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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 34866/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha applicato a D'[OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili in fatto, congruamente vagliati nella decisione impugnata in tema di scarsa affidabilità del condannato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha applicato a D'[OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili in fatto, congruamente vagliati nella decisione impugnata in tema di scarsa affidabilità del condannato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34866/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris