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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12539/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,Jt‘ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevandone l'attuale pericolosità sociale alla stregua dei non interrotti collegamenti con il gruppo criminale di provenienza.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Pistillo, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale, ancorato al contesto familiare di provenienza e alla presenza di un mero carico pendente, senza considerare il percorso detentivo della condannata e il programma di trattamento predisposto dagli operatori penitenziari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha dato atto del fatto che la detenuta è stata condannata per un delitto rientrante nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen. (trattasi della fattispecie associativa contemplata dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990), in relazione alla quale la possibilità di ammissione ai benefici penitenziari è subordinata all'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; assenza che i Giudici di merito hanno ritenuto di non poter escludere alla luce della biografia criminale della stessa e dei legami di coniugio e di parentela (marito e figli) con le figure apicali della consorteria criminale di appartenenza.

Tale profilo, dal rilievo assorbente, non è stato intaccato dalle considerazioni critiche sviluppate nel ricorso, sul punto sostanzialmente aspecifico, limitandosi la difesa a evidenziare la mancata considerazione degli esiti dell'osservazione della personalità, nemmeno riassunti nell'atto di impugnazione, i quali, peraltro, sono stati motivatamente disattesi dall'ordinanza alla luce dell'accertata intraneità della donna rispetto al clan Pistillo-Pesce operante in Andria e dell'assenza di elementi indicativi della rottura del forte e risalente legame di solidarietà criminale con i suoi componenti.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fi$sata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] icheje eiTich i b2„2tuu D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,Jt‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevandone l'attuale pericolosità sociale alla stregua dei non interrotti collegamenti con il gruppo criminale di provenienza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Pistillo, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale, ancorato al contesto familiare di provenienza e alla presenza di un mero carico pendente, senza considerare il percorso detentivo della condannata e il programma di trattamento predisposto dagli operatori penitenziari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha dato atto del fatto che la detenuta è stata condannata per un delitto rientrante nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen. (trattasi della fattispecie associativa contemplata dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990), in relazione alla quale la possibilità di ammissione ai benefici penitenziari è subordinata all'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; assenza che i Giudici di merito hanno ritenuto di non poter escludere alla luce della biografia criminale della stessa e dei legami di coniugio e di parentela (marito e figli) con le figure apicali della consorteria criminale di appartenenza. Tale profilo, dal rilievo assorbente, non è stato intaccato dalle considerazioni critiche sviluppate nel ricorso, sul punto sostanzialmente aspecifico, limitandosi la difesa a evidenziare la mancata considerazione degli esiti dell'osservazione della personalità, nemmeno riassunti nell'atto di impugnazione, i quali, peraltro, sono stati motivatamente disattesi dall'ordinanza alla luce dell'accertata intraneità della donna rispetto al clan Pistillo-Pesce operante in Andria e dell'assenza di elementi indicativi della rottura del forte e risalente legame di solidarietà criminale con i suoi componenti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fi$sata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] icheje eiTich i b2„2tuu D
Sentenza Cassazione n. 12539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris