Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 21468/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DFM2N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in quella di anni 1 di reclusione ed euro 1000 di multa.

L'esponente deduce:

1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione in relazione al risultato della prova;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 20 bis cod. pen., vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena come rideterminata in sentenza, valutando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. l'entità del fatto e la personalità dell'imputato, gravato da altre quattro precedenti condanne.

Si tratta di motivazione non censurabile in sede di legittimità.

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

L'istanza di applicazione di sanzioni sostitutive (motivo secondo di ricorso) è stata motivatamente rigettata sulla base della prognosi negativa circa la finalità rieducativa di esse in rapporto alla personalità dell'imputato.

Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) in cui la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv.24971701).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DFM2N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in quella di anni 1 di reclusione ed euro 1000 di multa. L'esponente deduce: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione in relazione al risultato della prova; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 20 bis cod. pen., vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena come rideterminata in sentenza, valutando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. l'entità del fatto e la personalità dell'imputato, gravato da altre quattro precedenti condanne. Si tratta di motivazione non censurabile in sede di legittimità. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). L'istanza di applicazione di sanzioni sostitutive (motivo secondo di ricorso) è stata motivatamente rigettata sulla base della prognosi negativa circa la finalità rieducativa di esse in rapporto alla personalità dell'imputato. Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) in cui la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv.24971701). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]