CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1997
Cassazione n. 39041/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il 12/07/1997 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di PARMA~e-aào,4iee-a44e-pati-; / udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione per i reati di resistenza ed altro. 2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul mancato proscioglimento. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]