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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 15818/2026

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anticipata eprovvisoria, con delibera dell’Ordine degli Avvocati di Brescia del 13-5-2019-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza n. 1587/2018 della Corte d’Appello di Brescia,depositata in data 11-10-2018,udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott.

RosaMaria Dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso,uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] peri controricorrenti.1.

Con atto di citazione notificato il 10-10-2009 i fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di Mantova il padreAlberto [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduto il loro nonnopaterno [OSCURATO:PERSONA], il quale con testamento olografo datato 30-5-2008 e pubblicato il 16-6-2009 li aveva nominati eredi universali;nell’asse ereditario erano compresi la quota di tre quarti di immobilesito ad Asola, titoli e denaro; hanno dichiarato che il padre il 9-9-2009aveva fatto pubblicare altro testamento olografo apparentementeredatto da [OSCURATO:PERSONA] con data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che revocava ogniprecedente testamento e nominava unico erede il figlio [OSCURATO:PERSONA].Hanno proposto querela di falso avverso tale testamento, chiedendoche ne fosse dichiarata la nullità, con conseguente revoca delladichiarazione di accettazione dell’eredità eseguita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] daAlberto [OSCURATO:PERSONA].Con comparsa di risposta depositata tempestivamente si ècostituito [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere creditore di AlbertoCalcina in forza di assegni dallo stesso emessi in suo favore eprotestati; ha dichiarato che aveva pignorato i titoli e il denaro di cui ildebitore era divenuto titolare in forza del testamento 9-1-2009 e laBanca aveva reso la dichiarazione di terzo, affermando che il pignoratonon era entrato nella disponibilità del patrimonio custodito pressol’istituto di credito a seguito della causa pendente.

Ha rilevato di avereinteresse a intervenire nel giudizio per ottenere la conservazione delpatrimonio del suo debitore [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2900 cod. civ. e haNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026chiesto che fossero rigettate le domande attoree e, in via subordinata,che venisse accertata la lesione della quota di legittima di AlbertoCalcina e si procedesse alla divisione tra gli eredi del patrimonio.Si è costituito tardivamente il convenuto [OSCURATO:PERSONA],dichiarando di essere stato costretto da [OSCURATO:PERSONA] a redigere un attocon il quale si impegnava a pagargli euro 50.000,00, a essere statocostretto a rilasciargli fogli firmati in bianco, una procura irrevocabile avendere l’immobile paterno, nonché a redigere testamento a favoredello stesso Corfù; ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto iltestamento di data 9-1-2009 a firma di [OSCURATO:PERSONA] e lo avevacostretto a pubblicarlo e ad accettare l’eredità; aveva denunciato i fattie perciò ha dichiarato di aderire alle domande attoree, chiedendo ancheche l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] fosse dichiarato inammissibile.Con sentenza n. 755/2012 depositata il 15-10-2012 il Tribunale diMantova ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato ad agire invia surrogatoria, sia perché il suo credito era contestato avantiall’autorità giudiziaria penale prima dell’instaurazione del giudizio, siaperché nella diversa causa R.G. 4366/2010 pendente avanti il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto in via riconvenzionaledomanda di riduzione nei confronti degli attori e il creditore non avevadato prova dell’inerzia del debitore; ha dichiarato la falsità deltestamento olografo 9-1-2009, ha dichiarato che gli attori erano ereditestamentari di [OSCURATO:PERSONA] in forza del testamento olografo 30-5-2008 e ha rigettato tutte le altre domande.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,dichiarando, tra l’altro, che nelle more era stato definito in appello ilprocedimento penale con il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenutoresponsabile di reati commessi ai suoi danni ed era stata confermatal’esistenza del credito da lui vantato nei confronti del medesimo AlbertoCalcina.Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d’appello di Brescia ha integralmente rigettato l’appellocon sentenza n. 1587/2018 depositata in data 11-10-2018.Ha dichiarato che, anche a ritenere sussistenti i requisiti perl’esercizio dell’azione surrogatoria relativi all’esistenza di un credito eall’insolvenza del debitore, dall’esame degli atti risultava l’insussistenzadel presupposto dell’inerzia di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dei suoidiritti; ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la dichiarazione dinullità del testamento olografo del 9-1-2009 e di validità deltestamento del 30-5-2008 e in separato giudizio aveva esperitol’azione di riduzione per lesione di legittima.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato indata 8-4-2019 all’indirizzo pec del difensore domiciliatario, è rimastointimato.A seguito di prima ordinanza interlocutoria n. 23/2025 depositatain data 2-1-2025 di rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, di decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Presidente [OSCURATO:PERSONA] che ha escluso il ricorrere delle condizionidi cui all’art. 374 co. 2 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alleSezioni Unite e di successiva ordinanza interlocutoria n. 26195/2025depositata il 25-9-2025, il ricorso è stato avviato alla trattazione per lapubblica udienza del 23-4-2026; in prossimità di tale udienza, neitermini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero hadepositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoriaillustrativa i controricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni diimprocedibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti.Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026La delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese delloStato è in atti, è stata depositata e indicata quale documento 10 nellanota di iscrizione a ruolo sottoscritta dal difensore, nella quale vi èanche l’attestazione di avvenuto deposito sottoscritta dal cancellieredell’[OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione in data 5-6-2019.All’evidenza la delibera di ammissione non poteva essere depositataalla data di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 24-4-2019, inquanto la delibera è stata emessa solo 13-5-2019 e comunicataall’interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quindi, non si verte nell’ipotesi di cuiall’art. 369 co. 1 n. 1 cod. proc. civ., che presuppone che il decreto diammissione al patrocinio a spese dello Stato sia già stato emesso almomento del deposito del ricorso.Inoltre, risulta prodotta dal ricorrente la copia autentica dellasentenza impugnata (indicata nella prima nota di iscrizione a ruolo).Non determina l’improcedibilità l’omessa menzione nel ricorso percassazione del deposito degli atti e dei documenti di cui all’art. 369 co.1 nn. 2 e 3 cod. proc. civ., ovvero della avvenuta richiesta ditrasmissione del fascicolo d’ufficio; ciò perché l’improcedibilità puòconseguire soltanto a una deficienza di carattere sostanziale,consistente nell’effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini delladecisione nell’incarto processuale e nell’indispensabilità del loro esameai fini della decisione (Cass. Sez. 3 11-6-2021 n. 16605, Cass. Sez. 317-11-1999 n. 12753, Cass. Sez. 2 9-7-1987 n. 5980).2.

Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoriae illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”.Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenutoin considerazione il fatto che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] è uncredito cartolare, derivante da assegni, in forza del quale è stataintrapresa l’esecuzione presso terzi, senza che [OSCURATO:PERSONA] CalcinaNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026svolgesse opposizione all’esecuzione.

Sostiene altresì che il Tribunalee la Corte d’appello abbiano errato nel ritenere che il debitore nonsarebbe rimasto inerte, con conseguente inesistenza del requisitodell’inerzia di cui all’art. 2900 cod. civ.; evidenzia che, allorché ilcreditore Corfù aveva svolto il suo intervento, il debitore AlbertoCalcina non si era costituito e non aveva svolto alcuna azione finalizzataa tutelare i suoi diritti di erede legittimario, mentre l’azione di riduzioneera stata proposta con domanda riconvenzionale un anno dopo, in altrogiudizio; aggiunge che, allorché si è costituito nel presente giudizio,tardivamente e solo dopo l’intervento del creditore Corfù, AlbertoCalcina in modo paradossale ha formulato richieste a favore degliconvenuto un accordo per aggirare le pretese del creditore.

Quindisostiene che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] sia stato ammissibile, per ilfatto che il debitore aveva trascurato di esercitare il suo diritto.3.

Con il secondo motivo, intitolato come il primo, il ricorrentelamenta che la sentenza impugnata, ritenendo mancante in capo alricorrente la legittimazione a proporre l’azione surrogatoria, non abbiaesaminato i motivi di appello relativi all’inammissibilità della querela difalso proposta in relazione al secondo testamento olografo.4.

Con il terzo motivo, intitolato come il primo e il secondo, ilricorrente ulteriormente lamenta la mancata disamina dei motivi diappello volti a contestare l’accertata falsità del testamento olografo 9-1-2009 e volti a sostenere la falsità del testamento 30-5-2008;sostiene che le sue deduzioni sulla falsità del testamento 30-5-2008dovessero essere esaminate indipendentemente dall’azionesurrogatoria, in quanto il terzo Corfù aveva svolto anche interventoadesivo rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].5.

I motivi di ricorso, esaminati unitariamente stante la continuitàdi argomentazioni, sono infondati.Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026In primo luogo, è infondato il primo motivo laddove proposto exart. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. per omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, così esattamente riqualificato, a fronte dell’erroneoriferimento del ricorrente alla formulazione del comma 5 dell’art. 360co. 1 cod. proc. civ. previgente.

Infatti, diversamente da quantosostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto acquisito ildato che [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di diritto di credito nei confronti diAlberto [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10) e ha altresì recepito la condotta posta inessere da [OSCURATO:PERSONA] negli stessi termini descritti dal ricorrente(pag.11); cioè, nel senso che, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il suointervento in causa esercitando azione ex art. 2900 cod. civ., il debitoreAlberto [OSCURATO:PERSONA] non era ancora costituito e, nel momento in cui si eracostituito, aveva aderito alla domanda attorea, senza vantare alcundiritto sull’eredità del padre e proponendo l’azione di riduzione perlesione di legittima soltanto in un separato giudizio, l’anno successivo.6.

Invece, la questione posta da tutti i motivi di ricorso, laddovesvolti ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., e che deve essere esaminatain questa sede è riferita alla falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ.;ciò in quanto - fermo il dato che l’accertamento dell’esistenza deipresupposti per esercitare l’azione surrogatoria costituisceaccertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3 22-11-2022 n. 34297, pag. 7, per tutte) - gli argomenti svolti dalricorrente in sostanza sono finalizzati a sostenere che la sentenzaimpugnata abbia eseguito una illegittima perimetrazione della condottadel debitore che «trascura di esercitare» i suoi diritti e le azioni che glispettano verso i terzi in base alla previsione dell’art. 2900 cod. civ.Secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, con l’azionesurrogatoria proposta ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., al fine dellaconservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod.civ., il creditore si sostituisce al proprio debitore, in caso di sua inerzia,Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026per recuperare al patrimonio di lui somme o beni di cui egli sia, a suavolta, creditore nei confronti di un terzo (Cass. Sez. 1 22-3-2001 n.4075).

Come specificamente evidenziato da Cass. Sez. 3 18-2-2000 n.1867, lo scopo dell’azione è quello di acquisire al patrimonio deldebitore un bene che questi omette di conseguire non esercitando unproprio diritto verso terzi, ovvero di conservare nel patrimoniomedesimo un bene che potrebbe uscirne o venire menomato, perché ildebitore non fa valere un suo diritto verso terzi o trascura di resisterea una pretesa illegittima; nell’una ipotesi e nell’altra, gli effettiimmediati dell’agire del creditore si esauriscono nella sfera deldebitore, l’istituto ha finalità essenzialmente conservative e il creditorefa valere nei confronti del terzo non un’azione speciale, ma l’azionesingola che compete al debitore.Perciò, si è parlato in dottrina anche di legittimazione surrogatoria,cioè di potestà attribuita al creditore di esercitare un diritto altrui conefficacia immediata per il titolare, e di ipotesi di sostituzioneprocessuale (Cass. Sez. 3 16-2-1974 n. 449); ciò significa anche che ildebitore surrogato conserva, pure in pendenza dell’azionesurrogatoria, la piena azionabilità e disponibilità del proprio dirittoesercitato dal suo creditore in forza della legittimazione straordinariapotere del creditore di agire utendo iuribus debitoris cessa, per il veniremeno della sua legittimazione (Cass. Sez. 2 30-5-1987 n. 4822).Il superamento dell’assunto tradizionale in ordine alla funzionemeramente conservativa dell’azione, per l’affermazione che l’azionesvolge funzione anche satisfattiva, intesa a fare conseguire al creditoreil bene della vita cui ha diritto (Cass. Sez. 2 14-10-2008 n. 25136, perla disamina del tema da pag.18; Cass. Sez. 3 11-5-2009 n. 10744, dapag. 22) non ha comportato una reale differenziazione di orientamentinell’individuazione del concetto di trascuratezza/inerzia del debitoreNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026che autorizza il creditore ad agire ex art. 2900 cod. civ.

La condizionedi inerzia del debitore sostanzialmente rimane individuata nei capisaldiposti da Cass. 1867/2000, già citata, che ha evidenziato come l’azionesurrogatoria, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio diun diritto altrui e traducendosi in una interferenza nella sfera giuridicadel soggetto passivo che ha necessariamente carattere eccezionale -seppure ha carattere generale ed è esclusa soltanto per i diritti che nonconsentono sostituzioni nel loro esercizio -, può nondimeno essereproposta solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Con laconseguenza che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersiavere posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a fare ritenereutilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto,viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi ilcreditore.

Al creditore, infatti, non può essere consentito di sindacarele modalità con le quali il debitore abbia ritenuto - quali che siano statii motivi, anche solo morali delle scelte operate, e siano o meno taliscelte corrette dal punto di vista economico e patrimoniale - di gestirela propria situazione economica nell’ambito di un determinatorapporto; né può essergli consentito di contestare, sostituendosi aldebitore e denunciandone le scelte, l’idoneità delle manifestazioni divolontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti allestesse dall’ordinamento.

A tal fine, infatti, l’ordinamento hapreordinato altri specifici strumenti di tutela, dei quali il creditore, nelconcorso dei relativi requisiti, può giovarsi per conservare la garanziadelle proprie pretese, quali l’azione revocatoria e l’opposizione di terzo.Quindi, se è vero che l’azione surrogatoria può essere esperita dalcreditore anche nel caso in cui l’attività del debitore siaqualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela dellasituazione giuridica del debitore all’interno del rapporto con il terzo, ilNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026principio non può essere esteso al punto di consentire l’interferenza delcreditore anche rispetto a quelle attività del debitore che si risolvanoin atti di disposizione del diritto stesso; ciò in quanto il diritto è e rimanenella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pure conconseguenze negative nella situazione patrimoniale complessiva,costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e nonindice di trascuratezza nell’esercizio di quel diritto.

Un qualsiasicomportamento positivo posto in essere dal debitore, ancorché lesivodelle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione delproprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude lapossibilità di interferenza da parte del creditore con l’azione; un attopositivo non può essere equiparato a un comportamento omissivo oinidoneamente attivo, che è l’unica ipotesi prevista dall’art. 2900 cod.civ.

Nello stesso senso di Cass. n. 1867/2000, già in precedenza Cass.Sez. 2 28-5-1988 n. 3665 aveva statuito che, ai fini dell’esperibilitàdell’azione surrogatoria, all’inerzia del debitore, quale comportamentoomissivo o quanto meno insufficientemente attivo, non può parificarsiun comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni delcreditore, perché tale atto di amministrazione del proprio patrimonionon consente interferenze da parte del creditore, salvo costituireoggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi ex art. 2901 cod.civ.

Ugualmente, Cass. Sez. 2 4-8-1997 n. 7187, svolgendo lededuzioni poi recepite da Cass. n. 1867/2000, ha ricompresonell’ambito dei comportamenti positivi del debitore che escludono lapossibilità di esperire l’azione surrogatoria, ancorché lesivi delleaspettative del creditore, non solo l’espresso riconoscimento dellapretesa di un terzo da parte del debitore; vi ha ricompreso anche lascelta processuale del debitore di non opporsi all’azione del terzo voltaa ottenere il riconoscimento della pretesa stessa; ciò in quanto si trattadi comportamenti con i quali il debitore dispone del proprio diritto, cosìNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026sul piano sostanziale come su quello processuale.

Di seguito, Cass. Sez.2 12-4-2012 n. 5805, collocandosi esplicitamente nel solco di Cass. n.7187/1997 e n. 1867/2000, ha confermato che il rilievo che l’azionesurrogatoria possa essere esperita anche nel caso in cui l’attività deldebitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per latutela della situazione giuridica del debitore all’interno del rapporto conil terzo, non può essere dilatato fino al punto da consentirel’interferenza del creditore anche rispetto alle attività del debitore chesi risolvano in atti di disposizione del diritto stesso.

Nello stesso senso,Cass.

Sez. 6-3 17-11-2020 n. 26049, nell’affermare che l’inerzia chegiustifica l’azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivodella fattispecie e prescinde dalla colpa e dalle motivazioni dell’inerziamedesima (così anche Cass. Sez. 23-6-1995 n. 7145), ha aggiunto chel’impossibilità di esercitare l’azione surrogatoria può discendere ancheda una chiara manifestazione di volontà del debitore di rimettere ildebito ed estinguere l’obbligazione.Sotto altro e concorrente profilo, i suindicati precedenti hannoanche evidenziato che la valutazione del comportamento del debitorecostituisce un tipico apprezzamento di fatto, demandato al giudice dimerito; è il giudice di merito chiamato a valutare, nel caso in cui nonricorra una totale inerzia, se il comportamento tenuto sia, per quantopositivo, tuttavia qualitativamente o quantitativamente inadeguato; ilgiudice di merito deve valutare se il comportamento, limitato mapositivo, sia manifestazione di volontà di gestione del propriopatrimonio da parte del debitore, che è insindacabile nell’ambitodell’azione surrogatoria da parte di un soggetto che non è altro che unsostituto processuale, ovvero sintomo di trascuratezza nella gestionedel patrimonio (Cass. n. 1867/2020 e n. 5805/2012, già citate).7.

Dai principi esposti, ai quali la Corte intende dare continuitàanche in questa sede, necessariamente consegue che in modo correttoNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026la Corte d’appello ha escluso che il creditore Corfù potesse esercitarel’azione surrogatoria per opporsi alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] eMarco [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di falsità deltestamento di data 9-1-2009 di [OSCURATO:PERSONA] e per ottenere ladichiarazione di falsità del testamento di data 30-5-2008 che istituivaunici eredi universali di [OSCURATO:PERSONA] gli stessi nipoti [OSCURATO:PERSONA] eMarco.

Ciò, in quanto il debitore [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ingiudizio e ha espressamente dichiarato di non opporsi alle domandedegli attori Marco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],volta a ottenere la dichiarazione di falsità del testamento 9-1-2009: inquesto modo, il debitore ha posto in essere comportamento positivo didisposizione dei suoi diritti derivanti dal testamento 9-1-2009, conriguardo alla qualità di erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA] in forzadi quel testamento, e nel contempo ha riconosciuto la qualità di unicieredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] e MarcoCalcina.

Posto che il debitore surrogato conserva, anche in pendenzadell’azione surrogatoria, la piena azionabilità del suo diritto, non rilevache il debitore si sia costituito in causa tardivamente e dopo che il suocreditore aveva esercitato l’azione surrogatoria: il comportamento deldebitore, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, in séesclude l’inerzia rilevante ex art. 2900 cod. civ. ed elimina anche ogniquestione in ordine all’esistenza o meno di un comportamentoqualitativamente o quantitativamente inadeguato, essendo le ragionidi quella precisa scelta di disposizione dei diritti insindacabilinell’ambito dell’azione surrogatoria.Dalla corretta esclusione della legittimazione del creditoreall’esercizio dell’azione surrogatoria per opporsi alla dichiarazione difalsità del testamento 9-1-2009 e per ottenere la dichiarazione difalsità del testamento 30-5-2008 consegue che esattamente lasentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello con i qualiNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’appellante Corfù sosteneva che il giudice di primo grado avesseerroneamente dichiarato la falsità del secondo testamento ederroneamente escluso la falsità del primo testamento.

Quindi, èinfondato anche il terzo motivo di ricorso, laddove vi si sostiene che irelativi motivi di appello dovessero essere esaminati, nonostante fossestata esclusa la legittimazione ad agire in surrogatoria, per il fatto cheil creditore Corfù aveva svolto intervento adesivo: l’interventoreadesivo non ha una autonoma legittimazione a impugnare (salvo chel’impugnazione sia limitata alle questioni relative alla qualificazionedell’intervento o alla condanna alle spese) e la sua impugnazione èinammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il suodiritto di proporre impugnazione (Cass. Sez.

U 17-4-2012 n. 5992,Cass.

Sez. 1 6-2-2018 n. 2818).8.

Con riguardo all’esercizio dell’azione di riduzione da parte delcreditore in via surrogatoria, risulta assorbente la considerazione dellaCorte d’appello, in ordine al fatto che il debitore [OSCURATO:PERSONA],legittimario pretermesso, aveva esercitato l’azione di riduzione inseparato giudizio.In primo luogo, essendo stata l’azione di riduzione esercitata dallegittimario pretermesso, perde nella fattispecie di concreta rilevanzadecisoria la disamina della questione relativa all’esperibilità ex art.2900 cod. civ. dell’azione di riduzione, già ritenuta da Cass. Sez. 2 20-6-2019 n. 16623.Inoltre, poiché, come già esposto, la cessazione dello stato diinerzia del debitore determina il venire meno della legittimazionestraordinaria del creditore surrogante, legittimamente la Corted’appello ha considerato l’esercizio dell’azione di riduzione da parte deldebitore, seppure sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.Infine, non può neppure imputarsi alla Corte d’appello di non averesvolto accertamento sulle modalità con le quali il debitore avevaNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026concretamente esercitato l’azione di riduzione, e perciò di non averesvolto l’indagine sul carattere qualitativamente e quantitativamenteadeguato del comportamento positivo del debitore.

Tale indagine eracomunque preclusa alla Corte d’appello dal fatto che il debitore avevaesercitato il suo diritto in un altro giudizio, perché ciò era sufficiente aporre termine allo stato di inerzia, per quanto interessava in relazioneall’azione surrogatoria proposta in questa causa.

Basti considerare cheritenendo, diversamente, consentita in questo giudizio la valutazionesulle modalità con le quali il debitore ha proposto nell’altra causal’azione di riduzione, ne dovrebbe conseguire anche - in caso divalutazione sull’inadeguatezza della condotta processuale del debitorea tutelare le sue ragioni di legittimario - il diritto del creditore diesercitare in questo giudizio la stessa azione che il debitore ha propostonell’altra causa; in questo modo, negando il carattere straordinariodella legittimazione del creditore ex art. 2900 cod. civ.

Invece, è nelgiudizio nel quale il debitore ha esercitato l’azione di riduzione che ilcreditore, con lo strumento dell’intervento adesivo ex art. 105 cod.proc. civ., può sostenere le ragioni del legittimario pretermesso,avendo il creditore diretto interesse di evitare che l’attività del debitoresia insufficiente a tutelare i diritti del legittimario e di conseguenza ilsuo diritto di credito.9.

In conclusione il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto(cfr. Cass. Sez.

U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazioneanche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versatoNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026per una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsied euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 23-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anticipata eprovvisoria, con delibera dell’Ordine degli Avvocati di Brescia del 13-5-2019-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza n. 1587/2018 della Corte d’Appello di Brescia,depositata in data 11-10-2018,udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. RosaMaria Dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso,uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] peri controricorrenti.1. Con atto di citazione notificato il 10-10-2009 i fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di Mantova il padreAlberto [OSCURATO:PERSONA], esponendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era deceduto il loro nonnopaterno [OSCURATO:PERSONA], il quale con testamento olografo datato 30-5-2008 e pubblicato il 16-6-2009 li aveva nominati eredi universali;nell’asse ereditario erano compresi la quota di tre quarti di immobilesito ad Asola, titoli e denaro; hanno dichiarato che il padre il 9-9-2009aveva fatto pubblicare altro testamento olografo apparentementeredatto da [OSCURATO:PERSONA] con data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che revocava ogniprecedente testamento e nominava unico erede il figlio [OSCURATO:PERSONA].Hanno proposto querela di falso avverso tale testamento, chiedendoche ne fosse dichiarata la nullità, con conseguente revoca delladichiarazione di accettazione dell’eredità eseguita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] daAlberto [OSCURATO:PERSONA].Con comparsa di risposta depositata tempestivamente si ècostituito [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere creditore di AlbertoCalcina in forza di assegni dallo stesso emessi in suo favore eprotestati; ha dichiarato che aveva pignorato i titoli e il denaro di cui ildebitore era divenuto titolare in forza del testamento 9-1-2009 e laBanca aveva reso la dichiarazione di terzo, affermando che il pignoratonon era entrato nella disponibilità del patrimonio custodito pressol’istituto di credito a seguito della causa pendente. Ha rilevato di avereinteresse a intervenire nel giudizio per ottenere la conservazione delpatrimonio del suo debitore [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2900 cod. civ. e haNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026chiesto che fossero rigettate le domande attoree e, in via subordinata,che venisse accertata la lesione della quota di legittima di AlbertoCalcina e si procedesse alla divisione tra gli eredi del patrimonio.Si è costituito tardivamente il convenuto [OSCURATO:PERSONA],dichiarando di essere stato costretto da [OSCURATO:PERSONA] a redigere un attocon il quale si impegnava a pagargli euro 50.000,00, a essere statocostretto a rilasciargli fogli firmati in bianco, una procura irrevocabile avendere l’immobile paterno, nonché a redigere testamento a favoredello stesso Corfù; ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto iltestamento di data 9-1-2009 a firma di [OSCURATO:PERSONA] e lo avevacostretto a pubblicarlo e ad accettare l’eredità; aveva denunciato i fattie perciò ha dichiarato di aderire alle domande attoree, chiedendo ancheche l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] fosse dichiarato inammissibile.Con sentenza n. 755/2012 depositata il 15-10-2012 il Tribunale diMantova ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato ad agire invia surrogatoria, sia perché il suo credito era contestato avantiall’autorità giudiziaria penale prima dell’instaurazione del giudizio, siaperché nella diversa causa R.G. 4366/2010 pendente avanti il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto in via riconvenzionaledomanda di riduzione nei confronti degli attori e il creditore non avevadato prova dell’inerzia del debitore; ha dichiarato la falsità deltestamento olografo 9-1-2009, ha dichiarato che gli attori erano ereditestamentari di [OSCURATO:PERSONA] in forza del testamento olografo 30-5-2008 e ha rigettato tutte le altre domande.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,dichiarando, tra l’altro, che nelle more era stato definito in appello ilprocedimento penale con il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenutoresponsabile di reati commessi ai suoi danni ed era stata confermatal’esistenza del credito da lui vantato nei confronti del medesimo AlbertoCalcina.Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d’appello di Brescia ha integralmente rigettato l’appellocon sentenza n. 1587/2018 depositata in data 11-10-2018.Ha dichiarato che, anche a ritenere sussistenti i requisiti perl’esercizio dell’azione surrogatoria relativi all’esistenza di un credito eall’insolvenza del debitore, dall’esame degli atti risultava l’insussistenzadel presupposto dell’inerzia di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dei suoidiritti; ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la dichiarazione dinullità del testamento olografo del 9-1-2009 e di validità deltestamento del 30-5-2008 e in separato giudizio aveva esperitol’azione di riduzione per lesione di legittima.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato indata 8-4-2019 all’indirizzo pec del difensore domiciliatario, è rimastointimato.A seguito di prima ordinanza interlocutoria n. 23/2025 depositatain data 2-1-2025 di rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, di decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Presidente [OSCURATO:PERSONA] che ha escluso il ricorrere delle condizionidi cui all’art. 374 co. 2 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alleSezioni Unite e di successiva ordinanza interlocutoria n. 26195/2025depositata il 25-9-2025, il ricorso è stato avviato alla trattazione per lapubblica udienza del 23-4-2026; in prossimità di tale udienza, neitermini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero hadepositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoriaillustrativa i controricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni diimprocedibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti.Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026La delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese delloStato è in atti, è stata depositata e indicata quale documento 10 nellanota di iscrizione a ruolo sottoscritta dal difensore, nella quale vi èanche l’attestazione di avvenuto deposito sottoscritta dal cancellieredell’[OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione in data 5-6-2019.All’evidenza la delibera di ammissione non poteva essere depositataalla data di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 24-4-2019, inquanto la delibera è stata emessa solo 13-5-2019 e comunicataall’interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quindi, non si verte nell’ipotesi di cuiall’art. 369 co. 1 n. 1 cod. proc. civ., che presuppone che il decreto diammissione al patrocinio a spese dello Stato sia già stato emesso almomento del deposito del ricorso.Inoltre, risulta prodotta dal ricorrente la copia autentica dellasentenza impugnata (indicata nella prima nota di iscrizione a ruolo).Non determina l’improcedibilità l’omessa menzione nel ricorso percassazione del deposito degli atti e dei documenti di cui all’art. 369 co.1 nn. 2 e 3 cod. proc. civ., ovvero della avvenuta richiesta ditrasmissione del fascicolo d’ufficio; ciò perché l’improcedibilità puòconseguire soltanto a una deficienza di carattere sostanziale,consistente nell’effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini delladecisione nell’incarto processuale e nell’indispensabilità del loro esameai fini della decisione (Cass. Sez. 3 11-6-2021 n. 16605, Cass. Sez. 317-11-1999 n. 12753, Cass. Sez. 2 9-7-1987 n. 5980).2. Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoriae illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”.Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenutoin considerazione il fatto che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] è uncredito cartolare, derivante da assegni, in forza del quale è stataintrapresa l’esecuzione presso terzi, senza che [OSCURATO:PERSONA] CalcinaNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026svolgesse opposizione all’esecuzione. Sostiene altresì che il Tribunalee la Corte d’appello abbiano errato nel ritenere che il debitore nonsarebbe rimasto inerte, con conseguente inesistenza del requisitodell’inerzia di cui all’art. 2900 cod. civ.; evidenzia che, allorché ilcreditore Corfù aveva svolto il suo intervento, il debitore AlbertoCalcina non si era costituito e non aveva svolto alcuna azione finalizzataa tutelare i suoi diritti di erede legittimario, mentre l’azione di riduzioneera stata proposta con domanda riconvenzionale un anno dopo, in altrogiudizio; aggiunge che, allorché si è costituito nel presente giudizio,tardivamente e solo dopo l’intervento del creditore Corfù, AlbertoCalcina in modo paradossale ha formulato richieste a favore degliconvenuto un accordo per aggirare le pretese del creditore. Quindisostiene che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] sia stato ammissibile, per ilfatto che il debitore aveva trascurato di esercitare il suo diritto.3. Con il secondo motivo, intitolato come il primo, il ricorrentelamenta che la sentenza impugnata, ritenendo mancante in capo alricorrente la legittimazione a proporre l’azione surrogatoria, non abbiaesaminato i motivi di appello relativi all’inammissibilità della querela difalso proposta in relazione al secondo testamento olografo.4. Con il terzo motivo, intitolato come il primo e il secondo, ilricorrente ulteriormente lamenta la mancata disamina dei motivi diappello volti a contestare l’accertata falsità del testamento olografo 9-1-2009 e volti a sostenere la falsità del testamento 30-5-2008;sostiene che le sue deduzioni sulla falsità del testamento 30-5-2008dovessero essere esaminate indipendentemente dall’azionesurrogatoria, in quanto il terzo Corfù aveva svolto anche interventoadesivo rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].5. I motivi di ricorso, esaminati unitariamente stante la continuitàdi argomentazioni, sono infondati.Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026In primo luogo, è infondato il primo motivo laddove proposto exart. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. per omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, così esattamente riqualificato, a fronte dell’erroneoriferimento del ricorrente alla formulazione del comma 5 dell’art. 360co. 1 cod. proc. civ. previgente. Infatti, diversamente da quantosostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto acquisito ildato che [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di diritto di credito nei confronti diAlberto [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10) e ha altresì recepito la condotta posta inessere da [OSCURATO:PERSONA] negli stessi termini descritti dal ricorrente(pag.11); cioè, nel senso che, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il suointervento in causa esercitando azione ex art. 2900 cod. civ., il debitoreAlberto [OSCURATO:PERSONA] non era ancora costituito e, nel momento in cui si eracostituito, aveva aderito alla domanda attorea, senza vantare alcundiritto sull’eredità del padre e proponendo l’azione di riduzione perlesione di legittima soltanto in un separato giudizio, l’anno successivo.6. Invece, la questione posta da tutti i motivi di ricorso, laddovesvolti ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., e che deve essere esaminatain questa sede è riferita alla falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ.;ciò in quanto - fermo il dato che l’accertamento dell’esistenza deipresupposti per esercitare l’azione surrogatoria costituisceaccertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3 22-11-2022 n. 34297, pag. 7, per tutte) - gli argomenti svolti dalricorrente in sostanza sono finalizzati a sostenere che la sentenzaimpugnata abbia eseguito una illegittima perimetrazione della condottadel debitore che «trascura di esercitare» i suoi diritti e le azioni che glispettano verso i terzi in base alla previsione dell’art. 2900 cod. civ.Secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, con l’azionesurrogatoria proposta ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., al fine dellaconservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod.civ., il creditore si sostituisce al proprio debitore, in caso di sua inerzia,Numero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026per recuperare al patrimonio di lui somme o beni di cui egli sia, a suavolta, creditore nei confronti di un terzo (Cass. Sez. 1 22-3-2001 n.4075). Come specificamente evidenziato da Cass. Sez. 3 18-2-2000 n.1867, lo scopo dell’azione è quello di acquisire al patrimonio deldebitore un bene che questi omette di conseguire non esercitando unproprio diritto verso terzi, ovvero di conservare nel patrimoniomedesimo un bene che potrebbe uscirne o venire menomato, perché ildebitore non fa valere un suo diritto verso terzi o trascura di resisterea una pretesa illegittima; nell’una ipotesi e nell’altra, gli effettiimmediati dell’agire del creditore si esauriscono nella sfera deldebitore, l’istituto ha finalità essenzialmente conservative e il creditorefa valere nei confronti del terzo non un’azione speciale, ma l’azionesingola che compete al debitore.Perciò, si è parlato in dottrina anche di legittimazione surrogatoria,cioè di potestà attribuita al creditore di esercitare un diritto altrui conefficacia immediata per il titolare, e di ipotesi di sostituzioneprocessuale (Cass. Sez. 3 16-2-1974 n. 449); ciò significa anche che ildebitore surrogato conserva, pure in pendenza dell’azionesurrogatoria, la piena azionabilità e disponibilità del proprio dirittoesercitato dal suo creditore in forza della legittimazione straordinariapotere del creditore di agire utendo iuribus debitoris cessa, per il veniremeno della sua legittimazione (Cass. Sez. 2 30-5-1987 n. 4822).Il superamento dell’assunto tradizionale in ordine alla funzionemeramente conservativa dell’azione, per l’affermazione che l’azionesvolge funzione anche satisfattiva, intesa a fare conseguire al creditoreil bene della vita cui ha diritto (Cass. Sez. 2 14-10-2008 n. 25136, perla disamina del tema da pag.18; Cass. Sez. 3 11-5-2009 n. 10744, dapag. 22) non ha comportato una reale differenziazione di orientamentinell’individuazione del concetto di trascuratezza/inerzia del debitoreNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026che autorizza il creditore ad agire ex art. 2900 cod. civ. La condizionedi inerzia del debitore sostanzialmente rimane individuata nei capisaldiposti da Cass. 1867/2000, già citata, che ha evidenziato come l’azionesurrogatoria, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio diun diritto altrui e traducendosi in una interferenza nella sfera giuridicadel soggetto passivo che ha necessariamente carattere eccezionale -seppure ha carattere generale ed è esclusa soltanto per i diritti che nonconsentono sostituzioni nel loro esercizio -, può nondimeno essereproposta solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Con laconseguenza che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersiavere posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a fare ritenereutilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto,viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi ilcreditore. Al creditore, infatti, non può essere consentito di sindacarele modalità con le quali il debitore abbia ritenuto - quali che siano statii motivi, anche solo morali delle scelte operate, e siano o meno taliscelte corrette dal punto di vista economico e patrimoniale - di gestirela propria situazione economica nell’ambito di un determinatorapporto; né può essergli consentito di contestare, sostituendosi aldebitore e denunciandone le scelte, l’idoneità delle manifestazioni divolontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti allestesse dall’ordinamento. A tal fine, infatti, l’ordinamento hapreordinato altri specifici strumenti di tutela, dei quali il creditore, nelconcorso dei relativi requisiti, può giovarsi per conservare la garanziadelle proprie pretese, quali l’azione revocatoria e l’opposizione di terzo.Quindi, se è vero che l’azione surrogatoria può essere esperita dalcreditore anche nel caso in cui l’attività del debitore siaqualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela dellasituazione giuridica del debitore all’interno del rapporto con il terzo, ilNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026principio non può essere esteso al punto di consentire l’interferenza delcreditore anche rispetto a quelle attività del debitore che si risolvanoin atti di disposizione del diritto stesso; ciò in quanto il diritto è e rimanenella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pure conconseguenze negative nella situazione patrimoniale complessiva,costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e nonindice di trascuratezza nell’esercizio di quel diritto. Un qualsiasicomportamento positivo posto in essere dal debitore, ancorché lesivodelle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione delproprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude lapossibilità di interferenza da parte del creditore con l’azione; un attopositivo non può essere equiparato a un comportamento omissivo oinidoneamente attivo, che è l’unica ipotesi prevista dall’art. 2900 cod.civ. Nello stesso senso di Cass. n. 1867/2000, già in precedenza Cass.Sez. 2 28-5-1988 n. 3665 aveva statuito che, ai fini dell’esperibilitàdell’azione surrogatoria, all’inerzia del debitore, quale comportamentoomissivo o quanto meno insufficientemente attivo, non può parificarsiun comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni delcreditore, perché tale atto di amministrazione del proprio patrimonionon consente interferenze da parte del creditore, salvo costituireoggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi ex art. 2901 cod.civ. Ugualmente, Cass. Sez. 2 4-8-1997 n. 7187, svolgendo lededuzioni poi recepite da Cass. n. 1867/2000, ha ricompresonell’ambito dei comportamenti positivi del debitore che escludono lapossibilità di esperire l’azione surrogatoria, ancorché lesivi delleaspettative del creditore, non solo l’espresso riconoscimento dellapretesa di un terzo da parte del debitore; vi ha ricompreso anche lascelta processuale del debitore di non opporsi all’azione del terzo voltaa ottenere il riconoscimento della pretesa stessa; ciò in quanto si trattadi comportamenti con i quali il debitore dispone del proprio diritto, cosìNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026sul piano sostanziale come su quello processuale. Di seguito, Cass. Sez.2 12-4-2012 n. 5805, collocandosi esplicitamente nel solco di Cass. n.7187/1997 e n. 1867/2000, ha confermato che il rilievo che l’azionesurrogatoria possa essere esperita anche nel caso in cui l’attività deldebitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per latutela della situazione giuridica del debitore all’interno del rapporto conil terzo, non può essere dilatato fino al punto da consentirel’interferenza del creditore anche rispetto alle attività del debitore chesi risolvano in atti di disposizione del diritto stesso. Nello stesso senso,Cass. Sez. 6-3 17-11-2020 n. 26049, nell’affermare che l’inerzia chegiustifica l’azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivodella fattispecie e prescinde dalla colpa e dalle motivazioni dell’inerziamedesima (così anche Cass. Sez. 23-6-1995 n. 7145), ha aggiunto chel’impossibilità di esercitare l’azione surrogatoria può discendere ancheda una chiara manifestazione di volontà del debitore di rimettere ildebito ed estinguere l’obbligazione.Sotto altro e concorrente profilo, i suindicati precedenti hannoanche evidenziato che la valutazione del comportamento del debitorecostituisce un tipico apprezzamento di fatto, demandato al giudice dimerito; è il giudice di merito chiamato a valutare, nel caso in cui nonricorra una totale inerzia, se il comportamento tenuto sia, per quantopositivo, tuttavia qualitativamente o quantitativamente inadeguato; ilgiudice di merito deve valutare se il comportamento, limitato mapositivo, sia manifestazione di volontà di gestione del propriopatrimonio da parte del debitore, che è insindacabile nell’ambitodell’azione surrogatoria da parte di un soggetto che non è altro che unsostituto processuale, ovvero sintomo di trascuratezza nella gestionedel patrimonio (Cass. n. 1867/2020 e n. 5805/2012, già citate).7. Dai principi esposti, ai quali la Corte intende dare continuitàanche in questa sede, necessariamente consegue che in modo correttoNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026la Corte d’appello ha escluso che il creditore Corfù potesse esercitarel’azione surrogatoria per opporsi alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] eMarco [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di falsità deltestamento di data 9-1-2009 di [OSCURATO:PERSONA] e per ottenere ladichiarazione di falsità del testamento di data 30-5-2008 che istituivaunici eredi universali di [OSCURATO:PERSONA] gli stessi nipoti [OSCURATO:PERSONA] eMarco. Ciò, in quanto il debitore [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ingiudizio e ha espressamente dichiarato di non opporsi alle domandedegli attori Marco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],volta a ottenere la dichiarazione di falsità del testamento 9-1-2009: inquesto modo, il debitore ha posto in essere comportamento positivo didisposizione dei suoi diritti derivanti dal testamento 9-1-2009, conriguardo alla qualità di erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA] in forzadi quel testamento, e nel contempo ha riconosciuto la qualità di unicieredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] e MarcoCalcina. Posto che il debitore surrogato conserva, anche in pendenzadell’azione surrogatoria, la piena azionabilità del suo diritto, non rilevache il debitore si sia costituito in causa tardivamente e dopo che il suocreditore aveva esercitato l’azione surrogatoria: il comportamento deldebitore, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, in séesclude l’inerzia rilevante ex art. 2900 cod. civ. ed elimina anche ogniquestione in ordine all’esistenza o meno di un comportamentoqualitativamente o quantitativamente inadeguato, essendo le ragionidi quella precisa scelta di disposizione dei diritti insindacabilinell’ambito dell’azione surrogatoria.Dalla corretta esclusione della legittimazione del creditoreall’esercizio dell’azione surrogatoria per opporsi alla dichiarazione difalsità del testamento 9-1-2009 e per ottenere la dichiarazione difalsità del testamento 30-5-2008 consegue che esattamente lasentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello con i qualiNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’appellante Corfù sosteneva che il giudice di primo grado avesseerroneamente dichiarato la falsità del secondo testamento ederroneamente escluso la falsità del primo testamento. Quindi, èinfondato anche il terzo motivo di ricorso, laddove vi si sostiene che irelativi motivi di appello dovessero essere esaminati, nonostante fossestata esclusa la legittimazione ad agire in surrogatoria, per il fatto cheil creditore Corfù aveva svolto intervento adesivo: l’interventoreadesivo non ha una autonoma legittimazione a impugnare (salvo chel’impugnazione sia limitata alle questioni relative alla qualificazionedell’intervento o alla condanna alle spese) e la sua impugnazione èinammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il suodiritto di proporre impugnazione (Cass. Sez. U 17-4-2012 n. 5992,Cass. Sez. 1 6-2-2018 n. 2818).8. Con riguardo all’esercizio dell’azione di riduzione da parte delcreditore in via surrogatoria, risulta assorbente la considerazione dellaCorte d’appello, in ordine al fatto che il debitore [OSCURATO:PERSONA],legittimario pretermesso, aveva esercitato l’azione di riduzione inseparato giudizio.In primo luogo, essendo stata l’azione di riduzione esercitata dallegittimario pretermesso, perde nella fattispecie di concreta rilevanzadecisoria la disamina della questione relativa all’esperibilità ex art.2900 cod. civ. dell’azione di riduzione, già ritenuta da Cass. Sez. 2 20-6-2019 n. 16623.Inoltre, poiché, come già esposto, la cessazione dello stato diinerzia del debitore determina il venire meno della legittimazionestraordinaria del creditore surrogante, legittimamente la Corted’appello ha considerato l’esercizio dell’azione di riduzione da parte deldebitore, seppure sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.Infine, non può neppure imputarsi alla Corte d’appello di non averesvolto accertamento sulle modalità con le quali il debitore avevaNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026concretamente esercitato l’azione di riduzione, e perciò di non averesvolto l’indagine sul carattere qualitativamente e quantitativamenteadeguato del comportamento positivo del debitore. Tale indagine eracomunque preclusa alla Corte d’appello dal fatto che il debitore avevaesercitato il suo diritto in un altro giudizio, perché ciò era sufficiente aporre termine allo stato di inerzia, per quanto interessava in relazioneall’azione surrogatoria proposta in questa causa. Basti considerare cheritenendo, diversamente, consentita in questo giudizio la valutazionesulle modalità con le quali il debitore ha proposto nell’altra causal’azione di riduzione, ne dovrebbe conseguire anche - in caso divalutazione sull’inadeguatezza della condotta processuale del debitorea tutelare le sue ragioni di legittimario - il diritto del creditore diesercitare in questo giudizio la stessa azione che il debitore ha propostonell’altra causa; in questo modo, negando il carattere straordinariodella legittimazione del creditore ex art. 2900 cod. civ. Invece, è nelgiudizio nel quale il debitore ha esercitato l’azione di riduzione che ilcreditore, con lo strumento dell’intervento adesivo ex art. 105 cod.proc. civ., può sostenere le ragioni del legittimario pretermesso,avendo il creditore diretto interesse di evitare che l’attività del debitoresia insufficiente a tutelare i diritti del legittimario e di conseguenza ilsuo diritto di credito.9. In conclusione il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto(cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazioneanche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versatoNumero registro generale 11984/2019Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 15818/2026Data pubblicazione 22/05/2026per una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsied euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 23-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15818/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris