CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23980-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 206, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 12/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23980 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 23980/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTP di Benevento con sentenza nr 940/2018 annullava l'intimazione di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di prova di delega di firma compensando le spese di lite Avverso tale pronuncia la contribuente e l'Agenzia delle Entrate proponevano separati appelli la prima in merito alla statuizione sulle spese e la seconda contestando l'irregolarità rilevata in ordine alla delega di firma. La CTR della Campania con la sentenza nr 12/2020 rigettava l'appello della contribuente ritenendo corretta la compensazione delle spese di lite nonché l'appello dell'Ufficio considerando non scrutinabile il merito della pretesa tributaria azionata atteso che il gravame dell'Agenzia delle Entrate era stato limitato alla questione della delega di firma per la quale il giudice di appello non condivideva la valutazione espressa dalla CTP sul punto alla luce della documentazione prodotta. Avverso tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente la quale pur non qualificando il suo atto costitutivo come incidentale nella sostanza chiede una riforma della sentenza della CTR in merito alla statuizione delle spese relative al giudizio di primo grado. Con un unico motivo la ricorrente si deduce della nullità della sentenza ex ad 56 del dlgs nr 546/1992 e dell'art 346 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che l'Agenzia delle Entrate fosse onerata dall'impugnare non solo il capo per il quale era risultato soccombente ma anche tutte le eccezioni formulate dalla contribuente. Il motivo è fondato. Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento - come il corrispondente art. 346 c.p.c. - all'appellato, e non all'appellante, sicchè, tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio, della qualità di attore in senso sostanziale del Fisco e dell'indisponibilità della sua pretesa, alla quale non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, ove l'Amministrazione sia rimasta soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria" (Cass. n. 10906 del 2016, n. 13695 del 2009). La decisione va cassata e rinviata alla CTR della Campania che deciderà anche delle spese della presente fase. La questione introdotta in via incidentale dalla contribuente in punto spese resta assorbita dovendo il regolamento degli oneri processuali essere rivisto alla luce dell'annullamento della cassata decisione. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania , in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Roma 8.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]