CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 29257/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25811/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e DANIELA D'ANDREA ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e DANIELA D'ANDREA ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3365/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 20/5/2019, la Corte d’appello di Roma, pronunciandoquale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 6546/2016), ha rigettato la domanda propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, diretta, per quel che ancora rilevain questa sede, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni subiti (ovvero, in subordine, alla corresponsione di un’indennità a titolo di arricchimento ingiustificato) in relazione agli esiti di una complessa operazionenegoziale, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. siera impegnata alla fornitura, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di carburante destinatoalla vendita, mentre quest’ultima (dopo un primo periodo di gestionediretta della vendita del carburante) aveva concesso a titolo di comodato l’impianto di distribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società partecipata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) affinché provvedesse alla distribuzione del carburante con modalità automatiche; secondola prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria attrice), a seguito della risoluzione consensuale del contratto di convenzionamento con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era rifiutata di restituire ad [OSCURATO:SOCIETA]. l’impiantodi distribuzione concessole in comodato, nonostante le parti ditale ultimo contratto avessero consensualmente provveduto, in sede dirinegoziazione, ad allineare la durata del comodato (originariamente prevista per la data del 6/12/2006) a quella del contratto di convenzionamento con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ossia al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; a fronte del rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla restituzione dell’impianto di distribuzione (nella specie motivato dalla dedotta inderogabilità della durata legale minima dei contratti di comodato delle aree di servizio, pari a sei anni), [OSCURATO:SOCIETA]. ha invocato la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni subitiin corrispondenza del periodo di ritenuta illegittima detenzione dell’impiantodi distribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ossiadal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6/12/2006; a fondamento della decisione di rigetto, il giudice del rinvio ha evidenziatocome, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione nellapregressa fase di legittimità, la durata legale di sei anni ( ex d.lgs. n.32/98) del comodato stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovesse ritenersi inderogabile, con la conseguente legittimitàdella detenzione dell’impianto di distribuzione, da parte della società comodataria, fino al termine del 6/12/2006 originariamente convenuto; ciò posto, nessun risarcimento avrebbe potuto riconoscersi in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; e tanto, pur volendo ritenere in astratto ammissibile la prospettazione avanzata in sede di rinvio da quest’ultimasocietà, in ordine a una pretesa ultrattività del contratto di convenzionamento con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri (asseritamentederivabile dall’indissolubilità della relativa connessione con il contratto di comodato), avendo [OSCURATO:SOCIETA]. inteso risolvere tale ultimo contratto di convenzionamento in modo espresso, con la conseguenteimpossibilità di una sua reviviscenza automatica; né avrebbe potuto configurarsi alcuna forma di responsabilità risarcitoria derivante da un asserita preordinazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in violazione dei canonidi correttezza e buona fede), non essendo risultata, nella specie alcuna forma di illecita compromissione delle libere determinazioni negozialidi [OSCURATO:SOCIETA].; deltutto priva di fondamento, infine, doveva ritenersi la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. vòlta alla condanna delle controparti alla corresponsionedi un’indennità a titolo di indebito arricchimento, avuto riguardoalla legittimità della detenzione dell’impianto di distribuzione delcarburante da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sulla base del rapporto di comodato), ed avuto altresì riguardo al carattere meramente complementare e sussidiario dell’azione di arricchimento, proponibile unicamente nel caso in cui il danneggiato sia sfornito di alcunaltra azione basata su un contratto, un fatto illecito o su un altro fattoo atto giuridicamente rilevante; avverso la sentenza del giudice del rinvio, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonalepropone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistonociascuna con un proprio controricorso; Automats.r.l., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., congiuntamente , hanno depositato memoria; con ordinanza interlocutoria n. 18045 / 2023 pronunciata all’esito dellacamera di consiglio del 23 febbraio 2023, il ricorso veniva rinviato [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questionein tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ritenuta rilevante ai fini della decisione del quinto motivo del ricorso; aseguito della decisione delle Sezioni Unite (s entenza n. 33954 del 5/12/2023) la trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza; Automats.r.l., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ancora congiuntamente , hanno nuovamente depositatomemoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1, commi 6 e 6 - bis del d.lgs. 11 febbraio1998 n. 32, in combinato con l'art. 1421 cod. civ. (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di rilevare la nullità del contratto di comodato per difetto di causa, tenuto conto che il contratto di cessione in comodatoconcluso ai sensi del d.lgs. n. 32/98 (come quell’oggetto del presente giudizio) implica va necessariamente la contestuale stipulazionedi un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione di carburante,imponendo un collegamento negoziale unilaterale tra i due negozi,con la conseguente inconfigurabilità di un rapporto di comodato che non postuli la contestuale vigenza di un rapporto di convenzionamentoper la fornitura del carburante; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 6 e 6 - bisdel d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 ( ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare il necessario collegamento funzionale tra il contratto di [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri convenzionamento e il contratto di comodato dell’impianto di distribuzionedi carburante, con la conseguente necessaria correlazione trala norma (eccezionale) sulla durata legale del contratto di comodato e la contestuale perdurante efficacia del contratto di convenzionamento;ciò posto, nel caso di specie, una volta estinto il principale contratto di convenzionamento in data 30/6/2005, il comodatoconcluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poté che sottrarsialla disciplina imperativa del termine, in quanto destinata ad applicarsi unicamente nel quadro della più ampia operazione economicarelativa alla distribuzione dei carburanti; i due motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come la società ricorrente abbia argomentato la rilevanza dei motivi in esame sul presupposto, da un lato, del necessario collegamento negoziale tra il contratto di convenzionamentoconcluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il contrattodi comodato concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, dall’altro, dell’inevitabile caducazione di tale ultimo contratto per effettodella risoluzione del primo; al riguardo , varrà evidenziare come il palese contrasto della seconda asserzione (l’inevitabile caducazione del contratto di comodato per effetto della risoluzione del contratto di convenzionamento) con il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazionenella pregressa fase di legittimità d el presente giudizio e, dunque,la sua conseguente argomentazione in violazione dell’art. 384 c.p.c.,si traduca no nell’esito della sostanziale irrilevanza del tema del (preteso)necessario collegamento negoziale tra i due contratti , con la conseguenteinammissibilità di entrambe le censure in esame ;[OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri edinvero, con la pronuncia emessa nel corso del presente giudizio, laCorte di cassazione ha espressamente evidenziato come la disciplina postadai commi 6 e 6 - bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 32 del 98 costituisc a “una disciplina limitativa dell ’ autonomia contrattuale, non solo per quantoqui rileva in ordine alla durata legale del contratto, ma anche quanto alla naturale gratuità, assunta a requisito necessario della cessionedell'impianto da parte del titolare dell'autorizzazione in chiara funzione protettiva del gestore, in ragione del quale opera anche il meccanismo della sostituzione automatica di clausola; peraltro, sebbenela cessione comporti la stipula di un contratto di fornitura o di somministrazione dei carburanti, cui è evidentemente funzionale la stessa cessione, il chiaro tenore del disposto normativo non lascia affatto intendere che, per la relativa applicazione, occorra che il ‘titolaredell'autorizzazione’ e il fornitore coincidano ” ; secondola corte di legittimità, dunque, la norma denunciata non impone affatto la coesistenza del contratto di comodato con un contrattodi fornitura tra le medesime parti del contratto di comodato, benpotente coesistere, il comodato, con un contratto di fornitura che ilcomodatario abbia stipulato con terzi: e ciò, è proprio quello che è accadutonel caso di specie, poiché accanto a l comodato tra [OSCURATO:SOCIETA] eServizi Gestioni coincise la coesistenza di un rapporto di fornitura traKuwait e [OSCURATO:PERSONA] ; proprio a tal e riguardo , la corte di legittimità ha puntualizz ato come, sotto questo versante, si rivel i “ neutro l'argomento suppletivo svoltodalla Corte di appello con riferimento alla coincidenza temporale tra la scadenza (30.06.2005) fissata nell'‘atto integrativo’ del comodato [OSCURATO:SOCIETA]/Segit e la naturale scadenza contrattuale del convenzionamento Kupit/[OSCURATO:SOCIETA] fissata per la medesima data (coincidenza che non era affatto prevista dal contratto originario, [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri destinato a durare oltre il contratto di convenzionamento, sino al 04.12.2006,con una previsione eccedente lo stesso limite minimo di duratalegale del rapporto). Invero - a prescindere dalla configurabilità delcollegamento negoziale, pure controversa tra le parti – l ’ argomento varrebbe,al più, a individuare il movente della pattuizione integrativa, manon sottrarrebbe, comunque, la pattuizione stessa al rilievo della violazionedella durata legale del contratto di cessione” ; dev’essere pertanto rilevata l’inammissibilità dei motivi in esame nellamisura in cui propongono di affermare un principio – la necessaria conformitàdella durata del contratto di comodato rispetto a quella del (l’asseritamentecollegato) contratto di convenzionamento – in palese contrasto con quello viceversa stabilito dalla Corte di cassazione nel corsodel presente giudizio ; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di esaminare il profilo (decisivo ai fini della valutazionedella tutela dell’affidamento di [OSCURATO:SOCIETA].) concernente l’avvenuta rinegoziazione, con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del terminedi validità del contratto di comodato (anticipato dal 6/12/2006 al 30/5/2005), tale da giustificare il pieno affidamento della società comodante circa l’effettiva durata del rapporto contrattuale, con la conseguenteviolazione, da parte della società comodataria, del divieto di venire contra factum proprium (direttamente correlato al rispetto della buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.), avendo quest’ultima società,dapprima convenuto una data per la cessazione del comodato edessendosi, successivamente, rifiutata illecitamente di rispettare tale termine; ilmotivo è infondato;[OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la censura in esame muova dal presupposto della pretesa tutelabilità dell’affidamento nutrito da una parte contrattuale sulla validità dell’impegno negoziale assunto dalla propria controparte pur quando assunto in contrasto con norme imperative di legge (come nella specie, in relazione alla norma imperativa che impone la durata sessennale del contratto di comodato); in breve, l’argomentazione sostenuta dalla società ricorrente varrebbea riconoscere la legittimità (e dunque la tutelabilità in termini risarcitori) dell’affidamento nutrito da una parte sulla persistenza di effettigiuridici (una durata del contratto di comodato inferiore a quella impostaimperativamente dalla legge ) che l’ordinamento non consente inalcun modo di realizzare ; alriguardo, è appena il caso di richiamare i termini del consolidato insegnamentodella giurisprudenza legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi esclusa la tutelabilità dell’affidamento riposto da una parte sullavalidità di un contratto concluso in violazione di norme di carattere generale ( di cui può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza), non essendo in tal caso ragionevolmente configurabile un affidamentoincolpevole del privato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11135 del 13/05/2009,Rv. 608244 – 01 e successive conformi ) ; varràda ultim o evidenziare , sul punto, come la società ricorrente si sia del tutto sottratta all’onere di confrontarsi con la complessiva motivazioneelaborata dalla corte territoriale , con particolare riguardo allarilevata conservazione, in capo a entrambe alle parti, dell’integrale ampiezzadei margini operativi della propria libertà negoziale (cfr. le ultimeproposizioni della pa g. 7 della sentenza impugnata);[OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoex art. 112 e del dovere di riqualificare la domanda ex art. 113comma 1 cod. proc. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di distingueretra la nozione del ‘contratto’ e quella del ‘rapporto giuridico’ e,in particolare, tra la durata minima legale del contratto e il potere di disposizionedel diritto che ne discende; nel caso di specie, il giudice a quoavrebbe dovuto esaminare tutte le possibili qualificazioni giuridiche della domanda risarcitoria e della domanda di indebito arricchimento avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]., valorizzando l’atto attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dispose del proprio diritto di avvalersi del più lungo termine del comodato, rinunciandovi, con il conseguente rilievo dell’estinzione del rapporto di comodato e l’accoglimento delle domanderisarcitorie o di indebito arricchimento; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come società ricorrente abbia totalmentetrascurato di indicare e specificare l’ an e il quomodo della proposizionedella pretesa ‘domanda’ sulla quale giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi , in tal modo incorrendo nell’evidente inadempimentodegli oneri di puntuale allegazione imposti d a ll’art. 366 n.6 c.p.c. e , gradatamente , del divieto della proposizione di domande nuovee diverse rispetto a quelle tempestivamente proposte dinanzi al giudicedi primo grado; ciò posto, deve essere in ogni caso rilevata l’inammissibilità dell’argomentazioni sostenute con la censura in esame, dovendo rilevarsi come , attraverso le stesse , la società ricorrente insista nel ribadire l’erronea tesi della (eventuale) legittimità dell’atto di disposizione, da parte del la società comodatari a , del termine [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattuale previsto a suo favore, l à dove la norma di legge, che impone la durata sessennale del contratto di comodato di impianti di distribuzionedi carburanti, esclude in ogni caso che tale effetto possa essereraggiunto attraverso l’esercizio della autonomia negoziale ; con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell'art. 2041 cod. civ. ( ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di condanna delle controparti al pagamento di un’indennitàper ingiustificato arricchimento, valorizzando l’irrilevante circostanza della legittima detenzione dell’impianto (“ in virtù del rapportocontrattuale”) da parte della società comodataria, senza tener conto della sola rilevanza dell’assenza di una causa giustificativa dell’arricchimento (indipendentemente dall’illiceità della condotta dell’arricchito),e interpretando erroneamente il carattere di residualità e di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., senza tener conto del nesso di alternatività logica tra l’azione risarcitoria (nella specie disattesa)e l’azione di ingiustificato arricchimento, con la conseguenza che, una volta respinta la domanda formulata in via principale, il giudicedel rinvio avrebbe dovuto accertare l’avvenuto sfruttamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’impianto concesso in comodatoin assenza di alcuna giusta causa; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente individuatola giustificazione rinvenuta a fondamento dell’acquisizione (daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ) dei profitti connessi allo sfruttamento dell’impianto di distribuzione del carburante fino alla scadenza del contratto di comodato secondo la sua durata di legge; ossia il ‘titolo’ (coincidente il titolo contrattuale di comodato) giustificativo della perdurante detenzione di tale impianto da parte [OSCURATO:SOCIETA] consiglio del 19 settembre 2024 – R.G. n. 25811/2019 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellasocietà comodataria fino al dicembre del 2006 , in ottemperanza hodisposto imperativo di legge ; daqui l’elementare riscontro dell’obiettiva insussistenza di alcun arricchimentoingiustificato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; e tanto, a dispetto della non configurabilità in ogni caso dell’azione di arricchimento ex art . 2041 c.c. , in conformità a quanto da ultimo rilevatodalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la domanda di arricchimentosenza causa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domandaalternativa derivi da nullità (caso di specie, parziale) del titolo contrattuale,ove la nullità derivi dall’illiceità per contrasto con norme imperativeo con l’ordine pubblico (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023,Rv. 669447 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna controricorrente, in complessivi euro 7.