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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 28756/2026

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osti da: Procuratore Della Repubblica presso II Tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.O.I. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE di Foggia resa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o in subordine rigettarli, riportandosi alle memorie trasmesse in precedenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di esercizio abusivo della professione di medico oculista per la ritenuta non sussistenza del fatto.In particolare, secondo l'accusa, l'imputato, in qualità di ottico optometrista, avrebbe misurato ad un cliente, tramite un "tonometro a soffio", la pressione intraoculare rilasciando, all'esito, una diagnosi.

Condotta, questa, che, ad avviso del Giudice del merito, non integrerebbe il reato in contestazione quanto alla attività di misurazione, perché realizzata tramite uno strumento non invasivo né pericoloso; e che, per il resto, sarebbe stata smentita dalle acquisizioni probatorie - in particolare, le dichiarazioni rese dal soggetto sottoposto al controllo - perché luso si sarebbe limitato a consegnare al cliente l'esito cartaceo della verifica operata dal tononnetro, invitandolo a contattare l'oculista con la quale collaborava per una visita più completa da effettuare sulla base del dato offerto dal dispositivo utilizzato.

2. Interpongono ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nonché la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] (S.O.I.).

I motivi di ricorso proposti dalle due impugnazioni sono sostanzialmente sovrapponibili e ciò ne consente una rappresentazione unitaria.

Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la misurazione della pressione oculare realizzata tramite un "tonometro a soffio", attività consentita agli ottici optometristi, facendo leva unicamente sulle dichiarazioni della teste Restivo e dunque in forza di valutazioni di ordine tecnico rassegnate nel corso della relativa deposizione, peraltro smentite dalla stessa dichiarante (allorquando, su sollecitazione della difesa di parte civile, ebbe a consultare le note ministeriali acquisite agli atti, per poi confermare che il tonometro è uno strumento medico diagnostico), ma anche trascurando di considerare i dati normativi offerti dall'accusa e implementati dalle indicazioni difensive della parte civile, dai quali emergerebbe la natura di dispositivo medico e diagnostico di qualsivoglia tonometro il cui utilizzo sarebbe consentito esclusivamente ai medici oculisti.

Si sostiene, ancora, la preternnissione delle stesse dichiarazioni del cliente sottoposto al controllo, dal cui tenore integrale emergerebbe la diagnosi operata dall'imputato all'esito della visita, avendo lo stesso attestato che la pressione oculare doveva ritenersi ottima.

3. La difesa dell'imputato ha contestato l'assunto sotteso ai due ricorsi con le memorie trasmesse in data 9 e 16 marzo 2026, concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza dei rilievi. [OSCURATO:PERSONA]

21. I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti per una pluralità di ragioni concorrenti.

2. Va preliminarmente disattesa la deduzione difensiva concernente il preteso difetto di procura, che, secondo la prospettazione dell'imputato, avrebbe inficiato la rappresentanza processuale della parte civile ricorrente.

Tale rilievo risulta, infatti, apertamente smentito dal contenuto del ricorso, sottoscritto in calce dal legale rappresentante della società ricorrente.

3. Superato tale profilo, la decisione impugnata si rivela fondata su un'impostazione di fondo non corretta in diritto, destinata a riflettersi sulle successive valutazioni probatorie, peraltro connotate anche da travisamento della prova, pure nella forma omissiva.

4. Occorre premettere, in diritto, che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 40745 del 23/06/2016, Rv. 267959; Sez. 6, n. 26609 del 29/04/2009, P.v. 244467; Sez. 6, n. 35101 del 24/06/2003, Rv. 226598), l'attività optometrica consiste nella misurazione della vista, anche mediante l'impiego di strumenti più o meno sofisticati, nonché nella individuazione, caso per caso, delle lenti eventualmente necessarie alla correzione dello specifico difetto visivo.

Si tratta, all'evidenza, di attività estranee all'ambito propriamente curativo, riservato al medico oculista.

Deve, infatti, ritenersi, alla luce dei principi generali, che l'optometrista non possa in alcun caso esercitare la propria attività in presenza di patologie oculari propriamente dette, e non di mere disfunzioni della funzione visiva, né quando il suo intervento possa determinare pregiudizi personali, diretti o indiretti, in danno del cliente.

La sfera di attività professionalmente consentita all'optometrista deve, dunque, essere ricostruita in coerenza con la previa individuazione, in positivo, dell'attività riservata al medico oculista.

Solo all'esito di tale ricognizione può essere valutata l'eventuale invasione, da parte dell'imputato, dell'ambito professionale riservato, unica circostanza idonea a integrare il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice contestata.

Ne consegue che deve certamente escludersi la configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista con riferimento alla condotta dell'optometrista che si limiti a misurare la refrazione, valutare funzioni visive non cliniche, applicare e fornire lenti e ausili ottici, ovvero svolgere attività di educazione visiva non terapeutica.

Per converso, l'ipotesi delittuosa in contestazione deve ritenersi integrata quando la prestazione si risolva in valutazioni di carattere diagnostico o in indicazioni di matrice terapeutica, dirette 3non già a rimediare a mere disfunzioni della funzione visiva, bensì a fronteggiare una vera e propria patologia.

5. Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che l'assunto posto a fondamento dell'assoluzione pronunciata con la sentenza impugnata si incentra essenzialmente sulla natura non invasiva dello strumento utilizzato nel caso di specie — un "tonometro a soffio" — nonché sulla meccanica automaticità del risultato restituito dallo strumento in ordine alla pressione intraoculare oggetto della specifica indagine, indipendentemente dalla perizia del soggetto che si avvale del predetto mezzo tecnico.

Si tratta di profili che i due ricorsi non pongono in discussione, sicché può coerentemente affermarsi che il tonometro in questione è estraneo a rischi per il soggetto che vi si sottopone e che il relativo funzionamento non presuppone, in ragione dell'estrema semplicità della sua applicazione, specifiche competenze tecniche dell'operatore.

6. Tali conclusioni, tuttavia, non assumono decisiva rilevanza rispetto alla verifica della configurabilità del reato contestato.

L'indagine richiesta attiene, piuttosto, al significato ontologico dell'accertamento realizzato mediante lo strumento in questione, e cioè alla sua eventuale funzionalità rispetto alla rilevazione di parametri clinici finalizzati alla diagnosi di specifiche patologie oculari; attività, questa, che, ove sussistente, rientra nell'ambito esclusivo delle competenze professionali del medico oculista.

Sotto tale profilo, la valutazione del giudice dì merito risulta integralmente carente.

Le dichiarazioni della teste Restivo — medico oculista che collaborava con l'imputato, ma assente al momento della condotta oggetto di giudizio, unicamente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] — sulle quali la sentenza assolutoria appare imperniata, si risolvono essenzialmente nella ribadita non invasività dello strumento, aspetto, come già rilevato, non decisivo ai fini della soluzione della questione giuridica posta.

Di contro, il giudice avrebbe dovuto precisare — ed eventualmente escludere — la natura e la funzionalità diagnostica dello strumento applicato all'utente, nonché del risultato da esso restituito all'operatore.

Tale verifica avrebbe dovuto essere svolta alla luce delle stesse dichiarazioni della teste Restivo, nella parte riportata tra virgolette nel corpo del ricorso della parte civile, che la sentenza ha omesso di considerare; nonché in considerazione della documentazione di matrice ministeriale acquisita agli atti, parimenti richiamata nel ricorso e rimasta priva di qualsivoglia scrutinio valutativo.

47. Ne deriva, in definitiva, un quadro motivazionale all'evidenza inappagante.

Ai fini dell'accertamento della configurabilità, ovvero della esclusione, della Ipotizzata violazione dell'art. 348 cod. pen., occorreva infatti verificare: - se il "tonometro a soffio" costituisca o meno un presidio medico, alla luce delle relative classificazioni formali, ove presenti e utili all'indagine da compiere; - se detto strumento si inserisca in un quadro diagnostico funzionale al possibile disvelamento di determinate e specifiche patologie; - se, con riguardo a tale ultimo profilo, la valutazione dell'esito finale dei controllo restituito dallo strumento presupponga conoscenze proprie, in via esclusiva, della professione medico-oculistica, da ritenersi essenziali rispetto alla necessità di procedere a ulteriori e più approfonditi esami cimici, dei quali tale accertamento iniziale costituisca, secondo l'ordinaria prassi diagnostica, il punto di partenza.

Si tratta di verifiche che il giudice di merito ha del tutto omesso di compiere e che impongono, alla luce delle superiori indicazioni dì principio, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

8. Alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità provvederà il giudice del rinvio all'esito del relativo giudizio.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: Procuratore Della Repubblica presso II Tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.O.I. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE di Foggia resa nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o in subordine rigettarli, riportandosi alle memorie trasmesse in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di esercizio abusivo della professione di medico oculista per la ritenuta non sussistenza del fatto.In particolare, secondo l'accusa, l'imputato, in qualità di ottico optometrista, avrebbe misurato ad un cliente, tramite un "tonometro a soffio", la pressione intraoculare rilasciando, all'esito, una diagnosi. Condotta, questa, che, ad avviso del Giudice del merito, non integrerebbe il reato in contestazione quanto alla attività di misurazione, perché realizzata tramite uno strumento non invasivo né pericoloso; e che, per il resto, sarebbe stata smentita dalle acquisizioni probatorie - in particolare, le dichiarazioni rese dal soggetto sottoposto al controllo - perché luso si sarebbe limitato a consegnare al cliente l'esito cartaceo della verifica operata dal tononnetro, invitandolo a contattare l'oculista con la quale collaborava per una visita più completa da effettuare sulla base del dato offerto dal dispositivo utilizzato. 2. Interpongono ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nonché la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] (S.O.I.). I motivi di ricorso proposti dalle due impugnazioni sono sostanzialmente sovrapponibili e ciò ne consente una rappresentazione unitaria. Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la misurazione della pressione oculare realizzata tramite un "tonometro a soffio", attività consentita agli ottici optometristi, facendo leva unicamente sulle dichiarazioni della teste Restivo e dunque in forza di valutazioni di ordine tecnico rassegnate nel corso della relativa deposizione, peraltro smentite dalla stessa dichiarante (allorquando, su sollecitazione della difesa di parte civile, ebbe a consultare le note ministeriali acquisite agli atti, per poi confermare che il tonometro è uno strumento medico diagnostico), ma anche trascurando di considerare i dati normativi offerti dall'accusa e implementati dalle indicazioni difensive della parte civile, dai quali emergerebbe la natura di dispositivo medico e diagnostico di qualsivoglia tonometro il cui utilizzo sarebbe consentito esclusivamente ai medici oculisti. Si sostiene, ancora, la preternnissione delle stesse dichiarazioni del cliente sottoposto al controllo, dal cui tenore integrale emergerebbe la diagnosi operata dall'imputato all'esito della visita, avendo lo stesso attestato che la pressione oculare doveva ritenersi ottima. 3. La difesa dell'imputato ha contestato l'assunto sotteso ai due ricorsi con le memorie trasmesse in data 9 e 16 marzo 2026, concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza dei rilievi. [OSCURATO:PERSONA] 21. I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti per una pluralità di ragioni concorrenti. 2. Va preliminarmente disattesa la deduzione difensiva concernente il preteso difetto di procura, che, secondo la prospettazione dell'imputato, avrebbe inficiato la rappresentanza processuale della parte civile ricorrente. Tale rilievo risulta, infatti, apertamente smentito dal contenuto del ricorso, sottoscritto in calce dal legale rappresentante della società ricorrente. 3. Superato tale profilo, la decisione impugnata si rivela fondata su un'impostazione di fondo non corretta in diritto, destinata a riflettersi sulle successive valutazioni probatorie, peraltro connotate anche da travisamento della prova, pure nella forma omissiva. 4. Occorre premettere, in diritto, che, secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 40745 del 23/06/2016, Rv. 267959; Sez. 6, n. 26609 del 29/04/2009, P.v. 244467; Sez. 6, n. 35101 del 24/06/2003, Rv. 226598), l'attività optometrica consiste nella misurazione della vista, anche mediante l'impiego di strumenti più o meno sofisticati, nonché nella individuazione, caso per caso, delle lenti eventualmente necessarie alla correzione dello specifico difetto visivo. Si tratta, all'evidenza, di attività estranee all'ambito propriamente curativo, riservato al medico oculista. Deve, infatti, ritenersi, alla luce dei principi generali, che l'optometrista non possa in alcun caso esercitare la propria attività in presenza di patologie oculari propriamente dette, e non di mere disfunzioni della funzione visiva, né quando il suo intervento possa determinare pregiudizi personali, diretti o indiretti, in danno del cliente. La sfera di attività professionalmente consentita all'optometrista deve, dunque, essere ricostruita in coerenza con la previa individuazione, in positivo, dell'attività riservata al medico oculista. Solo all'esito di tale ricognizione può essere valutata l'eventuale invasione, da parte dell'imputato, dell'ambito professionale riservato, unica circostanza idonea a integrare il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice contestata. Ne consegue che deve certamente escludersi la configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista con riferimento alla condotta dell'optometrista che si limiti a misurare la refrazione, valutare funzioni visive non cliniche, applicare e fornire lenti e ausili ottici, ovvero svolgere attività di educazione visiva non terapeutica. Per converso, l'ipotesi delittuosa in contestazione deve ritenersi integrata quando la prestazione si risolva in valutazioni di carattere diagnostico o in indicazioni di matrice terapeutica, dirette 3non già a rimediare a mere disfunzioni della funzione visiva, bensì a fronteggiare una vera e propria patologia. 5. Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che l'assunto posto a fondamento dell'assoluzione pronunciata con la sentenza impugnata si incentra essenzialmente sulla natura non invasiva dello strumento utilizzato nel caso di specie — un "tonometro a soffio" — nonché sulla meccanica automaticità del risultato restituito dallo strumento in ordine alla pressione intraoculare oggetto della specifica indagine, indipendentemente dalla perizia del soggetto che si avvale del predetto mezzo tecnico. Si tratta di profili che i due ricorsi non pongono in discussione, sicché può coerentemente affermarsi che il tonometro in questione è estraneo a rischi per il soggetto che vi si sottopone e che il relativo funzionamento non presuppone, in ragione dell'estrema semplicità della sua applicazione, specifiche competenze tecniche dell'operatore. 6. Tali conclusioni, tuttavia, non assumono decisiva rilevanza rispetto alla verifica della configurabilità del reato contestato. L'indagine richiesta attiene, piuttosto, al significato ontologico dell'accertamento realizzato mediante lo strumento in questione, e cioè alla sua eventuale funzionalità rispetto alla rilevazione di parametri clinici finalizzati alla diagnosi di specifiche patologie oculari; attività, questa, che, ove sussistente, rientra nell'ambito esclusivo delle competenze professionali del medico oculista. Sotto tale profilo, la valutazione del giudice dì merito risulta integralmente carente. Le dichiarazioni della teste Restivo — medico oculista che collaborava con l'imputato, ma assente al momento della condotta oggetto di giudizio, unicamente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] — sulle quali la sentenza assolutoria appare imperniata, si risolvono essenzialmente nella ribadita non invasività dello strumento, aspetto, come già rilevato, non decisivo ai fini della soluzione della questione giuridica posta. Di contro, il giudice avrebbe dovuto precisare — ed eventualmente escludere — la natura e la funzionalità diagnostica dello strumento applicato all'utente, nonché del risultato da esso restituito all'operatore. Tale verifica avrebbe dovuto essere svolta alla luce delle stesse dichiarazioni della teste Restivo, nella parte riportata tra virgolette nel corpo del ricorso della parte civile, che la sentenza ha omesso di considerare; nonché in considerazione della documentazione di matrice ministeriale acquisita agli atti, parimenti richiamata nel ricorso e rimasta priva di qualsivoglia scrutinio valutativo. 47. Ne deriva, in definitiva, un quadro motivazionale all'evidenza inappagante. Ai fini dell'accertamento della configurabilità, ovvero della esclusione, della Ipotizzata violazione dell'art. 348 cod. pen., occorreva infatti verificare: - se il "tonometro a soffio" costituisca o meno un presidio medico, alla luce delle relative classificazioni formali, ove presenti e utili all'indagine da compiere; - se detto strumento si inserisca in un quadro diagnostico funzionale al possibile disvelamento di determinate e specifiche patologie; - se, con riguardo a tale ultimo profilo, la valutazione dell'esito finale dei controllo restituito dallo strumento presupponga conoscenze proprie, in via esclusiva, della professione medico-oculistica, da ritenersi essenziali rispetto alla necessità di procedere a ulteriori e più approfonditi esami cimici, dei quali tale accertamento iniziale costituisca, secondo l'ordinaria prassi diagnostica, il punto di partenza. Si tratta di verifiche che il giudice di merito ha del tutto omesso di compiere e che impongono, alla luce delle superiori indicazioni dì principio, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 8. Alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità provvederà il giudice del rinvio all'esito del relativo giudizio. P.Q.M P.Q.M
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