CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 49681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa il 15 novembre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed, in particolare, quanto al giudizio di bilanciamento tra la recidiva reiterata ed infraquinquennale e le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Nella parte motivazionale della sentenza, la Corte di appello dà ragione al ricorrente, sottolineando come il primo giudice avesse errato nell'aumentare la pena per effetto della recidiva per poi diminuirla in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha, infatti, ritenuto che il Tribunale avesse, nella sostanza, bilanciato le circostanze di opposto segno, statuizione che, però, avrebbe comportato la determinazione della sanzione al minimo edittale - come, del resto, precisato dalla sentenza di primo grado - di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa e non di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 60,00 di multa inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello in dispositivo. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio dal momento che la determinazione della pena finale, sulla base degli atti, non necessita di ulteriori approfondimenti di merito, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ÌAgostinacchio IN\N [OSCURATO:PERSONA]