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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30375/2023

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14290-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO CERASIper procura in calce a l controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 7887/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2 7 / 9 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, dichiarando di appartenere al “[OSCURATO:PERSONA]” e di operare nel mercato dell’intermediazione immobiliare fin dal mese di maggio del 2007, con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse, tra l’altro,accertato e dichiarato che l ’ utilizzo della denominazione “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” da parte della società convenuta e, comunque, del segno “[OSCURATO:PERSONA]”, anche come marchio per individuare i servizi della stessa, costituiva contraffazione del marchio comunitario “[OSCURATO:PERSONA]” n onché del domain name “www.casepiperno.it”, entrambi registrati dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle società del gruppo Piperno, nonché un’imitazione del segno distintivo “[OSCURATO:PERSONA]”, tale da ingannare il pubblico dei consumatori, e che fosse, di conseguenza, pronunciata la condanna generica della società convenuta al risarcimento dei danni arrecati all’attrice.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.

1.3. Il tribunale di Roma, con sentenza del 13/11/2019, per quanto ancora rileva, ha accolto le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., accertando l’illegittimo uso del nome “[OSCURATO:PERSONA]” da parte di quest’ultima, e ne ha, per l’effetto, inibito alla stessa l’utilizzazione, ordinandole il definitivo ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale eventualmente prodotto o detenuto recante qualsivoglia segno distintivo contenente il predetto nome e Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 condannandola al risarcimento dei danni arrecati a Piperno case s.r.l., da liquidarsi in separato giudizio.

1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che nel caso in esame, “ con riferimento al marchio comunitario [OSCURATO:PERSONA] n. 012246492”, “venisse … in rilievo … un marchio di gruppo e quindi ha reputato sussistente la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’asserita esistenza di tale marchio di gruppo riferibile al [OSCURATO:PERSONA], sebbene formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], facente parte del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe la legittimazione ad agire in difesa di tale marchio di titolarità di altro soggetto, quale soggetto non titolare formale del marchio ma utilizzatore delle stesso in qualità di appartenente al gruppo”.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso tale sentenza ed ha, tra l ’ altro, eccepito la carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale,contestando , innanzitutto, l ’ errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere provata l’esistenza di un “[OSCURATO:PERSONA]” ed altresì nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provato di avere utilizzato il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e ribadendo, poi, come siano pacifiche le circostanze che la stessa non è la titolare né la licenziataria del marchiosicché la titolarità del marchio e la relativa legitimatio ad causam sul piano attivo spetterebberosolo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l ’ effetto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale e, quindi, in riforma della pronuncia gravata, rigettato le domande che la stessa aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3

2.3. La corte, in particolare, dopo aver premesso, in diritto, che:- “ il marchio di gruppo ” individua “l ’ uso del marchio da parte di società, non titolari dello stesso, appartenenti al medesimo gruppo, in difetto di esplicito accordo di licenza”; -la sussistenza del “marchio di gruppo” presuppone “… a) l’esistenza di più imprese utenti di uno stesso marchio; b) una situazione di collegamento economico tra tali imprese, pur restando le stesse autonome da un punto di vista giuridico; c) una direzione unitaria”; - “ l ’ utilizzo del marchio di gruppo da parte delle società affiliate … avviene sicuramente con il consenso del titolare”; -il gruppo deve intendersi non come una pluralità di imprese semplicemente legate da rapporti partecipativiquanto piuttosto “l ’ ipotesi di imprese appartenenti ad un gruppo all’interno del quale sia esercitata la direzione unitaria da parte della società o ente, o persona fisica in posizione di controllo, ossia un’attività di coordinamento e di indirizzo che presuppone i singoli atti di esercizio dei diritti sociali inerenti alle diverse partecipazioni di controllo, ma non si risolve in essi”; ha ritenuto che, nel caso in esame, non era stata dimostrata la sussistenza di“un rapporto di controllo tra la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di individuare quale capogruppo titolare del marchio, e la [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata neppure allegata la esistenza di una direzione unitaria dell’assunto gruppo”, non essendo, infatti, emerso “dalle visure camerali in atti … che [OSCURATO:PERSONA] sia controllata da [OSCURATO:PERSONA] o che entrambe siano controllate da un stessa società o persona fisica” mentre “sono differenti … anche gli organi amministrativi delle società” visto che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]” e che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]”.Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3

