve, allora, qui ribadire che il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale farvalere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del29/03/2013) .Ancora una volta, quello che [OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe inammissibilmenteottenere è una rivalutazione del contenuto del motivo di ricorso percassazione richiamato.In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e laricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] eraffaellaturini@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già soci illimitatamente responsabilidella cessata e cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e BoarinDavide, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: avvgiovannidesalvo@ordinevvocativrpec--controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.22168/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026SAMO s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione ex art.3 91 bis e 395n.4 c.p.c., fondato su cinque motivi, avverso la sentenza di questa Corten.22168/2023, per errore di fatto consistente nella inadeguata valutazionedel dodicesimo, tredicesimo, sedicesimo e diciottesimo tra i motivi diricorso per cassazione proposti dalla stessa società contro la sentenzadella Corte d’Appello di Venezia n.2903/2017. [OSCURATO:SOCIETA]., committente,e [OSCURATO:SOCIETA]., subfornitrice, avevano intrattenuto un rapporto disubfornitura tra il 1997 e il 2010. Precisa la ricorrente che alla cessazionedel rapporto era sorto un contenzioso tra le società, risolto a totale favoredi [OSCURATO:SOCIETA]. sia dal Tribunale di Verona -adito da [OSCURATO:SOCIETA].-, sia dallaCorte d’Appello di Venezia con la sentenza richiamata.[OSCURATO:SOCIETA]. precisa, inoltre, che il precedente ricorso per cassazionearticolato in diciotto motivi, era stato integralmente respinto, e ha chiestopertanto che, previa declaratoria di ammissibilità e fondatezza della faserescindente, si proceda in sede rescissoria ad una nuova valutazione deimotivi di ricorso per cassazione articolati sub 12, 13, 16 e 18.Alla domanda di revocazione resistono con controricorso in proprioDavide Boarin e [OSCURATO:PERSONA], già soci di [OSCURATO:SOCIETA]., società cessatae cancellata dal registro delle imprese, instando per la declaratoria diinammissibilità o comunque per il rigetto.Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEVanno preliminarmente respinti i rilievi dei controricorrenti in ordinealle conseguenze che la cessazione e cancellazione della società MIBOs.n.c., intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza sottoposta arevocazione e prima della notificazione del ricorso, avrebbe sulla ritualitàdi questa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, contrariamente all’assuntodella ricorrente nella memoria ex art.380 bis 1 c.p.c., non avevanoNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026partecipato al giudizio di cassazione in proprio, ma quali legalirappresentanti della società - sono i soli soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA].,sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni facenti capo allastessa, senza limitazione di responsabilità al residuo attivo percepitoall’esito della liquidazione, oltre che destinatari dei crediti della società giàmaturati; essi sono i soggetti nei cui confronti avrebbe dovuto essereeffettuata la notificazione del ricorso per revocazione in conseguenzadell’intervenuta cessazione della società.La loro costituzione con il deposito del controricorso assicura lapartecipazione effettiva al giudizio dei soggetti che avrebbero dovutoesservi coinvolti quali contraddittori necessari, senza necessità di ulterioriapprofondimenti al riguardo.Si deve ancora osservare, in linea generale e con rilevanza per l’esamedi tutti i motivi di ricorso proposti, che l'errore di fatto rilevante ai finidella revocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali. Questo errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbiacostituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si siapronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno diparticolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essereessenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbestata diversa (cfr., per tutte, Cass. n.16439/2021).L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte dicassazione è ammessa anche nell'ipotesi di errore compiuto nella letturadegli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenzaNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. E’ esperibile pertanto larevocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimitàche non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre deveescludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo siaeffettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svoltecome motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non giàun errore di fatto, quale svista percettiva immediatamente percepibile, maun'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso, che èprospettato un errore di giudizio (cfr. tra le varie, Cass. n.16297/25).I principi di diritto esposti, frutto dell’attività interpretativa consolidata,formatasi attraverso ripetuti interventi della Corte di legittimità, degli art.391 bis, 395 n.4 c.p.c., sono di orientamento nella valutazione dei motividi ricorso che di seguito si esaminano partitamente.1. Con il primo motivo di revocazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. denunzia unerrore di percezione da parte della Corte di Cassazione, commesso perquella che si assume essere stata una mera svista materiale su unacircostanza decisiva, emergente direttamente dagli atti con carattere diimmediatezza.Rileva la ricorrente che il dodicesimo motivo di ricorso per cassazioneera stato articolato in tre autonome censure-doglianze, ciascunacostituente motivo autonomo di doglianza, ma la Corte di legittimità neavrebbe esaminate solo due, omettendo la pronuncia sulla terza.Le censure sarebbero state le seguenti: a) la Corte d’appello avrebbeviolato e/o falsamente applicato l’art. 345, comma 2, c.p.c., escludendol’ammissibilità di nuove allegazioni, anche se fondate su materialeprobatorio legittimamente acquisito in primo grado; b) sarebbe stataomessa la riduzione della penale invece necessaria ex art. 1384 c.c.perché, dopo il recesso, il contratto aveva avuto parziale esecuzione,Numero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026determinando una locupletazione di [OSCURATO:SOCIETA].; c) con la terza doglianzasi assumeva che la Corte territoriale aveva violato l’art. 1384 c.c. perchéaveva valutato l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento(2001) della stipulazione della penale. Questa terza doglianza, ad avvisodella ricorrente, non sarebbe stata valutata dalla Corte di Cassazioneperché, esaminando il dodicesimo motivo di ricorso, aveva infattidichiarato che le censure erano due e non tre e non aveva maimenzionato il terzo profilo pure evidenziato.Il motivo è inammissibile.Nella sentenza impugnata per revocazione si legge: Con ildodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 345, secondo comma,c.p.c. e 1382-1384 c.c. per avere la Corte territoriale, da un lato, esclusola possibilità di dedurre in appello circostanze nuove rilevanti ai finidell’esercizio del potere d’ufficio di riduzione della penale e, dall’altro lato,omesso di procedere alla riduzione della penale tenendo quantomenoconto del periodo tra la notifica del recesso e la sua attuazione, sebbenedurante tale periodo, nonostante il recesso, il rapporto avesse avutoparziale esecuzione, determinando una locupletazione dellacontroricorrente […]. Il motivo si risolve in una serie di richiami a principigenerali di diritto ma non viene in alcun modo ad impugnare una delle duerationes decidendi della decisione impugnata e cioè il fatto che lecircostanze dedotte dalla ricorrente – al di là della tempestività o menodella loro allegazione – non erano state adeguatamente provate. Vanno,allora, ribaditi sia il principio per cui il potere di riduzione della penale adequità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interessegenerale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio ditale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione eprova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per lavalutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossiaNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che ilgiudice possa ricercarlo d'ufficio (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 34021 del19/12/2019); sia il principio per cui l'apprezzamento della eccessivitàdell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso diinadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzioneequitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità senon negli aspetti relativi alla motivazione (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.23750 del 01/10/2018) .[OSCURATO:SOCIETA]. dà per scontato che quella che essa individua come terzadoglianza contenuta nel dodicesimo motivo di ricorso sia effettivamenteuna ipotesi autonoma di critica nell’ambito di un motivo di ricorso percassazione misto: questa evidenza fattuale, però, non solo non emergeimmediatamente dall’approccio al motivo, se non all’esito della valutazionedel suo contenuto -e già per questo la critica si pone al di fuori dell’ambitodi operatività dell’errore revocatorio- ma nemmeno tiene conto di quale èil rilievo determinante valorizzato per il rigetto del dodicesimo motivo, ecioè l’omessa impugnazione di una delle due rationes decidendi delladecisione impugnata e cioè il fatto che le circostanze dedotte dallaricorrente – al di là della tempestività o meno della loro allegazione – nonerano state adeguatamente provate . La Corte ha ancora rilevato -evidentemente dando un’interpretazione del contenuto del motivo inesame difforme da quella di [OSCURATO:SOCIETA].- che le questioni sostanzialmenteposte con il motivo in esame riguardavano da un lato la possibilità diintroduzione di nuove circostanze in appello, dall’altro la possibilità diintervento riduttivo sulla penale, discrezionale e da valutare tenendo quantomeno - quindi non solo- conto del periodo tra la notifica delrecesso e la sua attuazione; nell’ambito della possibilità di riduzione dellapenale sono stati considerati unitariamente i diversi profili di intervento aciò finalizzati, sottolineandosi ancora sia la necessità di idonea allegazioneNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026e prova a carico della parte interessata sia, comunque la discrezionalitàdella scelta, insindacabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativialla motivazione.La critica in esame allora si pone completamente al di fuori dell’ambitodi operatività degli art. 391 bis, 395 n.4 c.p.c., perché non vi è stato alcunesame parziale del motivo dodicesimo a causa di errore percettivo sul suocontenuto, ma una sua valutazione completa all’esito di una valorizzazioneragionata di detto contenuto, la cui correttezza è insindacabile in questasede.Ogni ulteriore considerazione sull’effettiva decisività del preteso fattoomesso diventa ultronea, perché ciò che manca nel caso di specie èproprio il concreto riscontro, con l’evidenza richiesta in ipotesi direvocazione, dell’omissione lamentata.2. Con il secondo motivo di revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. denunzial'omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: a suo dire, nellasentenza emergerebbe un'insanabile illogicità o incongruenza con unelemento di fatto (eccezione rilevabile d’ufficio) evidenziato nella memoriadi SAMO .Rileva la ricorrente che, in relazione al tredicesimo motivo di ricorso, laCorte avrebbe omesso di esaminare un’eccezione rilevabile d’ufficiosollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c. pur avendone richiamato ildeposito, ed anzi avrebbe deciso in aperto contrasto con essa; l’eccezionela cui valutazione sarebbe stata omessa consisterebbe, secondo laricorrente, nell’avere la Corte d’Appello di Venezia violato il giudicato,poiché il Tribunale di Verona aveva ritenuto ammissibili le domandericonvenzionali di [OSCURATO:SOCIETA]. e sul punto [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva propostoappello. In ogni caso la Corte d’appello, con la declaratoria diinammissibilità, si sarebbe spogliata della potestas iudicandi e diconseguenza, pure se la Corte di merito avesse inserito considerazionianche relative al merito delle domande stesse, non vi sarebbe stataNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026soccombenza al riguardo e non vi era di conseguenza onere diimpugnazione. La Corte di Cassazione avrebbe omesso quindi l’esamedella memoria, decidendo anzi in aperto contrasto con essa.Il motivo è inammissibile.Non vi è alcuna evidenza, in atti, della pretesa omissione dell’esamedella memoria ex art. 378 c.p.c. ad opera della Corte, omissione che lasocietà ricorrente deduce dall’interpretazione che offre della motivazionedi rigetto del tredicesimo motivo di ricorso per cassazione.Nella sentenza impugnata la Corte di Cassazione rileva quanto segue: Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn.3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342,346 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto inammissibili ledomande riconvenzionali formulate dall’odierna ricorrente in quanto lemedesime non potevano ritenersi scaturite dalle difese della MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. […] Sottolinea la ricorrenteche tali domande erano state invece ritenute ammissibili dal giudice diprime cure, senza che tale valutazione fosse stata oggetto diimpugnazione incidentale da parte della MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], da ciò derivando che la Corte avrebbeassunto una valutazione di inammissibilità delle domande che le erainvece ormai preclusa, essendo ormai sceso il giudicato sull’ammissibilità.Il tredicesimo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. La ricorrente,infatti, non ha adeguatamente impugnato la ratio decidendi ulteriorerispetto alla declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionaliin relazione alle quali è formulata la doglianza ex art. 360, n. 3), c.p.c., ecioè il passaggio della motivazione nel quale la Corte veneta ha, nelmerito, ritenuto in ogni caso infondate le pretese azionate in via direconventio reconventionis dalla odierna ricorrente. L’inammissibilità delmotivo, allora, discende dal principio per cui, qualora la decisioneimpugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte edNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianzeavverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio dimotivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n.4293 del 04/03/2016) .Dando atto dei rilievi della ricorrente - sulla declaratoria diammissibilità delle domande in primo grado, sull’assenza di impugnazionead opera della controparte sul punto e quindi sull’impossibilità per la Corted’Appello di Venezia di dichiarare invece inammissibili dette domande-, laCorte di legittimità ha dimostrato di averne tenuto conto - senza che fossenecessario, a tal fine, anche un esame punto per punto delle difese diSAMO s.p.a., con richiamo alla loro collocazione documentale, nel ricorsoo nella memoria ex art.378 c.p.c.-; l’aver comunque valorizzato, senzaevidenziarne il lamentato contrasto con la declaratoria di inammissibilità,la decisione operata nel merito dalla Corte d’Appello di Venezia sulledomande stesse e l’assenza al riguardo di critiche da parte della ricorrenteè attività pacificamente valutativa, che esula dall’ambito di operativitàdella revocazione ex art. 391 bis e 395 n.4 c.p.c. e non è suscettibile diriesame in questa sede.3. Con il terzo motivo di revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia una errata percezione dell’impugnazione della ratio decidendi ulteriorerispetto alla declaratoria di inammissibilità delle domandericonvenzionali .La ricorrente lamenta, ancora in relazione alla valutazione deltredicesimo motivo di ricorso per cassazione, l’errata percezionedell’impugnazione della “ratio decidendi ulteriore rispetto alla declaratoriadi inammissibilità delle domande riconvenzionali”: la Corte di Cassazionefonderebbe la decisione sul presupposto, errato, che la Corte di meritoavesse deciso su tutte le domande riconvenzionali e che [OSCURATO:SOCIETA]. nonNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026avesse impugnato la decisione relativa. In particolare, la Corte territorialenon avrebbe invece svolto argomentazioni nel merito della domanda dipagamento dei canoni e delle spese di registrazione del contratto dilocazione e di quella di restituzione della somma di €. 50.000,00 versati atitolo di anticipo di una futura transazione mai intervenuta. In ogni caso,[OSCURATO:SOCIETA]. aveva articolato anche specifiche doglianze nei confronti delleargomentazioni nel merito contenute nella pronuncia d’appello, formulatecon i motivi di ricorso per cassazione sedicesimo e diciottesimo. Neconsegue che il motivo tredicesimo di ricorso non avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile per il profilo evidenziato.Il motivo è inammissibile.Richiamato la motivazione di rigetto del tredicesimo motivo di ricorsoper cassazione, sopra riportata, appare evidente il contenutopropriamente valutativo della decisione della Corte di legittimitàsottoposta a critica e pure la contraddittorietà delle doglianze di SAMOs.p.a. che lamenta, in sostanza, che non avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile il motivo sub 13, perché riferibile anche alla doglianzaformulata con il sedicesimo motivo, peraltro autonomamente valutatodalla Corte di legittimità con declaratoria di infondatezza.4 Con il quarto motivo di revocazione, si lamenta la errata percezionedel sedicesimo motivo di ricorso e del contenuto della sentenza d’appello.La ricorrente afferma che, nell’ambito del sedicesimo motivo di ricorsoper cassazione, mal percepito dalla Corte di legittimità, essa avrebbededotto di aver domandato, a differenza di quanto affermato dalla Corte dimerito, la condanna della controparte a pagare canoni e spese diregistrazione del contratto di locazione; non chiese invece alcunarestituzione di somme versate sia a titolo di anticipo transazione, sia atitolo di canoni di locazione.Anche tale motivo è inammissibile.Numero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata che Con ilsedicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso dipronunciarsi sul motivo di gravame che aveva ad oggetto il mancatoaccoglimento delle domande di restituzione delle somme versate dallaricorrente alla MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] siaa titolo di “anticipo transazione” sia a titolo di canoni di locazione. […] Ilsedicesimo motivo è, invece, infondato. Vale osservare che la Corteterritoriale, in realtà, ha pronunciato espressamente una statuizione dirigetto in blocco delle domande della ricorrente, peraltro menzionandoanche quella domanda relativa ai canoni di locazione in relazione allaquale il ricorso lamenta invece l’omessa pronuncia. Per i caratterionnicomprensivi del ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale,peraltro, non si rendeva necessaria un’analisi specifica di tutte le singoleposte creditorie avanzate dalla ricorrente, dovendosi escludere illamentato vizio, alla luce del principio per cui, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando ladecisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del13/08/2018)”.Come appare evidente, la Corte di Cassazione ha esaminatocompiutamente il sedicesimo motivo di ricorso, senza omissioni e senzatravisamenti in fatto, rilevando che la Corte territoriale aveva pronunciatoespressamente una statuizione di rigetto in blocco delle domande dellaNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrente, e che per i caratteri onnicomprensivi del ragionamento logicoseguito non si rendeva necessaria un’analisi specifica di tutte le singoleposte creditorie avanzate dalla ricorrente.[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta più propriamente che la Corte di Cassazioneavrebbe sbagliato a percepire la realtà - e quindi le carenze da essaevidenziate - del deciso della Corte d’Appello, dolendosi, non già di unerrore di percezione, ma delle valutazioni in diritto operate nell’esame delmotivo sedicesimo.5 Con il quinto motivo di revocazione, infine, si prospetta una falsarappresentazione della realtà, per avere la Corte di Cassazione suppostoche [OSCURATO:SOCIETA]., nel suo ricorso, non avesse indicato le specificheaffermazioni della sentenza impugnata che costituivano errataapplicazione di norme di diritto.La ricorrente aveva considerato erronea anche la valutazione del primoGiudice, secondo cui, essendosi il rapporto tra le parti concluso con effettoex nunc, nulla doveva essere restituito a [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto versato inesecuzione del contratto, per aver MIBO subito il recesso del contratto,essendo utilità corrisposte in corso di rapporto; questa pronuncia era stataimpugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con preciso riferimento alle norme violate ofalsamente applicate (art.1325, 1418 co 2, 1458, 1463, 2033, 2041 c.c. ei principi in materia di causa e indebito). Di queste specificazioni la Cortedi Cassazione non avrebbe tenuto conto.Anche questo motivo è inammissibile, perché, come i precedenti, sipone totalmente al di fuori dell’ipotesi di errore revocatorio.Quanto al diciottesimo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata perrevocazione si legge che in esso si deduce, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, secondocomma, 1458, 1463, 2033, 2041. […] Il diciottesimo motivo, infine, èinfondato. Ancora una volta la ricorrente deduce in modo sommamentegenerico la violazione di legge, invocando una serie di massime, senza nelNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026concreto individuare, nella decisione impugnata, le specifiche affermazioniche costituiscono errata applicazione del dato normativo. Ancora unavolta, in realtà, la ricorrente viene a dedurre al più un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del05/02/2019) – sostanzialmente sollecitando una inammissibile revisionenel merito della decisione. Si deve, allora, qui ribadire che il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale farvalere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del29/03/2013) .Ancora una volta, quello che [OSCURATO:SOCIETA]. vorrebbe inammissibilmenteottenere è una rivalutazione del contenuto del motivo di ricorso percassazione richiamato.In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 3017/2024Numero sezionale 3100/2025Numero di raccolta generale 15225/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e laricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia
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