CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, 2 e 7 L.895/1967, 648 e 697 cod. pen., lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'attribuibilità dello zaino ove erano contenuta la sostanza stupefacente, l'arma e i proiettili. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che lo zaino contenente l'arma, un quantitativo di cocaina pari a kg.1442,00 circa, rinvenuto all'interno di un locale garage, adibito temporaneamente ad abitazione, di cui il ricorrente aveva le chiavi e che veniva aperto all'atto del controllo, fosse a lui riconducibile, non risultando neppure che detto immobile fosse condiviso da altre persone. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]