2.4. Sotto altro autonomo profilo, ha aggiunto la corte, “anche a voler ritenere sussistente un gruppo - nel senso indicato dall’art. 2497 c.c. … - andrebbe esclusa in ogni caso la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] quale società appartenente al gruppo ma non titolare del marchio”: contrariamente a quanto si è sostenuto, infatti, e cioè che “le imprese del gruppo, cui il marchio non è formalmente intestato, avrebbero il potere di agire a sua tutela per effetto dell’esistenza di una c.d. licenza implicita in capo a ciascuna società del gruppo, la quale risulterebbe così tacitamente investita di una licenza di marchio”, la corte d’appello ha rilevato come, in realtà, tale conclusione “… contrasta con la circostanza che i singoli patrimoni aziendali delle varie società del gruppo, patrimoni comprensivi delle componenti immateriali, sono del tutto autonomi e separati: di conseguenza, l’autonomia giuridica e patrimoniale della singole società facenti parte del gruppo non consente di attribuire alle stesse la titolarità di poteri propri esclusivamente della società del gruppo titolare del marchio”.

2.5. Infine, ha concluso la corte d’appello, “significativa è la disciplina recata dal D.lgs. 20/02/2019 n° 15… che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, e che ha introdotto il nuovo art. 122 bis c.p.i. in tema di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale”: l’art. 15 del d.lgs. n. 15/2019 ha,infatti, inserito il nuovo art. 122 bis c.p.i., che regola la questione della legittimazione all’azione di Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 contraffazione da parte del licenziatario di un marchio d’impresa e prevede che: -“fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare“; - “i l titolare di una licenza esclusiva può però avviare direttamente l’azione quando il titolare del marchio, previa messa in mora, non ha proposto l’azione per contraffazione entro termini appropriati”; - “ il l icenziatario ha inoltre la legittimazione ad intervenire nell’azione per contraffazione radicata dal titolare del marchio, al fine di ottenere il risarcimento del danno”; - infine, “le disposizioni riguardanti la legittimazione del licenziatario trovano applicazione anche per i soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi che potranno quindi proporre l’azione di contraffazione nei limiti fissati dalla disposizione”.La corte ha rilevato come “la norma, che pure fa riferimento all’utilizzatore di marchio collettivo, non contiene alcun riferimento al licenziatario non esclusivista, che secondo la tesi prevalente in dottrina, salva la presenza di clausole contrattuali che chiariscano pattiziamente il profilo, è privo, al pari di altri soggetti che fanno uso del marchio, quali il franchisee ed il distributore, di legittimazione a far valere la contraffazione (si veda anche l’art. 25 [OSCURATO:PERSONA] UE, già art. 22 [OSCURATO:PERSONA])”.

2.6. La corte, in definitiva, ha ritenuto che il motivo d’appello articolato dalla società appellante fosse fondato ed ha, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggi unipersonale con conseguente rigetto delle domande da questa proposte in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RE.Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, con ricorso notificato il 26/5/2022, poi illustrato da memoria, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria,notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con controricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di sostenere le ragioni del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 81 c.p.c. nonché degli artt. 2359, 2497, 2497 sexies e 2497 septies c.c., i n relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l a sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non era stata in realtà dimostrata la sussistenza di “un rapporto di controllo tra la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di individuare quale capogruppo titolare del marchio, e la [OSCURATO:PERSONA]”, senza, tuttavia, considerare che le visure camerali e gli altri documenti prodotti in giudizio dimostrano che : - il capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pari di quello delle altre società del gruppo e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è riconducibile, attraverso numerose società holding, “ad un’unica proprietà, facente capo alla famiglia del suo fondatore … e della figlia con il genero … e i nipoti …”; - tutte le società del gruppo hanno tutte la stessa sede legale e la stessa sede operativa nonché gli stessi amministratori; - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appartengono, quindi, direttamente o indirettamente, e cioè tramite altre società, ai componenti della famiglia Piperno, e cioè Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 alla figlia del fondatore, al genero ed ai nipoti dello stesso; -tali società, attraverso il collegamento esistente tra loro a norma dell’art. 2359 c.c., formano, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA], del quale fa parte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cui capitale, infatti, è detenuto per la quasi totalità da sei società il cui capitale è a loro volta detenuto a maggioranza dalla famiglia Piperno; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pari di tutte le società del Gruppo, ha affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con contratto del 16/6/2012, numerosi servizi di carattere commerciale e contabile, come la consulenza e l’assistenza finalizzata alla locazione di beni immobili, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha realizzato attraverso la pubblicità pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzo da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] del marchio [OSCURATO:PERSONA] quale segno distintivo identificativo dell’appartenenza al Gruppo; - sussistono, quindi, i vincoli contrattuali, richiamati dagli artt. 2359, comma 1°, n. 3,e 2497 septies c.c. quali sintomatici di un controllo anche di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. nonché degli artt. 6 e 19 del d.lgs. n. 30/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“quale società appartenente al gruppo ma non titolare del marchio ” sul rilievo che “ l’autonomia giuridica e patrimoniale della singole società facenti parte del gruppo non consente di attribuire alle stesse la titolarità di poteri propri esclusivamente della società del gruppo titolare del marchio”, senza, tuttavia, considerare che, come si evince dall’art. 19 c.p.i., la società capogruppo può essere titolare di un marchio utilizzato dalle diverse società del gruppo e che, pertanto, “le imprese del gruppo”, pur non essendo formalmente Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 intestatarie del marchio, possono però agire a sua tutela, per effetto dell’esistenza di una c.d. licenza implicita, “proprio in virtù della loro appartenenza al gruppo cui fa capo la titolare del marchio”, specie se, come nel caso in esame, si tratta dell’unica società del gruppo iscritta nel ruolo degli agenti di affare in mediazione e svolge attività di intermediazione per la vendita degli immobili di tutte le società del gruppo.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, invocando l’applicazione dell’art. 122-bis c.p.i. e lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 122-bis del d.lgs. n. 30/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul rilievo che l’art. 122 bis c.p.i., che regola la questione della legittimazione all’azione di contraffazione da parte del licenziatario di un marchio d’impresa “non contiene alcun riferimento al licenziatarionon esclusivista, che secondo la tesi prevalente in dottrina, salva la presenza di clausole contrattuali che chiariscano pattiziamente il profilo, è privo, al pari di altri soggetti che fanno uso del marchio, quali il franchisee ed il distributore, di legittimazione a far valere la contraffazione …”, senza, tuttavia, considerare che tale norma, al momento dell’introduzione del giudizio, non era stata ancora emanata e che, in ogni caso, tale norma consente al licenziatario di intervenire nell’azione di contraffazione introdotta dal titolare del marchio per ottenere, come aveva chiesto la Piperno case s.r.l., il risarcimento dei danni.

4.4. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo.

4.5. La ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato in giudizio l’esistenza di un gruppo societario del quale la stessa facesse parte.

La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, sianostati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.6. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove documentali prodotte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di tuteladel marchio proposta dalla stessa e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che, nel caso in esame, non era stata dimostrata la sussistenza di “un rapporto di controllo tra la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di individuare quale capogruppo titolare del marchio, e la [OSCURATO:PERSONA]…”, non essendo, infatti, emerso “dalle visure Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 camerali in atti … che [OSCURATO:PERSONA] sia controllata da [OSCURATO:PERSONA] o che entrambe siano controllate da un stessa società o persona fisica” mentre “sono differenti … anche gli organi amministrativi delle società” visto che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]” e che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]”.

4.7. Ed una volta escluso - come la corte d ’ appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: cfr., di recente, Cass. n. 7930 del 2023) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.)- che “ [OSCURATO:PERSONA] sia controllata da [OSCURATO:PERSONA] o che entrambe siano controllate da un stessa società o persona fisica”, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione degli artt. 2359 e 2497 sexies c.c. , la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l’esclusione dell’appartenenza (che pure la stessa aveva dedotto, non importa se a torto o a ragione, quale fatto costitutivo della propria legittimazione all’azione di tutela del Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 marchio) della società attrice ad un gruppo societario del quale fosse capogruppo la società titolare del marchio.

5. Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e sono liquidate in dispositivo: devono essere, invece, compensate per intero nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonalee la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. .

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] R.E. le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, compensandole nei rapporti tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14290-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO CERASIper procura in calce a l controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 7887/2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2 7 / 9 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, dichiarando di appartenere al “[OSCURATO:PERSONA]” e di operare nel mercato dell’intermediazione immobiliare fin dal mese di maggio del 2007, con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse, tra l’altro,accertato e dichiarato che l ’ utilizzo della denominazione “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” da parte della società convenuta e, comunque, del segno “[OSCURATO:PERSONA]”, anche come marchio per individuare i servizi della stessa, costituiva contraffazione del marchio comunitario “[OSCURATO:PERSONA]” n onché del domain name “www.casepiperno.it”, entrambi registrati dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle società del gruppo Piperno, nonché un’imitazione del segno distintivo “[OSCURATO:PERSONA]”, tale da ingannare il pubblico dei consumatori, e che fosse, di conseguenza, pronunciata la condanna generica della società convenuta al risarcimento dei danni arrecati all’attrice. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. 1.3. Il tribunale di Roma, con sentenza del 13/11/2019, per quanto ancora rileva, ha accolto le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., accertando l’illegittimo uso del nome “[OSCURATO:PERSONA]” da parte di quest’ultima, e ne ha, per l’effetto, inibito alla stessa l’utilizzazione, ordinandole il definitivo ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale eventualmente prodotto o detenuto recante qualsivoglia segno distintivo contenente il predetto nome e Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 condannandola al risarcimento dei danni arrecati a Piperno case s.r.l., da liquidarsi in separato giudizio. 1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che nel caso in esame, “ con riferimento al marchio comunitario [OSCURATO:PERSONA] n. 012246492”, “venisse … in rilievo … un marchio di gruppo e quindi ha reputato sussistente la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’asserita esistenza di tale marchio di gruppo riferibile al [OSCURATO:PERSONA], sebbene formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA], facente parte del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe la legittimazione ad agire in difesa di tale marchio di titolarità di altro soggetto, quale soggetto non titolare formale del marchio ma utilizzatore delle stesso in qualità di appartenente al gruppo”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso tale sentenza ed ha, tra l ’ altro, eccepito la carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale,contestando , innanzitutto, l ’ errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere provata l’esistenza di un “[OSCURATO:PERSONA]” ed altresì nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provato di avere utilizzato il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e ribadendo, poi, come siano pacifiche le circostanze che la stessa non è la titolare né la licenziataria del marchiosicché la titolarità del marchio e la relativa legitimatio ad causam sul piano attivo spetterebberosolo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l ’ effetto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale e, quindi, in riforma della pronuncia gravata, rigettato le domande che la stessa aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 2.3. La corte, in particolare, dopo aver premesso, in diritto, che:- “ il marchio di gruppo ” individua “l ’ uso del marchio da parte di società, non titolari dello stesso, appartenenti al medesimo gruppo, in difetto di esplicito accordo di licenza”; -la sussistenza del “marchio di gruppo” presuppone “… a) l’esistenza di più imprese utenti di uno stesso marchio; b) una situazione di collegamento economico tra tali imprese, pur restando le stesse autonome da un punto di vista giuridico; c) una direzione unitaria”; - “ l ’ utilizzo del marchio di gruppo da parte delle società affiliate … avviene sicuramente con il consenso del titolare”; -il gruppo deve intendersi non come una pluralità di imprese semplicemente legate da rapporti partecipativiquanto piuttosto “l ’ ipotesi di imprese appartenenti ad un gruppo all’interno del quale sia esercitata la direzione unitaria da parte della società o ente, o persona fisica in posizione di controllo, ossia un’attività di coordinamento e di indirizzo che presuppone i singoli atti di esercizio dei diritti sociali inerenti alle diverse partecipazioni di controllo, ma non si risolve in essi”; ha ritenuto che, nel caso in esame, non era stata dimostrata la sussistenza di“un rapporto di controllo tra la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di individuare quale capogruppo titolare del marchio, e la [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata neppure allegata la esistenza di una direzione unitaria dell’assunto gruppo”, non essendo, infatti, emerso “dalle visure camerali in atti … che [OSCURATO:PERSONA] sia controllata da [OSCURATO:PERSONA] o che entrambe siano controllate da un stessa società o persona fisica” mentre “sono differenti … anche gli organi amministrativi delle società” visto che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]” e che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]”.Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 2.4. Sotto altro autonomo profilo, ha aggiunto la corte, “anche a voler ritenere sussistente un gruppo - nel senso indicato dall’art. 2497 c.c. … - andrebbe esclusa in ogni caso la legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] quale società appartenente al gruppo ma non titolare del marchio”: contrariamente a quanto si è sostenuto, infatti, e cioè che “le imprese del gruppo, cui il marchio non è formalmente intestato, avrebbero il potere di agire a sua tutela per effetto dell’esistenza di una c.d. licenza implicita in capo a ciascuna società del gruppo, la quale risulterebbe così tacitamente investita di una licenza di marchio”, la corte d’appello ha rilevato come, in realtà, tale conclusione “… contrasta con la circostanza che i singoli patrimoni aziendali delle varie società del gruppo, patrimoni comprensivi delle componenti immateriali, sono del tutto autonomi e separati: di conseguenza, l’autonomia giuridica e patrimoniale della singole società facenti parte del gruppo non consente di attribuire alle stesse la titolarità di poteri propri esclusivamente della società del gruppo titolare del marchio”. 2.5. Infine, ha concluso la corte d’appello, “significativa è la disciplina recata dal D.lgs. 20/02/2019 n° 15… che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, e che ha introdotto il nuovo art. 122 bis c.p.i. in tema di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale”: l’art. 15 del d.lgs. n. 15/2019 ha,infatti, inserito il nuovo art. 122 bis c.p.i., che regola la questione della legittimazione all’azione di Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 contraffazione da parte del licenziatario di un marchio d’impresa e prevede che: -“fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare“; - “i l titolare di una licenza esclusiva può però avviare direttamente l’azione quando il titolare del marchio, previa messa in mora, non ha proposto l’azione per contraffazione entro termini appropriati”; - “ il l icenziatario ha inoltre la legittimazione ad intervenire nell’azione per contraffazione radicata dal titolare del marchio, al fine di ottenere il risarcimento del danno”; - infine, “le disposizioni riguardanti la legittimazione del licenziatario trovano applicazione anche per i soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi che potranno quindi proporre l’azione di contraffazione nei limiti fissati dalla disposizione”.La corte ha rilevato come “la norma, che pure fa riferimento all’utilizzatore di marchio collettivo, non contiene alcun riferimento al licenziatario non esclusivista, che secondo la tesi prevalente in dottrina, salva la presenza di clausole contrattuali che chiariscano pattiziamente il profilo, è privo, al pari di altri soggetti che fanno uso del marchio, quali il franchisee ed il distributore, di legittimazione a far valere la contraffazione (si veda anche l’art. 25 [OSCURATO:PERSONA] UE, già art. 22 [OSCURATO:PERSONA])”. 2.6. La corte, in definitiva, ha ritenuto che il motivo d’appello articolato dalla società appellante fosse fondato ed ha, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oggi unipersonale con conseguente rigetto delle domande da questa proposte in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RE.Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, con ricorso notificato il 26/5/2022, poi illustrato da memoria, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria,notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con controricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di sostenere le ragioni del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 81 c.p.c. nonché degli artt. 2359, 2497, 2497 sexies e 2497 septies c.c., i n relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l a sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non era stata in realtà dimostrata la sussistenza di “un rapporto di controllo tra la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di individuare quale capogruppo titolare del marchio, e la [OSCURATO:PERSONA]”, senza, tuttavia, considerare che le visure camerali e gli altri documenti prodotti in giudizio dimostrano che : - il capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pari di quello delle altre società del gruppo e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è riconducibile, attraverso numerose società holding, “ad un’unica proprietà, facente capo alla famiglia del suo fondatore … e della figlia con il genero … e i nipoti …”; - tutte le società del gruppo hanno tutte la stessa sede legale e la stessa sede operativa nonché gli stessi amministratori; - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appartengono, quindi, direttamente o indirettamente, e cioè tramite altre società, ai componenti della famiglia Piperno, e cioè Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 alla figlia del fondatore, al genero ed ai nipoti dello stesso; -tali società, attraverso il collegamento esistente tra loro a norma dell’art. 2359 c.c., formano, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA], del quale fa parte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il cui capitale, infatti, è detenuto per la quasi totalità da sei società il cui capitale è a loro volta detenuto a maggioranza dalla famiglia Piperno; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pari di tutte le società del Gruppo, ha affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con contratto del 16/6/2012, numerosi servizi di carattere commerciale e contabile, come la consulenza e l’assistenza finalizzata alla locazione di beni immobili, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha realizzato attraverso la pubblicità pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’utilizzo da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] del marchio [OSCURATO:PERSONA] quale segno distintivo identificativo dell’appartenenza al Gruppo; - sussistono, quindi, i vincoli contrattuali, richiamati dagli artt. 2359, comma 1°, n. 3,e 2497 septies c.c. quali sintomatici di un controllo anche di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente,lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. nonché degli artt. 6 e 19 del d.lgs. n. 30/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “quale società appartenente al gruppo ma non titolare del marchio ” sul rilievo che “ l’autonomia giuridica e patrimoniale della singole società facenti parte del gruppo non consente di attribuire alle stesse la titolarità di poteri propri esclusivamente della società del gruppo titolare del marchio”, senza, tuttavia, considerare che, come si evince dall’art. 19 c.p.i., la società capogruppo può essere titolare di un marchio utilizzato dalle diverse società del gruppo e che, pertanto, “le imprese del gruppo”, pur non essendo formalmente Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 intestatarie del marchio, possono però agire a sua tutela, per effetto dell’esistenza di una c.d. licenza implicita, “proprio in virtù della loro appartenenza al gruppo cui fa capo la titolare del marchio”, specie se, come nel caso in esame, si tratta dell’unica società del gruppo iscritta nel ruolo degli agenti di affare in mediazione e svolge attività di intermediazione per la vendita degli immobili di tutte le società del gruppo. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, invocando l’applicazione dell’art. 122-bis c.p.i. e lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 122-bis del d.lgs. n. 30/2005, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul rilievo che l’art. 122 bis c.p.i., che regola la questione della legittimazione all’azione di contraffazione da parte del licenziatario di un marchio d’impresa “non contiene alcun riferimento al licenziatarionon esclusivista, che secondo la tesi prevalente in dottrina, salva la presenza di clausole contrattuali che chiariscano pattiziamente il profilo, è privo, al pari di altri soggetti che fanno uso del marchio, quali il franchisee ed il distributore, di legittimazione a far valere la contraffazione …”, senza, tuttavia, considerare che tale norma, al momento dell’introduzione del giudizio, non era stata ancora emanata e che, in ogni caso, tale norma consente al licenziatario di intervenire nell’azione di contraffazione introdotta dal titolare del marchio per ottenere, come aveva chiesto la Piperno case s.r.l., il risarcimento dei danni. 4.4. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo. 4.5. La ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l’attrice non avesse dimostrato in giudizio l’esistenza di un gruppo societario del quale la stessa facesse parte. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, sianostati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 del 2017).Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.6. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove documentali prodotte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di tuteladel marchio proposta dalla stessa e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che, nel caso in esame, non era stata dimostrata la sussistenza di “un rapporto di controllo tra la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha ritenuto di individuare quale capogruppo titolare del marchio, e la [OSCURATO:PERSONA]…”, non essendo, infatti, emerso “dalle visure Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 camerali in atti … che [OSCURATO:PERSONA] sia controllata da [OSCURATO:PERSONA] o che entrambe siano controllate da un stessa società o persona fisica” mentre “sono differenti … anche gli organi amministrativi delle società” visto che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]” e che “l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]”. 4.7. Ed una volta escluso - come la corte d ’ appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: cfr., di recente, Cass. n. 7930 del 2023) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.)- che “ [OSCURATO:PERSONA] sia controllata da [OSCURATO:PERSONA] o che entrambe siano controllate da un stessa società o persona fisica”, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione degli artt. 2359 e 2497 sexies c.c. , la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l’esclusione dell’appartenenza (che pure la stessa aveva dedotto, non importa se a torto o a ragione, quale fatto costitutivo della propria legittimazione all’azione di tutela del Ric. 2022n.14290 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 marchio) della società attrice ad un gruppo societario del quale fosse capogruppo la società titolare del marchio. 5. Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e sono liquidate in dispositivo: devono essere, invece, compensate per intero nei rapporti tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonalee la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] R.E. le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, compensandole nei rapporti tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 30375/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris