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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02689/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza deliberata il 13.6.2018 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di condanna alle pene di giustizia principali ed accessorie nei confronti dell'imputato nella sua qualità di amministratore della srl [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'articolo 216, comma 1, n. 1 e 2 e dall'articolo 223, comma 1, r.d. 267/42 in relazione a fatti di bancarotta distrattiva di risorse finanziarie e beni strumentali e per bancarotta documentale per omessa tenuta dei libri e scritture contabili.

Sentenza di fallimento del 11.6.2008 1.Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando con il primo motivo la violazione dell'ad 548/3 cpp, poiché l'imputato dichiarato contumace in entrambi i giudizi di merito ed in assenza di decreto di irreperibilità, non aveva ricevuto l'avviso di estratto contumaciale della sentenza di primo grado, in violazione della disposizione suindicata nella formulazione ante legge 67/2014. 2.Con il secondo motivo ci si è doluti della illogicità della motivazione riguardo alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.0sserva il Collegio che occorre rilevare d'ufficio l'illlegalità delle pene accessorie fallimentari, che sono state determinate e confermate nelle sentenze di merito nella misura fissa di dieci anni, essendo quella di appello antecedente alla pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018.

Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto.

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 2.La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili questioni che è necessario affrontare e risolvere ai fini dell'emissione di una pronunzia definitiva e, per tale ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

In proposito SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/200C) ) Rv. 216239 - Tuzzolino, in tema di cosa giudicata e prescrizione, ha affermato il principio - costantemente seguito fino ad oggi da una pluralità di pronunzie - secondo il quale la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli, e non sui punti di essa; questi ultimi possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.

Pertanto, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

In senso conforme ex multis le recenti Sez. 5, Sentenza n. 46513 del 14/07/2014 Ud. (dep. 11/11/2014 )Rv. 261036;Sez. 6, Sentenz a n. 58095 del 30/11/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 )Rv. 271965.Sez. 3, Sentenza n. 40452 del 5/06/2018 Ud. (dep. 12/09/2018 )Rv. 275253;Sez. 4,Sentenza n. 114 del 28/11/2018 Ud.dep 03/01/2019, Rv. 274828.

Nel caso in esame, in considerazione dell'epoca del commesso reato - 11.6.2008 - i suindicati principi sono in rilievo al fine della constatazione della prescrizione ed i delitti risultano prescritti - in assenza di cause di sospensione - nel termine di 12 anni e sei mesi e, quindi, alla data del 11.12.2020. 3.Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata - come quelli denunziati col ricorso di cui si discute - né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

Si è, altresì, chiarito che in tal caso l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez.

U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511).Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elementi che consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinti per intervenuta prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Deciso 5.11.2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S beone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza deliberata il 13.6.2018 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di condanna alle pene di giustizia principali ed accessorie nei confronti dell'imputato nella sua qualità di amministratore della srl [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'articolo 216, comma 1, n. 1 e 2 e dall'articolo 223, comma 1, r.d. 267/42 in relazione a fatti di bancarotta distrattiva di risorse finanziarie e beni strumentali e per bancarotta documentale per omessa tenuta dei libri e scritture contabili. Sentenza di fallimento del 11.6.2008 1.Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando con il primo motivo la violazione dell'ad 548/3 cpp, poiché l'imputato dichiarato contumace in entrambi i giudizi di merito ed in assenza di decreto di irreperibilità, non aveva ricevuto l'avviso di estratto contumaciale della sentenza di primo grado, in violazione della disposizione suindicata nella formulazione ante legge 67/2014. 2.Con il secondo motivo ci si è doluti della illogicità della motivazione riguardo alla negatoria delle circostanze attenuanti generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.0sserva il Collegio che occorre rilevare d'ufficio l'illlegalità delle pene accessorie fallimentari, che sono state determinate e confermate nelle sentenze di merito nella misura fissa di dieci anni, essendo quella di appello antecedente alla pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018. Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 2.La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili questioni che è necessario affrontare e risolvere ai fini dell'emissione di una pronunzia definitiva e, per tale ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. In proposito SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/200C) ) Rv. 216239 - Tuzzolino, in tema di cosa giudicata e prescrizione, ha affermato il principio - costantemente seguito fino ad oggi da una pluralità di pronunzie - secondo il quale la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli, e non sui punti di essa; questi ultimi possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Pertanto, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. In senso conforme ex multis le recenti Sez. 5, Sentenza n. 46513 del 14/07/2014 Ud. (dep. 11/11/2014 )Rv. 261036;Sez. 6, Sentenz a n. 58095 del 30/11/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 )Rv. 271965.Sez. 3, Sentenza n. 40452 del 5/06/2018 Ud. (dep. 12/09/2018 )Rv. 275253;Sez. 4,Sentenza n. 114 del 28/11/2018 Ud.dep 03/01/2019, Rv. 274828. Nel caso in esame, in considerazione dell'epoca del commesso reato - 11.6.2008 - i suindicati principi sono in rilievo al fine della constatazione della prescrizione ed i delitti risultano prescritti - in assenza di cause di sospensione - nel termine di 12 anni e sei mesi e, quindi, alla data del 11.12.2020. 3.Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata - come quelli denunziati col ricorso di cui si discute - né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Si è, altresì, chiarito che in tal caso l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511).Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elementi che consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinti per intervenuta prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Deciso 5.11.2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S beone LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA]
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