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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 1974

Cassazione n. 41302/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il suo accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi al ricorso ed ai motivi nuovi ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di aver, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Napoli il 25 settembre 1996.

Con sentenza in data 17 dicembre 2020 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 10 luglio 2019 della Corte di assise di Napoli che aveva ritenuto gli imputati colpevoli del reato ascritto, condannandoli, ciascuno, alla pena dell'ergastolo.

La dinamica del fatto era stata accertata sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], automobilista di passaggio, che aveva notato, verso le ore 19.50, una motocicletta, con due persone a bordo, affiancare un'auto ferma sul lato destro della carreggiata e il passeggero della moto sparare diversi colpi di arma da fuoco contro la persona che si trovava nell'auto.

A bordo del veicolo veniva quindi rinvenuto il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di semilibertà, che era, evidentemente, sulla via del rientro nel carcere di Secondigliano, distante circa 200 metri.

Il movente del delitto è stato accertato sulla base di dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia.

In particolare, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che la vittima era soggetto intraneo al clan Bellofiore-Sebastiano, operante in Pozzuoli, ed era venuto in contrasto con i vertici del gruppo per questioni relative alla ripartizione dei proventi di estorsione, tanto che era giunto a schiaffeggiare il figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva, dunque, deciso l'eliminazione.

L'esecuzione del delitto era stata compiuta in Seconcligliano, profittando dei vincoli di orario cui era tenuta la vittima, detenuto in regime di semilibertà, ed era stata affidata a uomini del clan Licciardi, egemone in quel territorio.

In particolare, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver favorito l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Sacco, gruppo che era emanazione del clan Licciardi, incontro nel corso del quale il primo aveva chiesto al secondo l'esecuzione dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] era stata indicata l'auto della vittima e quindi il Morra aveva organizzato l'agguato con l'ausilio di uomini del suo gruppo.

La prova specifica a carico degli imputati era stata fondata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo aveva riferito di essere giunto sul luogo del fatto assieme a [OSCURATO:PERSONA], e di aver lì trovato [OSCURATO:PERSONA], fermo in auto, e la coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo di motocicletta; [OSCURATO:PERSONA] aveva preso posto in auto assieme al [OSCURATO:PERSONA]; quando era sopraggiunta l'auto golf della vittima, che si era fermato sulla destra poco più avanti, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto un cenno all'equipaggio della moto, che aveva affiancato la golf, sparando diversi colpi di arma da fuoco che avevano attinto l'unica persona presente a bordo.

Analoghe circostanze erano state riferite da [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di essere stato il passeggero della moto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e di aver sparato contro la vittima.

2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di accusa.

Innanzitutto, la sentenza impugnata non aveva dato conto dei motivi di gravame dedotti dall'atto di impugnazione dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva sostenuto, in violazione della regola di giudizio secondo la quale può essere pronunciata condanna solo se la responsabilità dell'imputato è ritenuta al di là di ogni ragionevole dubbio, che la difesa non aveva prospettato una ricostruzione del fatto alternativa a quella accertata dal primo giudice.

Il secondo giudice ha ampiamente richiamato, anche testualmente, la motivazione della sentenza di primo grado, senza un effettivo confronto con i motivi di appello proposti dalla difesa.

L'atto di impugnazione aveva devoluto la cognizione sul punto concernente l'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, delle quali erano state evidenziate le reciproche contraddizioni, relative sia alla fase organizzativa che a quella esecutiva, tali da far ritenere le accuse non convergenti tra loro.

E in ordine a tale censura la sentenza di appello non aveva dato risposta.

Era stato evidenziato, inoltre, un importante contrasto, in .ordine alla consegna dell'arma utilizzata per l'omicidio, tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], attivo anche nella fase organizzativa, rendeva inverosimile il coinvolgimento nella fase esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che [OSCURATO:PERSONA] non accusa, che risulterebbe aver assunto un ruolo del tutto superfluo.

Argomenti cui il secondo giudice non aveva dato risposta, limitandosi a riprodurre il testo della sentenza di primo grado.I due collaboratori di giustizia avevano reso versioni del fatto tra loro contrastanti, ed anche divergenti rispetto a quanto dichiarato da altri collaboratori.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla circostanza aggravante della premeditazione.

La sentenza di appello, sul punto, si era limitata a brevi e generiche considerazioni che non avevano dato risposta alle questioni dedotte dall'atto di appello.

2.2. [OSCURATO:PERSONA].

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato distinti atti di impugnazione.

2.2.1. Atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla valutazione di attendibilità dei chiamanti in correità.

La sentenza di appello, che si era limitata a riprodurre il contenuto della decisione di primo grado e à rilevare, del tutto illogicamente, che la difesa non aveva prospettato una ricostruzione alternativa del fatto, non aveva risposto alle specifiche doglianze che erano state proposte con l'atto di appello in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti in correità, in altri processi già ritenuti non attendibili; alla attendibilità del narrato, a fronte delle plurirne divergenze tra i due chiamanti; all'incertezza dell'individuazione del ricorrente come il soggetto accusato dai collaboratori, essendo emerso che vi era un omonimo del ricorrente pure coinvolto in reati attribuiti al clan Sacco e che vi era altro soggetto, intraneo al clan Sacco, che aveva il medesimo soprannome ("Tyson") del ricorrente; alla credibilità, rispetto alla tempistica dell'inizio della collaborazione, e all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva negato il proprio coinvolgimento nel fatto ed aveva inteso riferire quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, ed aveva compiuto dichiarazioni generiche e rimaste prive di riscontri; alla diretta smentita delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva riferito che la vittima era intento ad assumere stupefacente, di cui nell'auto gli inquirenti non avevano trovato traccia alcuna; all'assenza di riscontri individualizzanti nel narrato degli altri collaboratori; alla diversa descrizione del fatto data dal testimone Canfora che aveva riferito di aver assistito a ben sette colpi di pistola all'indirizzo della vittima.Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 576 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio relativo alla circostanza aggravante della premeditazione.

Il secondo giudizio, sul punto, aveva valorizzato il tempo necessario per l'appostamento in attesa dell'arrivo della vittima, ma non l'aveva quantificato, né è stato accertato il momento in cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto nel progetto delittuoso.

Con il terzo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 e difetto di motivazione del giudizio relativo all'applicazione della relativa circostanza aggravante.

La sentenza di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante sotto il duplice profilo che, a norma di legge, in via alternativa la integra, ma di tale giudizio non ha dato giustificazione, limitandosi a rilevare che la decisione omicidiaria era stata condivisa da due clan di stampo camorristico e ragioni di "epurazione interna".

Con il quarto motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

Il mero riferimento alla gravità del fatto è insufficiente a dare contezza delle ragioni della decisione sul punto, in quanto non vengono considerati gli elementi relativi al parametro relativo alla capacità a delinquere del reo.

2.2.2. Atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla attendibilità delle chiamate in correità.

La sentenza di appello si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione.

In ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti in correità, tema che la difesa aveva posto evidenziando le negative valutazioni espresse in altri giudizi, la sentenza di appello ha risposto con motivazione che confonde il tema posto con quello, ben distinto, dell'attendibilità della chiamata, così lasciando senza risposta le doglianze della difesa.

Con specifico riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], erano stati dedotti specifici rilievi critici in ordine ai problemi psichici del collaboratore, al contenuto confuso delle propalazioni, alla progressività delle accuse.

In ordine alla prova dell'individuazione del ricorrente .come il soggetto destinatario delle accuse dei due collaboratori, prova in relazione alla quale vi erano plurimi profili di dubbio, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare quanto già dedotto dalla sentenza di primo grado, senza alcuna critica rispetto alle censure svolte con l'atto di appello.

Il secondo giudice non aveva dato una reale risposta al rilievo secondo il quale [OSCURATO:PERSONA], in realtà, era un chiamante in reità de relato da [OSCURATO:PERSONA], soggetto deceduto, ed era caduto in numerose contraddizioni, rilievi che avrebbero dovuto condurre a un giudizio di non attendibilità.

I due accusatori, poi, erano in contraddizione reciproc:a sia in ordine al contesto del conferimento del mandato, sia in ordine all'orario del fatto che al colore dell'auto a bordo della quale si erano appostati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il loro narrato, poi, aveva trovato smentita anche dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Ciro e Francesco, e, quanto alle modalità del fatto, anche dal teste Canfora.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione.

Con riguardo al primo profilo la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la personalità del reo, ritenendo la gravità del fatto di per sé ostativa al riconoscimento dell'attenuante.

Quanto alla premeditazione, l'accertamento relativo all'esecuzione mediante appostamento è frutto di travisamento delle prove, non risultando che vi fosse stato.

Inoltre, il ricorrente sarebbe stato coinvolto in corso d'opera e non aveva possibilità di recesso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, complessivamente considerati, sono infondati e vanno perciò respinti.

1. Il principale motivo di ricorso per entrambe le posizioni dei ricorrenti riguarda la motivazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1.

Si deve premettere che le sentenze di merito sono tra loro conformi sia nella decisione che nei giudizi concernenti i diversi punti della decisione.

Il sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità avrà ad oggetto, dunque, la motivazione integrata delle sentenze di merito in relazione a ciascun punto rispetto al quale venga denunciata carenza motivazionale, nei limiti entro i quali il controllo sulla motivazione è consentito nella presente sede.

Il controllo sulla motivazione è limitato, secondo la disposizione di cui all'art. 606, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., ai casi di "mancanza, contraddittorietà o di manifesta illogicità ..." che risultino "dal testo del provvedimento impugnato" o " da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", senza che, nel giudizio di legittimità, da una parte, il ricorrente possa valorizzare direttamente il compendio probatorio né il giudice, dall'altra, controllare ed emendare il merito degli accertamenti compiuti (Sez. 1, n. 5718/2014 del 19/12/2013, Mondi', Rv. 259409; Sez. 6, 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Si deve precisare che, ai fini del controllo sulla effettività e congruenza logica della motivazione, viene in rilievo la giustificazione data dal giudice anche in relazione a singoli punti della decisione, ma non anche quella che riguarda singoli aspetti od argomenti valorizzati all'interno di un più ampio passaggio motivazionale, a meno che non si tratti di incongruenze che vanno ad incidere sulla tenuta logica della complessiva motivazione relativa a un determinato punto della decisione.

1.2. Come rilevato, la fondamentale censura motivazionale riguarda il punto della decisione concernente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai co-imputati, separatamente giudicati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione di questa prova dichiarativa è sottoposta alla regola legale dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede la presenza di riscontri esterni che ne diano conferma.

La giurisprudenza ha aggiunto che anche la valutazione di attendibilità della prova dichiarativa deve essere, rispetto alla testimonianza di chi sia estraneo al fatto e ai soggetti accusati, rafforzata, nel senso che va compiuta una seria verifica della soggettiva credibilità del dichiarante e della attendibilità della dichiarazione.

Assumono rilievo, dunque, tre aspetti che vengono variamente denominati sotto il profilo lessicale: credibilità soggettiva ovvero attendibilità intrinseca soggettiva, attendibilità oggettiva ovvero attendibilità intrinseca oggettiva, attendibilità estrinseca ovvero riscontri esterni.

Quanto al contenuto, è consolidato (Sez.

Un., n. 1653/1993 del 21.10.1992, Marino, Rv. 192465) l'orientamento che ha distinto il profilo soggettivo - inerente la persona del dichiarante, la sua personalità, i suoi rapporti con l'accusato, i motivi che l'hanno indotto alla collaborazione - da quello oggettivo - relativo al contenuto dichiarativo sotto il profilo, interno, della ricchezza di dettagli, della coerenza, precisione, spontaneità, costanza ed, esterno, della adeguatezza rispetto a quanto risulta aliunde Il terzo, necessario, elemento è costituito dai riscontri specifici dell'accusa formulata: qualsiasi elemento probatorio, anche indiretto, che, proveniendo da una fonte diversa dal dichiarante, dia conferma alla specific:a accusa mossa al soggetto incolpato.

Dunque, con riferimento al rapporto tra l'apporto dichiarativo in esame e gli elementi probatori desumibili da diverse fonti di prova, si distingue tra elementi che possono genericamente riscontrare il racconto del dichiarante, così da contribuire a fondarne un positivo giudizio di attendibilità oggettiva, ed elementi che, pur non dando prova del fatto, costituiscano una specifica conferma "esterna" dell'accusa con riferimento al soggetto incolpato.

E' stato precisato (Sez.

Un., n. 20804/2013 del 29,11.2012, Aquilina, Rv.255145) che il giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni, pur riferendosi ad aspetti distinti, va compiuto complessivamente, potendo la particolare rilevanza di taluni aspetti giustificare un complessivo giudizio positivo pur a fronte di elementi, meno significativi, di segno opposto.

La valutazione dei così detti "riscontri esterni", da una parte, può concorrere a fondare un positivo giudizio sul dichiarante e sul contenul:o dichiarativo, ma, dall'altra, deve essere condotta autonomamente, trattandosi di elemento necessariamente esterno alla fonte dichiarativa.

Sono stati indicati come criteri utili in detta valutazione la verifica circa la struttura logica del narrato, la quantità e "qualità" (nel senso di originalità) di dettagli, la coerenza fra le parti del racconto.

I due passaggi valutativi relativi alla credibilità soggettiva e la attendibilità oggettiva vanno compiuti tenendo presente l'intero compendio probatorio (Sez. 2, n. 21599 del 16.2.2009, Emmanuello, Rv. 244541; Sez. 1, n. 22633 del 5.2.2014, Pagnozzi, Rv. 262348) Inoltre, si tratta di valutazioni distinte, che concorrono a formare la valutazione circa la veridicità (corrispondenza alla realtà effettiva) delle dichiarazioni rese, e quindi, nell'ambito di tale complessivo giudizio, è possibile riconoscere. la particolare rilevanza di taluni aspetti - concernenti la valutazione circa l'attendibilità soggettiva ovvero quella intrinseca alle dichiarazioni - e ritenerla tale da compensare altri elementi di segno contrario.

Dunque, compiuta positivamente la valutazione circa la veridicità di quanto dichiarato, si deve esaminare se ricorrono altri elementi di prova, specifici in ordine al fatto e al soggetto incolpato, che confermino tale giudizio.

Innanzitutto, va rilevato che non è necessario si tratti di elementi idonei a provare il fatto (ad esempio un testimone estraneo che abbia assistito al delitto), bensì si deve trattare di elementi - esterni al dichiarante che costituiscano conferma al giudizio di veridicità delle dichiarazioni.

La scelta legislativa circa la necessità di positivi riscontri esterni rende palese che le dichiarazioni di uno stesso soggetto possono essere ritenute prova di responsabilità in ordine a determinati fatti e soggetti e non rispetto ad altri, proprio a seconda che siano o meno emersi elementi di conferma della attendibilità di ciascuna dichiarazione accusatoria.

In giurisprudenza, ora è divenuto principio consolidato (Sez.

Un., n. 36267 del 30.5.2006, Spennato, Rv. 234598) la necessità che i riscontri diano conferma in modo "individualizzante", e cioè con riferimento, congiunto, al fatto e al soggetto accusato.

1.3. Gli atti di impugnazione articolano la principale censura motivazionale in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei due menzionati collaboratori, sia sotto il profilo soggettivo che in relazione a quello oggettivo.

1.3.1. Quanto alla soggettiva credibilità, le difese evidenziano, in particolare, che sarebbero rimasti senza risposta i rilievi che riguardano le valutazioni critiche compiute, in altri processi, nei confronti dei due accusatori e e le condizioni psichiche di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, la sentenza di primo grado aveva rilevato che ad entrambi i dichiaranti, in' altri processi, era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, dato che rappresenta una positiva valutazione del loro contributo probatorio, ed avevano reso dichiarazioni anche ampiamente auto accusatorie.

Il primo giudice, inoltre, si è confrontato con altre pronunce, valorizzate dalle difese, che avevano ritenuto non attendibili i due collaboratori.

Si tratta delle sentenze relative all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado, data contezza in maniera esaustiva e completa delle valutazioni compiute dai giudici in quei procedimenti, ha concluso nel senso che non erano emersi dati che potessero giustificare una considerazione diversa da quella positiva che era stata compiuta in altri giudizi e che era pure giustificata dal contributo dato nel presente procedimento.

La Corte di assise ha esaminato anche il profilo concernente i "disturbi psichici" di [OSCURATO:PERSONA], osservando che non vi erano emergenze certificate con specifica diagnosi, bensì un profilo di personalità caratterizzata da emotività e fragilità, e segnata da una precoce istituzionalizzazione dipendente dalle gravissime vicende criminali nelle quali era stato coinvolto.

La sentenza di appello, alle pagine da 21 a 27, ha fatto proprie le considerazioni del primo giudice, ritenute adeguate anche in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello.

A fronte della chiara esplicitazione e giustificazione delle ragioni della riconosciuta affidabilità delle fonti dichiarative, le difese pretendono dalla Corte di cassazione una diversa opzione di preferenza per i giudizi negativi espressi in altri procedimenti nei riguardi dei chiamanti in correità, ossia una valutazione diretta delle fonti di prova che è preclusa al giudice di legittimità.

Quanto alle censure proposte dai ricorsi, si deve rilevare che la difesa di [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 7, 8 e 9, osserva criticamente che il secondo giudice si era limitato a richiamare, e riprodurre, la motivazione del primo giudice, aggiungendovi considerazioni adesive "di mero stile" e, in parte, contraddittorie, senza "ripercorrere gli argomenti difensivi sviluppati nell'atto di appello" e verificarne la fondatezza o meno.

Per la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 4-7, ha dato conto dei rilievi critici proposti sul tema della soggettiva credibilità dei due dichiaranti e delle risposte date dalla sentenza di primo grado, condivise dal secondo giudice, ed ha quindi dedotto che dette risposte, in realtà, non consentivano di superare le negative valutazioni che, in ciascuna delle sentenze citate, avevano riguardato i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'impugnazione del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 18-33, ha ripercorso le argomentazioni critiche proposte sul punto (anche con riguardo al profilo psichico di Selva) e le risposte date dal primo giudice, condivise dalla Corte di assise di appello.

I motivi, in parte qua, risultano, sotto diversi profili, inammissibili.

La censura proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è generica, in quanto la doglianza è limitata al rilievo secondo il quale la sentenza di appello non avrebbe esaminato i motivi di appello, ma non vengono precisati i temi rispetto ai quali . la risposta del giudice di appello sarebbe mancante.La sentenza di secondo grado ha affrontato il punto devoluto, e vi ha risposto esprimendo adesione a quanto dedotto dal primo giudice.

Motivazione per relationem consentita, che può essere censurata solo laddove risultino non affrontati temi decisivi proposti con l'atto di appello.

La necessaria specificità del motivo proposto con ricorso per cassazione esige, dunque, che vengano indicati i temi che non avrebbero avuto risposta, onere che il ricorso in esame non ha adempiuto.

I difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i distinti atti di irrpugnazione, hanno ripercorso gli argomenti già proposti e che risultano esaminati dalla sentenza di appello, la quale ha fatto propria la motivazione resa sul punto dal primo giudice.

Le doglianze del ricorrente, dunque, si riducono ad una reiterazione di deduzioni già esaminate e alla rappresentazione di dissenso rispetto alla considerazione data dai giudici del merito.

Dunque, non viene proposta una critica alla struttura della motivazione, bensì viene espresso dissenso rispetto al merito della valutazione compiuta dai giudici.

Inoltre, le difese si concentrano sulla considerazione fatta dei dati desumibili dalle sentenze che avevano, sotto diversi profili, espresso riserve o censurato i collaboratori de quibus, ma nulla rilevano in ordine alla motivazione del positivo giudizio sulla soggettiva credibilità dei due dichiaranti, motivazione che, nella dovuta considerazione complessiva, aveva tenuto conto della valenza anche confessoria delle dichiarazioni dei collaboratori e del positivo vaglio che gli stessi avevano avuto in altri processi.

1.3.2. Quanto alla oggettiva attendibilità del contenuto dichiarativo, le difese evidenziano, in particolare, che il narrato dei collaboratori Selva e Sacco risultava, a riguardo di molteplici circostanze, tra loro contraddittorio, ed era smentito anche da quanto affermato da altri dichiaranti (in particolare Ciro e [OSCURATO:PERSONA]) e da quanto oggettivamente accertato sulla scena del delitto, inoltre, l'identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto accusato dai dichiaranti La sentenza di primo grado ha motivato il positivo giudizio sull'attendibilità del narrato dei due dichiaranti, sul rilievo della spontaneità ed assenza di motivi di sospetto nella relazione personale con gli accusati, della coerenza interna del narrato, e della convergenza quanto alla descrizione del l'atto e ai ruoli dei diversi protagonisti.

Il contesto - riferito dai chiamanti in correità alle appartenenze camorristiche dei soggetti coinvolti - era stato confermato da altri dichiaranti.Il primo giudice si è confrontato anche con le divergenze narrative segnalate dalla difesa - e relative sia al momento di conferimento del mandato che alle modalità organizzative immediatamente precedenti l'esecuzione - ritenendo che esse erano, in parte, insussistenti e, in parte, spiegabili senza che ne venisse condizionato il giudizio di attendibilità dell'accusa.

Con riguardo, nello specifico, all'identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il primo giudice ha rilevato che i dichiaranti non si erano limitati a indicarne le generalità e il soprannome - dati che le difese hanno spiegato non essere individualizzanti in quanto comuni anche ad altri sodali del medesimo clan -, ma avevano compiuto riconoscimento fotografico e precisato che l'accusato era nipote di [OSCURATO:PERSONA], dati che con non consentono dubbi sull'identificazione del ricorrente come il soggetto chiamato in correità dai dichiaranti.

La sentenza di appello, nelle pagine da 28 a 30, ha c:ondiviso il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni di accusa, aggiungendo specifiche considerazioni in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse riferito di essere stato, brevemente, contattato da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli avrebbe chiesto se se la sentiva di portare ad esecuzione il mandato ricevuto, alla modalità comunicativa con la quale il "gruppo di fuoco" veniva informato sui movimenti della vittima, alla tempistica relativa alla consegna della pistola a [OSCURATO:PERSONA].

Le sentenze di merito hanno concordemente rilevato che anche [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di essersi trovato sul luogo dell'omicidio, di esserne stato informato e di essersi sincerato che [OSCURATO:PERSONA] fosse pronto all'azione, aveva effettuato una chiamata in correità diretta, avendo, anche, riferito di quanto direttamente appreso trovandosi sul luogo dell'omicidio, cui aveva assistito.

Il ricorso dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, alle pagine da 14 a 24, la mancata risposta ai rilievi critici relativi alle divergenze riscontrabili nel narrato dei due accusatori e, in ordine alla consegna dell'arma, fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, era stata dedotta la inverosimiglianza dell'accusa specifica mossa al [OSCURATO:PERSONA] a fronte del racconto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato [OSCURATO:PERSONA], detto Pollicino, come la persona che si era occupato dell'organizzazione dell'agguato e di controllare i movimenti della vittima.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, il secondo giudice ha risposto al rilievo in ordine alla ritenuta, dalla difesa, incompatibilità tra il ruolo organizzativo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], osservando che [OSCURATO:PERSONA], che era stato a contatto con [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che Pollicino aveva comunicato telefonicamente con un altro soggetto i movimenti della vittima.

E' stato dunque evidenziato che le prove sono nel senso che sulla scena del delitto vi era un soggetto - che i chiamanti in correità indicano nel [OSCURATO:PERSONA] - in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, è stata esaminata la divergenza relativa al momento del conferimento del mandato omicidiario e al momento della consegna dell'arma e il secondo giudice ha spiegato che non vi era un reale contrasto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere informato che l'omicidio era da giorni in fase di organizzazione e [OSCURATO:PERSONA] non aveva precisato in quale momento gli fosse stata consegnata l'arma.

La sentenza di appello, dunque, ha dato risposta specifica sui temi posti dalla difesa con l'atto di appello, e la doglianza posta con il ricorso si risolve nella manifestazione di dissenso rispetto alla giustificazione data dai giudici del merito.

Quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancanza di risposta sui numerosi temi posti come incidenti, negativamente sulla attendibilità degli accusatori: la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] come chiamante in reità de relato da fonte non verificabile perché deceduta, l'interesse difensivo di [OSCURATO:PERSONA], la tempistica della scelta collaborativa, le contraddizioni esistenti nei racconti dei due accusatori, le divergenze rispetto ad altri dichiaranti, le smentite desumibili dai rilievi oggettivi compiuti sul luogo del delitto.

Anche il ricorso del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] articola, alle pagine da 34 a la censura motivazionale in relazione alla mancata considerazione, nel giudizio sulla attendibilità degli accusatori, dell'imprecisione del narrato di [OSCURATO:PERSONA], della progressione delle accuse, dell'incertezza della identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] come chiamante in reità de relato; delle contraddizioni nel narrato dei chiamanti ed anche rispetto ad altri collaboratori e al teste estraneo Canfora, ed anche, infine, a dati oggettivi raccolti sulla scena dell'omicidio.

I motivi sono infondati.

Le sentenze di merito hanno motivato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminando le questioni valorizzate criticamente dalle difese, anche con specifico riguardo, come già rilevato, alla identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Gli atti di impugnazioni ripropongono le questioni già agitate nei giudizi di merito, e le censure, argomentate con richiamo diretto e testuale alle fonti di prova, si risolvono nella rappresentazione, in larga parte, del dissenso rispetto al merito della valutazione compiuta.

Con riguardo all'aspetto specifico della carente motivazione dell'esaminato punto della decisione, le doglianze sono infondate, avendo i giudici del merito, con valutazioni conformi che reciprocamente si integrano, dato compiuta motivazione del giudizio formulato.

1.3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],, da pagina 61) ha rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituivano l'unico riscontro alla chiamata in correità che [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di essere stato il passeggero della moto che aveva sparato, ha rivolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato come l'autista della moto.

In parte qua, il motivo, che argomenta l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] attingendo direttamente alle fonti di prova, si limita a evidenziare che dall'inattendibilità della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe discendere l'assenza di riscontri esterni alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], e quindi l'assenza di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA].

L'infondatezza de' i rilievi critici sulla motivazione del giudizio di attendibilità dei dichiaranti Selva e Sacco comporta l'infondatezza anche della censura in esame, che, comunque, è limitata al profilo della attendibilità della prova dichiarativa-riscontro, e non coinvolge gli aspetti relativi all'autonomia delle fonti dichiarative e al carattere individualizzante del riscontro.

2. Con il terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio che aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.).

Sul punto, la sentenza di appello, nel condividere il giudizio formulato dal primo giudice, ha rilevato che "La decisione fu presa da due clan camorristi.

La finalità fu quella di epurazione interna da parte del clan Sebastiano - Bello fiore per liberarsi di persona ritenuta ormai inaffidabile".

Il motivo di ricorso, dopo aver dato conto dei principi che presiedono all'interpretazione della fattispecie legale, ha dedotto che gli argomenti spesi dal secondo giudice non sarebbero conferenti rispetto al giudizio devoluto e quindi non potrebbero essere intesi come motivazione sul punto.

Il motivo è infondato.

Le sentenze di merito, sia nella parte specificamente dedicata alla circostanza aggravante in parola, sia nella parte relativa alla ricostruzione del contesto e del movente dell'omicidio, hanno accertato che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato deciso dal vertice del clan Bellofiore per ragioni inerenti la solidità del clan medesimo, che poteva essere incrinata dai comportamenti del sodale [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta quindi di motivo collegato direttamente al mantenimento della compagine associativa e della sua capacità operativa.

Inoltre, le sentenze hanno rilevato che l'omicidio era stato eseguito con il concorso di due clan camorristici, e, in particolare, l'esecuzione materiale era stata affidata a uomini del can egemone nel territorio di esecuzione del fatto, coerentemente con le regole della suddivisione del territorio in zone attribuite al dominio di diversi gruppi camorristici, che vi operano avvalendosi delle condizioni di assoggettamento omertoso imposte sulla comunità civile.

3. Le difese (secondo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo avvocato [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo avvocato [OSCURATO:PERSONA]) hanno impugnato, per violazione di legge e difetto di motivazione, il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

La sentenza di primo grado, sul punto ha rilevato che l'organizzazione dell'omicidio era stata di una certa complessità, avendo richiesto il coinvolgimento di un altro clan e quindi il passaggio di informazioni utili per la realizzazione dell'agguato, e, dunque, in definitiva un tempo apprezzabile durante il quale il proposito omicidiario era rimasto fermo.

Si è aggiunto, con specifico riguardo alla posizione di coloro - gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che erano stati coinvolti come componenti del gruppo esecutivo, che per essi il proposito omicidiario era stato mantenuto durante la fase di realizzazione dell'agguato e, comunque, essi avevano consapevolmente aderito ad un proposito omicidiario che sapevano essere stato mantenuto per un tempo significativo.

A fronte di motivo di appello (secondo motivo dell'appello di [OSCURATO:PERSONA]) che contestava la sussistenza sia del requisito ideologico - essendo stata di altri la decisione di uccidere - che di quello cronologico - risultando verosimile che il coinvolgimento nel progetto omicidiario fosse avvenuto solo nella stessa giornata dell'esecuzione, la sentenza di appello ha osservato che "Anche solo a voler considerare il tempo degli appostamenti nell'attesa che sopraggiungesse la vittima, è assorbente osservare che vi fu tutto il tempo per riflettere e recedere dal proposito criminoso ...".

Le difese, con i ricorsi, hanno dedotto che "non vi sono stati appostamenti" e che la fase organizzativa aveva immediatamente preceduto quella esecutiva (avvocato [OSCURATO:PERSONA], pagina 84); che non era stato accertato il momento in cui il mandato omicidiario era stato accettato né il tempo durante il quale il gruppo di fuoco era rimasto in attesa della vittima (avvocato [OSCURATO:PERSONA], pagina 19); che la sentenza di appello aveva sul punto reso motivazione solo apparente (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pagina 29).

I motivi sono generici.

Infatti, la sussistenza della circostanza aggravante è stata ritenuta sotto un duplice profilo: come stato soggettivo effettivamente assunto dai ricorrenti in ragione del tempo occorrente per l'organizzazione dell'omicidio, tempo apprezzabile durante il quale il proposito omicidiario era stato mantenuto; per estensione, in ragione della consapevole adesione data dai ricorrenti al proposito omicidiario maturato e mantenuto nel tempo da altri.

Le difese, sia con l'atto di appello che con il ricorso, hanno concentrato le censure sul giudizio relativo alla premeditazione propria dei ricorrenti, senza nulla contestare sul giudizio relativo alla adesione che essi avevano dato alla premeditazione dei mandanti.

Sul punto, invero, la sentenza di primo grado aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di estensione ai concorrenti nel reato di una circostanza aggravante.

In particolare, si è affermato che "se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena , consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, sicché la relativa aggravante va riferita anche a lui" (Sez. 1, n. 6182 del 28/04/1997, Matrone,Rv. 207997;Sez. 1, n. 12879 del 24/01/2005, Bagarella, Rv. 231124; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, Finocchiaro,Rv. 245581;Sez. 6, n. 56956 del 2 1/09/2017, Argentieri, Rv. 271952).

4. Infine, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

Con l'atto di appello il benefico era stato chiesto sul rilievo .che "un giudizio di condanna che, al di là della verità processuale accertata, lascia spazio a punti oscuri ed interrogativi irrisolti, ben possa considerarsi come una di quelle situazioni dotate di una tale rilevanza e specialità ..." da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La sentenza di appello ha confermato il diniego osservando che "né dagli atti né dalle medesime prospettazioni degli appellanti, a fronte della gravissima entità del fatto, alcuna circostanza rilevante ai sensi dell'art. 62 bis c.p." era ravvisabile. /[OSCURATO:PERSONA] atti di impugnazione articolano la censura motivazionale sul rilievo che il giudizio non avrebbe considerato, oltre alla gravità del fatto, gli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

I motivi sono infondati.

Posto che il giudice di appello non ha inteso ritenere vi sia incompatibilità tra il grave delitto di omicidio e il riconoscimento delle attenuanti generiche, bensì affermare che le caratteristiche del fatto - ampiamente illustrate nella motivazione sia con riguardo al movente e al contesto che al numero dei concorrenti - ben spiegavano la ragione per la quale non era giustificabile una riduzione della pena rispetto al parametro legale, si deve ricordare, in relazione al relativo onere motivazionale, che il giudice, tenuto a esercitare la discrezionalità che la legge gli riconosce in relazione ai criteri indicati dall'art.133 cod. pen., deve indicare le ragioni poste a fondamento del giudizio, senza confrontarsi con tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sì da consentire la verifica che la discrezionalità sia stata esercitata in relazione ai criteri legali e sull'adeguatezza logica della motivazione.

Il giudice di appello, poi, è tenuto a confrontarsi con quei dati, congrui rispetto all'elencazione dell'art. 133 cod. pen., posti dalla difesa a sostegno del motivo di gravame (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172).

Nel caso in esame, a fronte di un motivo di appello che valorizzava la ritenuta "incert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per il suo accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi al ricorso ed ai motivi nuovi ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di aver, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Napoli il 25 settembre 1996. Con sentenza in data 17 dicembre 2020 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 10 luglio 2019 della Corte di assise di Napoli che aveva ritenuto gli imputati colpevoli del reato ascritto, condannandoli, ciascuno, alla pena dell'ergastolo. La dinamica del fatto era stata accertata sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], automobilista di passaggio, che aveva notato, verso le ore 19.50, una motocicletta, con due persone a bordo, affiancare un'auto ferma sul lato destro della carreggiata e il passeggero della moto sparare diversi colpi di arma da fuoco contro la persona che si trovava nell'auto. A bordo del veicolo veniva quindi rinvenuto il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di semilibertà, che era, evidentemente, sulla via del rientro nel carcere di Secondigliano, distante circa 200 metri. Il movente del delitto è stato accertato sulla base di dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. In particolare, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che la vittima era soggetto intraneo al clan Bellofiore-Sebastiano, operante in Pozzuoli, ed era venuto in contrasto con i vertici del gruppo per questioni relative alla ripartizione dei proventi di estorsione, tanto che era giunto a schiaffeggiare il figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva, dunque, deciso l'eliminazione. L'esecuzione del delitto era stata compiuta in Seconcligliano, profittando dei vincoli di orario cui era tenuta la vittima, detenuto in regime di semilibertà, ed era stata affidata a uomini del clan Licciardi, egemone in quel territorio. In particolare, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver favorito l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Sacco, gruppo che era emanazione del clan Licciardi, incontro nel corso del quale il primo aveva chiesto al secondo l'esecuzione dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] era stata indicata l'auto della vittima e quindi il Morra aveva organizzato l'agguato con l'ausilio di uomini del suo gruppo. La prova specifica a carico degli imputati era stata fondata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo aveva riferito di essere giunto sul luogo del fatto assieme a [OSCURATO:PERSONA], e di aver lì trovato [OSCURATO:PERSONA], fermo in auto, e la coppia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo di motocicletta; [OSCURATO:PERSONA] aveva preso posto in auto assieme al [OSCURATO:PERSONA]; quando era sopraggiunta l'auto golf della vittima, che si era fermato sulla destra poco più avanti, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto un cenno all'equipaggio della moto, che aveva affiancato la golf, sparando diversi colpi di arma da fuoco che avevano attinto l'unica persona presente a bordo. Analoghe circostanze erano state riferite da [OSCURATO:PERSONA], che aveva ammesso di essere stato il passeggero della moto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e di aver sparato contro la vittima. 2. I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di accusa. Innanzitutto, la sentenza impugnata non aveva dato conto dei motivi di gravame dedotti dall'atto di impugnazione dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva sostenuto, in violazione della regola di giudizio secondo la quale può essere pronunciata condanna solo se la responsabilità dell'imputato è ritenuta al di là di ogni ragionevole dubbio, che la difesa non aveva prospettato una ricostruzione del fatto alternativa a quella accertata dal primo giudice. Il secondo giudice ha ampiamente richiamato, anche testualmente, la motivazione della sentenza di primo grado, senza un effettivo confronto con i motivi di appello proposti dalla difesa. L'atto di impugnazione aveva devoluto la cognizione sul punto concernente l'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, delle quali erano state evidenziate le reciproche contraddizioni, relative sia alla fase organizzativa che a quella esecutiva, tali da far ritenere le accuse non convergenti tra loro. E in ordine a tale censura la sentenza di appello non aveva dato risposta. Era stato evidenziato, inoltre, un importante contrasto, in .ordine alla consegna dell'arma utilizzata per l'omicidio, tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], attivo anche nella fase organizzativa, rendeva inverosimile il coinvolgimento nella fase esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che [OSCURATO:PERSONA] non accusa, che risulterebbe aver assunto un ruolo del tutto superfluo. Argomenti cui il secondo giudice non aveva dato risposta, limitandosi a riprodurre il testo della sentenza di primo grado.I due collaboratori di giustizia avevano reso versioni del fatto tra loro contrastanti, ed anche divergenti rispetto a quanto dichiarato da altri collaboratori. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla circostanza aggravante della premeditazione. La sentenza di appello, sul punto, si era limitata a brevi e generiche considerazioni che non avevano dato risposta alle questioni dedotte dall'atto di appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato distinti atti di impugnazione. 2.2.1. Atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla valutazione di attendibilità dei chiamanti in correità. La sentenza di appello, che si era limitata a riprodurre il contenuto della decisione di primo grado e à rilevare, del tutto illogicamente, che la difesa non aveva prospettato una ricostruzione alternativa del fatto, non aveva risposto alle specifiche doglianze che erano state proposte con l'atto di appello in ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti in correità, in altri processi già ritenuti non attendibili; alla attendibilità del narrato, a fronte delle plurirne divergenze tra i due chiamanti; all'incertezza dell'individuazione del ricorrente come il soggetto accusato dai collaboratori, essendo emerso che vi era un omonimo del ricorrente pure coinvolto in reati attribuiti al clan Sacco e che vi era altro soggetto, intraneo al clan Sacco, che aveva il medesimo soprannome ("Tyson") del ricorrente; alla credibilità, rispetto alla tempistica dell'inizio della collaborazione, e all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva negato il proprio coinvolgimento nel fatto ed aveva inteso riferire quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, ed aveva compiuto dichiarazioni generiche e rimaste prive di riscontri; alla diretta smentita delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva riferito che la vittima era intento ad assumere stupefacente, di cui nell'auto gli inquirenti non avevano trovato traccia alcuna; all'assenza di riscontri individualizzanti nel narrato degli altri collaboratori; alla diversa descrizione del fatto data dal testimone Canfora che aveva riferito di aver assistito a ben sette colpi di pistola all'indirizzo della vittima.Con il secondo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 576 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio relativo alla circostanza aggravante della premeditazione. Il secondo giudizio, sul punto, aveva valorizzato il tempo necessario per l'appostamento in attesa dell'arrivo della vittima, ma non l'aveva quantificato, né è stato accertato il momento in cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto nel progetto delittuoso. Con il terzo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 e difetto di motivazione del giudizio relativo all'applicazione della relativa circostanza aggravante. La sentenza di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante sotto il duplice profilo che, a norma di legge, in via alternativa la integra, ma di tale giudizio non ha dato giustificazione, limitandosi a rilevare che la decisione omicidiaria era stata condivisa da due clan di stampo camorristico e ragioni di "epurazione interna". Con il quarto motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Il mero riferimento alla gravità del fatto è insufficiente a dare contezza delle ragioni della decisione sul punto, in quanto non vengono considerati gli elementi relativi al parametro relativo alla capacità a delinquere del reo. 2.2.2. Atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla attendibilità delle chiamate in correità. La sentenza di appello si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione. In ordine alla credibilità soggettiva dei chiamanti in correità, tema che la difesa aveva posto evidenziando le negative valutazioni espresse in altri giudizi, la sentenza di appello ha risposto con motivazione che confonde il tema posto con quello, ben distinto, dell'attendibilità della chiamata, così lasciando senza risposta le doglianze della difesa. Con specifico riguardo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], erano stati dedotti specifici rilievi critici in ordine ai problemi psichici del collaboratore, al contenuto confuso delle propalazioni, alla progressività delle accuse. In ordine alla prova dell'individuazione del ricorrente .come il soggetto destinatario delle accuse dei due collaboratori, prova in relazione alla quale vi erano plurimi profili di dubbio, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare quanto già dedotto dalla sentenza di primo grado, senza alcuna critica rispetto alle censure svolte con l'atto di appello. Il secondo giudice non aveva dato una reale risposta al rilievo secondo il quale [OSCURATO:PERSONA], in realtà, era un chiamante in reità de relato da [OSCURATO:PERSONA], soggetto deceduto, ed era caduto in numerose contraddizioni, rilievi che avrebbero dovuto condurre a un giudizio di non attendibilità. I due accusatori, poi, erano in contraddizione reciproc:a sia in ordine al contesto del conferimento del mandato, sia in ordine all'orario del fatto che al colore dell'auto a bordo della quale si erano appostati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il loro narrato, poi, aveva trovato smentita anche dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Ciro e Francesco, e, quanto alle modalità del fatto, anche dal teste Canfora. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione. Con riguardo al primo profilo la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la personalità del reo, ritenendo la gravità del fatto di per sé ostativa al riconoscimento dell'attenuante. Quanto alla premeditazione, l'accertamento relativo all'esecuzione mediante appostamento è frutto di travisamento delle prove, non risultando che vi fosse stato. Inoltre, il ricorrente sarebbe stato coinvolto in corso d'opera e non aveva possibilità di recesso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, complessivamente considerati, sono infondati e vanno perciò respinti. 1. Il principale motivo di ricorso per entrambe le posizioni dei ricorrenti riguarda la motivazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1. Si deve premettere che le sentenze di merito sono tra loro conformi sia nella decisione che nei giudizi concernenti i diversi punti della decisione. Il sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità avrà ad oggetto, dunque, la motivazione integrata delle sentenze di merito in relazione a ciascun punto rispetto al quale venga denunciata carenza motivazionale, nei limiti entro i quali il controllo sulla motivazione è consentito nella presente sede. Il controllo sulla motivazione è limitato, secondo la disposizione di cui all'art. 606, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., ai casi di "mancanza, contraddittorietà o di manifesta illogicità ..." che risultino "dal testo del provvedimento impugnato" o " da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", senza che, nel giudizio di legittimità, da una parte, il ricorrente possa valorizzare direttamente il compendio probatorio né il giudice, dall'altra, controllare ed emendare il merito degli accertamenti compiuti (Sez. 1, n. 5718/2014 del 19/12/2013, Mondi', Rv. 259409; Sez. 6, 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Si deve precisare che, ai fini del controllo sulla effettività e congruenza logica della motivazione, viene in rilievo la giustificazione data dal giudice anche in relazione a singoli punti della decisione, ma non anche quella che riguarda singoli aspetti od argomenti valorizzati all'interno di un più ampio passaggio motivazionale, a meno che non si tratti di incongruenze che vanno ad incidere sulla tenuta logica della complessiva motivazione relativa a un determinato punto della decisione. 1.2. Come rilevato, la fondamentale censura motivazionale riguarda il punto della decisione concernente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai co-imputati, separatamente giudicati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione di questa prova dichiarativa è sottoposta alla regola legale dettata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede la presenza di riscontri esterni che ne diano conferma. La giurisprudenza ha aggiunto che anche la valutazione di attendibilità della prova dichiarativa deve essere, rispetto alla testimonianza di chi sia estraneo al fatto e ai soggetti accusati, rafforzata, nel senso che va compiuta una seria verifica della soggettiva credibilità del dichiarante e della attendibilità della dichiarazione. Assumono rilievo, dunque, tre aspetti che vengono variamente denominati sotto il profilo lessicale: credibilità soggettiva ovvero attendibilità intrinseca soggettiva, attendibilità oggettiva ovvero attendibilità intrinseca oggettiva, attendibilità estrinseca ovvero riscontri esterni. Quanto al contenuto, è consolidato (Sez. Un., n. 1653/1993 del 21.10.1992, Marino, Rv. 192465) l'orientamento che ha distinto il profilo soggettivo - inerente la persona del dichiarante, la sua personalità, i suoi rapporti con l'accusato, i motivi che l'hanno indotto alla collaborazione - da quello oggettivo - relativo al contenuto dichiarativo sotto il profilo, interno, della ricchezza di dettagli, della coerenza, precisione, spontaneità, costanza ed, esterno, della adeguatezza rispetto a quanto risulta aliunde Il terzo, necessario, elemento è costituito dai riscontri specifici dell'accusa formulata: qualsiasi elemento probatorio, anche indiretto, che, proveniendo da una fonte diversa dal dichiarante, dia conferma alla specific:a accusa mossa al soggetto incolpato. Dunque, con riferimento al rapporto tra l'apporto dichiarativo in esame e gli elementi probatori desumibili da diverse fonti di prova, si distingue tra elementi che possono genericamente riscontrare il racconto del dichiarante, così da contribuire a fondarne un positivo giudizio di attendibilità oggettiva, ed elementi che, pur non dando prova del fatto, costituiscano una specifica conferma "esterna" dell'accusa con riferimento al soggetto incolpato. E' stato precisato (Sez. Un., n. 20804/2013 del 29,11.2012, Aquilina, Rv.255145) che il giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni, pur riferendosi ad aspetti distinti, va compiuto complessivamente, potendo la particolare rilevanza di taluni aspetti giustificare un complessivo giudizio positivo pur a fronte di elementi, meno significativi, di segno opposto. La valutazione dei così detti "riscontri esterni", da una parte, può concorrere a fondare un positivo giudizio sul dichiarante e sul contenul:o dichiarativo, ma, dall'altra, deve essere condotta autonomamente, trattandosi di elemento necessariamente esterno alla fonte dichiarativa. Sono stati indicati come criteri utili in detta valutazione la verifica circa la struttura logica del narrato, la quantità e "qualità" (nel senso di originalità) di dettagli, la coerenza fra le parti del racconto. I due passaggi valutativi relativi alla credibilità soggettiva e la attendibilità oggettiva vanno compiuti tenendo presente l'intero compendio probatorio (Sez. 2, n. 21599 del 16.2.2009, Emmanuello, Rv. 244541; Sez. 1, n. 22633 del 5.2.2014, Pagnozzi, Rv. 262348) Inoltre, si tratta di valutazioni distinte, che concorrono a formare la valutazione circa la veridicità (corrispondenza alla realtà effettiva) delle dichiarazioni rese, e quindi, nell'ambito di tale complessivo giudizio, è possibile riconoscere. la particolare rilevanza di taluni aspetti - concernenti la valutazione circa l'attendibilità soggettiva ovvero quella intrinseca alle dichiarazioni - e ritenerla tale da compensare altri elementi di segno contrario. Dunque, compiuta positivamente la valutazione circa la veridicità di quanto dichiarato, si deve esaminare se ricorrono altri elementi di prova, specifici in ordine al fatto e al soggetto incolpato, che confermino tale giudizio. Innanzitutto, va rilevato che non è necessario si tratti di elementi idonei a provare il fatto (ad esempio un testimone estraneo che abbia assistito al delitto), bensì si deve trattare di elementi - esterni al dichiarante che costituiscano conferma al giudizio di veridicità delle dichiarazioni. La scelta legislativa circa la necessità di positivi riscontri esterni rende palese che le dichiarazioni di uno stesso soggetto possono essere ritenute prova di responsabilità in ordine a determinati fatti e soggetti e non rispetto ad altri, proprio a seconda che siano o meno emersi elementi di conferma della attendibilità di ciascuna dichiarazione accusatoria. In giurisprudenza, ora è divenuto principio consolidato (Sez. Un., n. 36267 del 30.5.2006, Spennato, Rv. 234598) la necessità che i riscontri diano conferma in modo "individualizzante", e cioè con riferimento, congiunto, al fatto e al soggetto accusato. 1.3. Gli atti di impugnazione articolano la principale censura motivazionale in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei due menzionati collaboratori, sia sotto il profilo soggettivo che in relazione a quello oggettivo. 1.3.1. Quanto alla soggettiva credibilità, le difese evidenziano, in particolare, che sarebbero rimasti senza risposta i rilievi che riguardano le valutazioni critiche compiute, in altri processi, nei confronti dei due accusatori e e le condizioni psichiche di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la sentenza di primo grado aveva rilevato che ad entrambi i dichiaranti, in' altri processi, era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, dato che rappresenta una positiva valutazione del loro contributo probatorio, ed avevano reso dichiarazioni anche ampiamente auto accusatorie. Il primo giudice, inoltre, si è confrontato con altre pronunce, valorizzate dalle difese, che avevano ritenuto non attendibili i due collaboratori. Si tratta delle sentenze relative all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado, data contezza in maniera esaustiva e completa delle valutazioni compiute dai giudici in quei procedimenti, ha concluso nel senso che non erano emersi dati che potessero giustificare una considerazione diversa da quella positiva che era stata compiuta in altri giudizi e che era pure giustificata dal contributo dato nel presente procedimento. La Corte di assise ha esaminato anche il profilo concernente i "disturbi psichici" di [OSCURATO:PERSONA], osservando che non vi erano emergenze certificate con specifica diagnosi, bensì un profilo di personalità caratterizzata da emotività e fragilità, e segnata da una precoce istituzionalizzazione dipendente dalle gravissime vicende criminali nelle quali era stato coinvolto. La sentenza di appello, alle pagine da 21 a 27, ha fatto proprie le considerazioni del primo giudice, ritenute adeguate anche in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello. A fronte della chiara esplicitazione e giustificazione delle ragioni della riconosciuta affidabilità delle fonti dichiarative, le difese pretendono dalla Corte di cassazione una diversa opzione di preferenza per i giudizi negativi espressi in altri procedimenti nei riguardi dei chiamanti in correità, ossia una valutazione diretta delle fonti di prova che è preclusa al giudice di legittimità. Quanto alle censure proposte dai ricorsi, si deve rilevare che la difesa di [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 7, 8 e 9, osserva criticamente che il secondo giudice si era limitato a richiamare, e riprodurre, la motivazione del primo giudice, aggiungendovi considerazioni adesive "di mero stile" e, in parte, contraddittorie, senza "ripercorrere gli argomenti difensivi sviluppati nell'atto di appello" e verificarne la fondatezza o meno. Per la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'atto redatto dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 4-7, ha dato conto dei rilievi critici proposti sul tema della soggettiva credibilità dei due dichiaranti e delle risposte date dalla sentenza di primo grado, condivise dal secondo giudice, ed ha quindi dedotto che dette risposte, in realtà, non consentivano di superare le negative valutazioni che, in ciascuna delle sentenze citate, avevano riguardato i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 18-33, ha ripercorso le argomentazioni critiche proposte sul punto (anche con riguardo al profilo psichico di Selva) e le risposte date dal primo giudice, condivise dalla Corte di assise di appello. I motivi, in parte qua, risultano, sotto diversi profili, inammissibili. La censura proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è generica, in quanto la doglianza è limitata al rilievo secondo il quale la sentenza di appello non avrebbe esaminato i motivi di appello, ma non vengono precisati i temi rispetto ai quali . la risposta del giudice di appello sarebbe mancante.La sentenza di secondo grado ha affrontato il punto devoluto, e vi ha risposto esprimendo adesione a quanto dedotto dal primo giudice. Motivazione per relationem consentita, che può essere censurata solo laddove risultino non affrontati temi decisivi proposti con l'atto di appello. La necessaria specificità del motivo proposto con ricorso per cassazione esige, dunque, che vengano indicati i temi che non avrebbero avuto risposta, onere che il ricorso in esame non ha adempiuto. I difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i distinti atti di irrpugnazione, hanno ripercorso gli argomenti già proposti e che risultano esaminati dalla sentenza di appello, la quale ha fatto propria la motivazione resa sul punto dal primo giudice. Le doglianze del ricorrente, dunque, si riducono ad una reiterazione di deduzioni già esaminate e alla rappresentazione di dissenso rispetto alla considerazione data dai giudici del merito. Dunque, non viene proposta una critica alla struttura della motivazione, bensì viene espresso dissenso rispetto al merito della valutazione compiuta dai giudici. Inoltre, le difese si concentrano sulla considerazione fatta dei dati desumibili dalle sentenze che avevano, sotto diversi profili, espresso riserve o censurato i collaboratori de quibus, ma nulla rilevano in ordine alla motivazione del positivo giudizio sulla soggettiva credibilità dei due dichiaranti, motivazione che, nella dovuta considerazione complessiva, aveva tenuto conto della valenza anche confessoria delle dichiarazioni dei collaboratori e del positivo vaglio che gli stessi avevano avuto in altri processi. 1.3.2. Quanto alla oggettiva attendibilità del contenuto dichiarativo, le difese evidenziano, in particolare, che il narrato dei collaboratori Selva e Sacco risultava, a riguardo di molteplici circostanze, tra loro contraddittorio, ed era smentito anche da quanto affermato da altri dichiaranti (in particolare Ciro e [OSCURATO:PERSONA]) e da quanto oggettivamente accertato sulla scena del delitto, inoltre, l'identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto accusato dai dichiaranti La sentenza di primo grado ha motivato il positivo giudizio sull'attendibilità del narrato dei due dichiaranti, sul rilievo della spontaneità ed assenza di motivi di sospetto nella relazione personale con gli accusati, della coerenza interna del narrato, e della convergenza quanto alla descrizione del l'atto e ai ruoli dei diversi protagonisti. Il contesto - riferito dai chiamanti in correità alle appartenenze camorristiche dei soggetti coinvolti - era stato confermato da altri dichiaranti.Il primo giudice si è confrontato anche con le divergenze narrative segnalate dalla difesa - e relative sia al momento di conferimento del mandato che alle modalità organizzative immediatamente precedenti l'esecuzione - ritenendo che esse erano, in parte, insussistenti e, in parte, spiegabili senza che ne venisse condizionato il giudizio di attendibilità dell'accusa. Con riguardo, nello specifico, all'identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il primo giudice ha rilevato che i dichiaranti non si erano limitati a indicarne le generalità e il soprannome - dati che le difese hanno spiegato non essere individualizzanti in quanto comuni anche ad altri sodali del medesimo clan -, ma avevano compiuto riconoscimento fotografico e precisato che l'accusato era nipote di [OSCURATO:PERSONA], dati che con non consentono dubbi sull'identificazione del ricorrente come il soggetto chiamato in correità dai dichiaranti. La sentenza di appello, nelle pagine da 28 a 30, ha c:ondiviso il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni di accusa, aggiungendo specifiche considerazioni in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse riferito di essere stato, brevemente, contattato da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli avrebbe chiesto se se la sentiva di portare ad esecuzione il mandato ricevuto, alla modalità comunicativa con la quale il "gruppo di fuoco" veniva informato sui movimenti della vittima, alla tempistica relativa alla consegna della pistola a [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze di merito hanno concordemente rilevato che anche [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di essersi trovato sul luogo dell'omicidio, di esserne stato informato e di essersi sincerato che [OSCURATO:PERSONA] fosse pronto all'azione, aveva effettuato una chiamata in correità diretta, avendo, anche, riferito di quanto direttamente appreso trovandosi sul luogo dell'omicidio, cui aveva assistito. Il ricorso dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, alle pagine da 14 a 24, la mancata risposta ai rilievi critici relativi alle divergenze riscontrabili nel narrato dei due accusatori e, in ordine alla consegna dell'arma, fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, era stata dedotta la inverosimiglianza dell'accusa specifica mossa al [OSCURATO:PERSONA] a fronte del racconto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato [OSCURATO:PERSONA], detto Pollicino, come la persona che si era occupato dell'organizzazione dell'agguato e di controllare i movimenti della vittima. Il motivo è infondato. Innanzitutto, il secondo giudice ha risposto al rilievo in ordine alla ritenuta, dalla difesa, incompatibilità tra il ruolo organizzativo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], osservando che [OSCURATO:PERSONA], che era stato a contatto con [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che Pollicino aveva comunicato telefonicamente con un altro soggetto i movimenti della vittima. E' stato dunque evidenziato che le prove sono nel senso che sulla scena del delitto vi era un soggetto - che i chiamanti in correità indicano nel [OSCURATO:PERSONA] - in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è stata esaminata la divergenza relativa al momento del conferimento del mandato omicidiario e al momento della consegna dell'arma e il secondo giudice ha spiegato che non vi era un reale contrasto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere informato che l'omicidio era da giorni in fase di organizzazione e [OSCURATO:PERSONA] non aveva precisato in quale momento gli fosse stata consegnata l'arma. La sentenza di appello, dunque, ha dato risposta specifica sui temi posti dalla difesa con l'atto di appello, e la doglianza posta con il ricorso si risolve nella manifestazione di dissenso rispetto alla giustificazione data dai giudici del merito. Quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'atto di impugnazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancanza di risposta sui numerosi temi posti come incidenti, negativamente sulla attendibilità degli accusatori: la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] come chiamante in reità de relato da fonte non verificabile perché deceduta, l'interesse difensivo di [OSCURATO:PERSONA], la tempistica della scelta collaborativa, le contraddizioni esistenti nei racconti dei due accusatori, le divergenze rispetto ad altri dichiaranti, le smentite desumibili dai rilievi oggettivi compiuti sul luogo del delitto. Anche il ricorso del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] articola, alle pagine da 34 a la censura motivazionale in relazione alla mancata considerazione, nel giudizio sulla attendibilità degli accusatori, dell'imprecisione del narrato di [OSCURATO:PERSONA], della progressione delle accuse, dell'incertezza della identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] come chiamante in reità de relato; delle contraddizioni nel narrato dei chiamanti ed anche rispetto ad altri collaboratori e al teste estraneo Canfora, ed anche, infine, a dati oggettivi raccolti sulla scena dell'omicidio. I motivi sono infondati. Le sentenze di merito hanno motivato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esaminando le questioni valorizzate criticamente dalle difese, anche con specifico riguardo, come già rilevato, alla identificazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Gli atti di impugnazioni ripropongono le questioni già agitate nei giudizi di merito, e le censure, argomentate con richiamo diretto e testuale alle fonti di prova, si risolvono nella rappresentazione, in larga parte, del dissenso rispetto al merito della valutazione compiuta. Con riguardo all'aspetto specifico della carente motivazione dell'esaminato punto della decisione, le doglianze sono infondate, avendo i giudici del merito, con valutazioni conformi che reciprocamente si integrano, dato compiuta motivazione del giudizio formulato. 1.3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] (ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],, da pagina 61) ha rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] costituivano l'unico riscontro alla chiamata in correità che [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di essere stato il passeggero della moto che aveva sparato, ha rivolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato come l'autista della moto. In parte qua, il motivo, che argomenta l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] attingendo direttamente alle fonti di prova, si limita a evidenziare che dall'inattendibilità della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe discendere l'assenza di riscontri esterni alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], e quindi l'assenza di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA]. L'infondatezza de' i rilievi critici sulla motivazione del giudizio di attendibilità dei dichiaranti Selva e Sacco comporta l'infondatezza anche della censura in esame, che, comunque, è limitata al profilo della attendibilità della prova dichiarativa-riscontro, e non coinvolge gli aspetti relativi all'autonomia delle fonti dichiarative e al carattere individualizzante del riscontro. 2. Con il terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio che aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.). Sul punto, la sentenza di appello, nel condividere il giudizio formulato dal primo giudice, ha rilevato che "La decisione fu presa da due clan camorristi. La finalità fu quella di epurazione interna da parte del clan Sebastiano - Bello fiore per liberarsi di persona ritenuta ormai inaffidabile". Il motivo di ricorso, dopo aver dato conto dei principi che presiedono all'interpretazione della fattispecie legale, ha dedotto che gli argomenti spesi dal secondo giudice non sarebbero conferenti rispetto al giudizio devoluto e quindi non potrebbero essere intesi come motivazione sul punto. Il motivo è infondato. Le sentenze di merito, sia nella parte specificamente dedicata alla circostanza aggravante in parola, sia nella parte relativa alla ricostruzione del contesto e del movente dell'omicidio, hanno accertato che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato deciso dal vertice del clan Bellofiore per ragioni inerenti la solidità del clan medesimo, che poteva essere incrinata dai comportamenti del sodale [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta quindi di motivo collegato direttamente al mantenimento della compagine associativa e della sua capacità operativa. Inoltre, le sentenze hanno rilevato che l'omicidio era stato eseguito con il concorso di due clan camorristici, e, in particolare, l'esecuzione materiale era stata affidata a uomini del can egemone nel territorio di esecuzione del fatto, coerentemente con le regole della suddivisione del territorio in zone attribuite al dominio di diversi gruppi camorristici, che vi operano avvalendosi delle condizioni di assoggettamento omertoso imposte sulla comunità civile. 3. Le difese (secondo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo avvocato [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo avvocato [OSCURATO:PERSONA]) hanno impugnato, per violazione di legge e difetto di motivazione, il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La sentenza di primo grado, sul punto ha rilevato che l'organizzazione dell'omicidio era stata di una certa complessità, avendo richiesto il coinvolgimento di un altro clan e quindi il passaggio di informazioni utili per la realizzazione dell'agguato, e, dunque, in definitiva un tempo apprezzabile durante il quale il proposito omicidiario era rimasto fermo. Si è aggiunto, con specifico riguardo alla posizione di coloro - gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che erano stati coinvolti come componenti del gruppo esecutivo, che per essi il proposito omicidiario era stato mantenuto durante la fase di realizzazione dell'agguato e, comunque, essi avevano consapevolmente aderito ad un proposito omicidiario che sapevano essere stato mantenuto per un tempo significativo. A fronte di motivo di appello (secondo motivo dell'appello di [OSCURATO:PERSONA]) che contestava la sussistenza sia del requisito ideologico - essendo stata di altri la decisione di uccidere - che di quello cronologico - risultando verosimile che il coinvolgimento nel progetto omicidiario fosse avvenuto solo nella stessa giornata dell'esecuzione, la sentenza di appello ha osservato che "Anche solo a voler considerare il tempo degli appostamenti nell'attesa che sopraggiungesse la vittima, è assorbente osservare che vi fu tutto il tempo per riflettere e recedere dal proposito criminoso ...". Le difese, con i ricorsi, hanno dedotto che "non vi sono stati appostamenti" e che la fase organizzativa aveva immediatamente preceduto quella esecutiva (avvocato [OSCURATO:PERSONA], pagina 84); che non era stato accertato il momento in cui il mandato omicidiario era stato accettato né il tempo durante il quale il gruppo di fuoco era rimasto in attesa della vittima (avvocato [OSCURATO:PERSONA], pagina 19); che la sentenza di appello aveva sul punto reso motivazione solo apparente (ricorso [OSCURATO:PERSONA], pagina 29). I motivi sono generici. Infatti, la sussistenza della circostanza aggravante è stata ritenuta sotto un duplice profilo: come stato soggettivo effettivamente assunto dai ricorrenti in ragione del tempo occorrente per l'organizzazione dell'omicidio, tempo apprezzabile durante il quale il proposito omicidiario era stato mantenuto; per estensione, in ragione della consapevole adesione data dai ricorrenti al proposito omicidiario maturato e mantenuto nel tempo da altri. Le difese, sia con l'atto di appello che con il ricorso, hanno concentrato le censure sul giudizio relativo alla premeditazione propria dei ricorrenti, senza nulla contestare sul giudizio relativo alla adesione che essi avevano dato alla premeditazione dei mandanti. Sul punto, invero, la sentenza di primo grado aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di estensione ai concorrenti nel reato di una circostanza aggravante. In particolare, si è affermato che "se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena , consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, sicché la relativa aggravante va riferita anche a lui" (Sez. 1, n. 6182 del 28/04/1997, Matrone,Rv. 207997;Sez. 1, n. 12879 del 24/01/2005, Bagarella, Rv. 231124; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, Finocchiaro,Rv. 245581;Sez. 6, n. 56956 del 2 1/09/2017, Argentieri, Rv. 271952). 4. Infine, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Con l'atto di appello il benefico era stato chiesto sul rilievo .che "un giudizio di condanna che, al di là della verità processuale accertata, lascia spazio a punti oscuri ed interrogativi irrisolti, ben possa considerarsi come una di quelle situazioni dotate di una tale rilevanza e specialità ..." da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. La sentenza di appello ha confermato il diniego osservando che "né dagli atti né dalle medesime prospettazioni degli appellanti, a fronte della gravissima entità del fatto, alcuna circostanza rilevante ai sensi dell'art. 62 bis c.p." era ravvisabile. /[OSCURATO:PERSONA] atti di impugnazione articolano la censura motivazionale sul rilievo che il giudizio non avrebbe considerato, oltre alla gravità del fatto, gli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen. I motivi sono infondati. Posto che il giudice di appello non ha inteso ritenere vi sia incompatibilità tra il grave delitto di omicidio e il riconoscimento delle attenuanti generiche, bensì affermare che le caratteristiche del fatto - ampiamente illustrate nella motivazione sia con riguardo al movente e al contesto che al numero dei concorrenti - ben spiegavano la ragione per la quale non era giustificabile una riduzione della pena rispetto al parametro legale, si deve ricordare, in relazione al relativo onere motivazionale, che il giudice, tenuto a esercitare la discrezionalità che la legge gli riconosce in relazione ai criteri indicati dall'art.133 cod. pen., deve indicare le ragioni poste a fondamento del giudizio, senza confrontarsi con tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sì da consentire la verifica che la discrezionalità sia stata esercitata in relazione ai criteri legali e sull'adeguatezza logica della motivazione. Il giudice di appello, poi, è tenuto a confrontarsi con quei dati, congrui rispetto all'elencazione dell'art. 133 cod. pen., posti dalla difesa a sostegno del motivo di gravame (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). Nel caso in esame, a fronte di un motivo di appello che valorizzava la ritenuta "incert
Sentenza Cassazione n. 41302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris