Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00094/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30205-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli, v.le Gramsci n.19; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2484/2017 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 06/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere partecipato al bando regionale POR 2000/2006, Misura

1.7. ”[OSCURATO:PERSONA] di Gestione e Smaltimento dei rifiuti” al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione dello stabilimento industriale da realizzare sul suolo sito in Acerra ed acquistato dal Consorzio ASI di Napoli nel 2005.

2. All’esito della procedura conclusasi con decreto n. 882 del 7/9/2007 la metal risultava assegnataria di un finanziamento a fondo perduto di euro 1.007.690,00 di cui erano stati erogati la prima e la seconda quota per un importo complessivo di euro 806.152,00.

3. Con raccomandata del 2008 la [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a trasmettere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] la documentazione necessaria per ottenere l’ultima quota di finanziamento, cui era seguita una richiesta di integrazione da parte della regione nonché la richiesta della ”Iscrizione al [OSCURATO:PERSONA]”, cui la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato seguito.

4. La società affermava, inoltre ,di avere richiesto alConsorzio ASI la realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria, alla quale esso era obbligato, con ripetute comunicazioni del 8 luglio 2008, del 20 gennaio 2009, del 9 aprile 2009, con anche l’istanza di potere anticipare le relative spese inviando la relativa nota alla regione [OSCURATO:PERSONA] con la quale si rappresentava che la mancata esecuzione delle predette opere da parte del consorzio aveva impedito la presentazione della documentazione finale di spesa necessaria per ottenere il contributo, nonché l’iscrizione della società nel registro provinciale dei rifiuti.

A ciò aveva fatto seguito, tuttavia, l’adozione del decreto dirigenziale n. 96 del 14 settembre 2009 con cui la regione [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il contributo concesso ad [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato acquisito il certificato di iscrizione nel registro provinciale delle procedure semplificate, il cui possesso si rendeva necessario per ottenere l’autorizzazione all’attività.

Detto decreto era stato impugnato dinanzi al Tar che, però, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Conseguentemente con atto di citazione ritualmente notificato il 27 maggio 2010 la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare l’illegittimità del decreto di revoca della regione [OSCURATO:PERSONA] n.96 del 2009 e per l’effetto, anche previa disapplicazione del predetto atto, condannare la regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del contributo regionale di cui al POR 2000/2006; la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la condotta illecita e la responsabilità del Consorzio ASI e per l’effetto condannarlo all’esecuzione delle infrastrutture primarie (rete viaria, fognaria, idrica, elettrica) nonché al risarcimento dei danni.

6. Si costituiva la regione [OSCURATO:PERSONA] che contestava la fondatezza della domanda attorea deducendo che la revoca del contributo era stata causata dalla mancata produzione da parte dell’attrice della documentazione attestante l’autorizzazione regionale all’esercizio degli impianti di recupero ovvero la regolare iscrizione all’albo provinciale per le procedure semplificate, nonché della documentazione finale di spesa entro il termine stabilito.

Osservava infatti che il bando di gara alla voce “requisiti dei soggetti destinatari” (punto

1.5. azione g) prevedeva espressamente il possesso in capo all’aspirante dell’ autorizzazione regionale all’esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti , necessaria nel caso in cui l’impianto di gestione dei rifiuti avesse richiesto l’autorizzazione regionale, o la regolare iscrizione nella Sezione Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (attualmente iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]), entro 20 mesi dalla data di concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo, requisito non ancora ottenuto dalla società attrice al momento dell’aggiudicazione del contributo, essendo, a tale ultima data, in possesso soltanto del requisito della iscrizione al Registro delle Imprese e non del requisito dianzi richiamato, da acquisire entro il termine di 20 mesi dalla data di concessione del finanziamento.

7. Inoltre la regione eccepiva che l’attrice aveva inviato tardivamente la documentazione finale di spesa oltre il termine di due mesi dalla data finale fissata al 31 dicembre 2008 in applicazione del punto 1.17del bando di gara alla lett. g) a pena di revoca del contributo.

La regione escludeva, infine, la ricorrenza di un’impossibilità della prestazione per inadempimento del Consorzio ASI, in quanto gli inadempimenti contestati erano riconducibili alla sola società attrice.

8. Da ultimo la regione [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice alla restituzione della complessiva somma di euro 806.152,00 erogata a titolo di primo e secondo acconto maggiorata degli interessi di legge.

9. Si costituiva pure il consorzio ASI che eccepiva la propria estraneità rispetto alle vicende relative alla perdita del contributo regionale da parte della società [OSCURATO:PERSONA].

10. Il consorzio evidenziava in ogni caso la natura non perentoria del termine di 12 mesi previsto nell’atto di assegnazione per l’esecuzione delle predette opere, così come la mancanza in capo al consorzio dell’obbligo stesso di procedervi.

11. Il tribunale di Napoli con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2013, previa disapplicazione del decreto regionale di revoca del contributo, condannava la regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società attrice della quota a saldo del contributo già concesso e pari ad euro 200.538,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; al contempo il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale della regione nonché quella proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del consorzio, condannandola al pagamento delle spese di lite da quest’ultimo sostenute.

12. A giustificazione della decisione il tribunale ha individuato la causa della revoca del contributo nella mancata produzione del certificato di iscrizione nel Registro provinciale delle procedure semplificate, come esplicitato nel decreto ed ha considerato inconferente rispetto a questa motivazione il riferimento alle condizioni di cui al punto 1.17 G del bando, cioè la mancata produzione finale di spesa nel termine ivi indicato.

13. Ciò posto, il tribunale ha pertanto affermato l’insussistenza del motivo di revoca atteso che la società aveva documentato la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali-sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA] ” sin dal 10 ottobre 2007, la cui gestione era poi passata alla provincia ai sensi del d. lgs. n. 4 del 2008, puntualizzando inoltre che non era richiamato al punto

1. 5 del bando POR [OSCURATO:PERSONA] 2000-2006 la necessità di ottenere, per evitare la revoca del contributo, anche il certificato di iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] delle procedure semplificate, non richiamato nell’articolo anche perché introdotto successivamente.

14. Quanto alla domanda proposta dall’attrice nei confronti del consorzio ASI il tribunale ha escluso la natura perentoria del termine entro il quale il consorzio era tenuto a realizzare le opere infrastrutturali, e dato atto tuttavia che lo stesso consorzio si era più volte attivato al fine di ottenere lo svincolo dei fondi destinati al comparto industriale di Acerra, il che escludeva, quindi, l’inadempimento colpevole dello stesso.

15. La domanda di risarcimento è stata infine respinta per l’assenza di elementi di prova del danno richiesto.

16. Avverso detta pronuncia ha proposto gravame in via principale la regione [OSCURATO:PERSONA] al fine di conseguire la riforma dell’impugnata sentenza e l’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.

17. Nel giudizio d’appello si è costituita la società [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza dell’appello della regione e formulando appello incidentale per l’accoglimento della domanda spiegata nei confronti del consorzio ASI e per sentirlo condannare all’esecuzione delle infrastrutture primarie nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi.

18. Il consorzio Asi costituendosi nel giudizio d’appello ha eccepito l’inammissibilità per tardività dell’appello incidentale proposto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che l’interesse alla proposizione dell’appello incidentale nei confronti del consorzio derivava non dall’impugnazione principale spiegata dalla regione bensì dalla statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata; in subordine insisteva per il rigetto dell’appello incidentale contestandone la fondatezza.

19. La corte territoriale con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso ha accolto l’appello principale proposto dalla regione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della regione [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 805.152,00, oltre interessi.

20. La corte territoriale ha inoltre dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] per tardività là dove ha gravato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del consorzio.

21. La corte territoriale ha dichiarato, invece, infondato l’appello incidentale di Euometal nella parte relativa al rigetto dell’eccezione di impossibilità sopravvenuta dell’iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] o Provinciale, la cui mancanza ha determinato la revoca del contributo , per l’inadempimento colpevole del consorzio. confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando la parte soccombente allespese.

22. Nel dettaglio della sentenza d’appello, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo di gravame principale con il quale la regione lamentava l’erroneità della decisione del primo giudice là dove ha erroneamente ritenuto la società [OSCURATO:PERSONA] in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara..

23. Sul punto la corte di merito ha osservato che all’epoca di emanazione del bando e cioè il 14 novembre 2006, il d. lgs. n. 152 del 2006 contenente il testo unico in materia di ambiente nella sua prima versione, affidava alle sezioni regionali dell’albo la competenza per la tenuta dei Registri per le procedure semplificate che il predetto decreto del 2008 aveva poi affidato alle province istituendo altresì, l’Albo nazionale dei gestori ambientali che succedeva all’Albo nazionale dei gestori rifiuti disciplinato dal d. lgs. n. 22/ 97.

24. Nel bando di gara al punto 1.6 (Tipologia delle attività ammissibili) era previsto, così si legge nella sentenza impugnata, che esso era rivolto alle imprese che avessero realizzato impianti destinati al recupero di materia rifiuti e, quindi, al finanziamento delle realizzazione di impianti destinati alle attività di recupero di rifiuti e quindi al finanziamento delle realizzazioni di impianti destinati alle attività di recupero di rifiuti di cui agli art. 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/2006.

Questi ultimi, in particolare gli articoli 215 216, -prosegue la corte territoriale -prevedono che con l’inizio dell’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti da parte dell’impresa, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano le comunicazioni di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

La norma prescrive inoltre, che ai fini della suddetta verifica, alla comunicazione di inizio di attività per le suddette attività, debba essere allegata documentazione dalla quale evincere: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Il bando al paragrafo azione g) prevedeva poi che l’iscrizione all’albo regionale o l’autorizzazione regionale avente ad oggetto l’attività di recupero rifiuti ovvero l’iscrizione all’albo provinciale, era necessaria “pena la revoca del contributo”.

25. In tale contesto normativo la corte di merito ha ritenuto che l’iscrizione a tale albo è ben diversa dalla iscrizione posseduta dalla società [OSCURATO:PERSONA] all’Albo nazionale dei gestori ambientali, Sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativa alla sola attività di trasporto dei rifiuti e non al recupero, da ciò la corte distrettuale ha desunto il mancato possesso da parte della società dell’iscrizione e la legittimità del decreto di revoca del contributo regionale.

26. Con riguardo all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del consorzio ASI per non avere realizzato le opere infrastrutturali primarie, la corte dichiara l’inammissibilità in quanto tardivo, per essere l’interesse ad impugnare il capo della sentenza sul punto indipendente dall’impugnazione principale svolta dalla regione, essendo collegati dall’attore nel primo giudizio la domanda nei confronti della regione e quella nei confronti del consorzio Asi attraverso un cumulo soggettivo di domande fondate su titoli diversi ed autonomi.

Poichél’appello incidentale è stato proposto in data 30 ottobre 2014 avverso la sentenza del tribunale di Napoli emessa il 19 dicembre 2013 e quindi oltre il termine di 6 mesi previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ., ne consegue, ad avviso della corte di merito, l’inammissibilità per tardività .

27. Al contrario la corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] riguardante la censura del rigetto dell’eccezione di impossibilità sopravvenuta dell’iscrizione all’albo regionale e provinciale, la cui mancanza ha comportato la revoca del contributo per inadempimento colpevole del consorzio, trattandosi di domanda intimamente connessa con il rapporto e l’assetto di interessi investito dall’impugnazione principale.

28. Tale profilo di gravame incidentale è tuttavia ritenuto infondato reputando la corte di merito condivisibile la conclusione del primo giudice secondo cui il tenore letterale dell’art. 9 della convenzione (che al secondo capoverso prevedeva “La società acquirente prende atto dello stato dei luoghi e che per la realizzazione delle opere di pura azione si prevede la loro funzionalità nel termine di 12 mesi dalla stipula del presente atto “) non consentiva di ritenere persa per [OSCURATO:PERSONA] l’utilità economica, nel caso di mancata esecuzione delle opere infrastrutturali nel termine di 12 mesi, termine sganciato dalle vicende dell’ottenimento del contributo regionale per la realizzazione dell’impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti da parte della società assegnataria del lotto industriale.

29. La cassazione della sentenza d’appello sin qui riassunta e pubblicata il 6 giugno 2017 è chiesta dalla società [OSCURATO:PERSONA] con ricorso avviato per la notifica il 18 dicembre 2017 ed affidato a due motivi, cui resiste la regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 12 marzo 2018 ed il consorzio ASI di Napoli con controricorso avviato per la notifica il 29 gennaio 2018.

30. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ. . considerato che

31. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ., del controricorso della regione [OSCURATO:PERSONA] notificato il 12 marzo 2018 a fronte della ricevuta notifica del ricorso per cassazione in data 20 dicembre 2017 (sia alla regione che al consorzio) (cfr. pag. 1 del controricorso).

32. La notificazione del controricorso della regione [OSCURATO:PERSONA] è cioè avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla scadenza dei venti giorni fissati per il deposito del ricorso, come previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. .

33. Ciò posto, il primo motivo del ricorso (erro r in judicando - violazione e falsa applicazione del bando -azione g- paragrafo 1.5 - violazione e falsa applicazione del d. lgs. 152/2006 artt.214-216 - violazione del principio di legalità di cui agli articoli 3-24 e art. 97 Cost. - violazione del princip io dell’auto vincolo in connessione con l’articolo 360 numero 3) deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello di Napoli statuito la legittimità del decreto di revoca, per un motivo, quale la mancanza dell’iscrizione nell’Albo provinciale, non previsto dalle ipotesi di revoca di cui al bando del 14/11/2006.

Assume parte ricorrente che alla predetta data era valido e vigente il d.lgs. 152/2006 nella sua prima versione che affidava alle sezioni regionali la tenuta dell’Albo dei registri dei gestori ambientali, istituendo l’albo nazionale dei gestori ambientali (che succedeva a l’Albo nazionale dei gestori rifiuti di cui al d.lgs. n.22/1997).

34. Assume la ricorrente che il registro provinciale era istituito dal d. lgs. n.4 /2008, art. 2, comma 36, di modifica del d.lgs. 152/2006 e pertanto è entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando.

Ciò posto [OSCURATO:PERSONA] era stata ammessa al finanziamento richiesto con il decreto dirigenziale n. 1245 del 27 dicembre 2006 avendo esibito e comprovato la titolarità dei requisiti soggettivi di cui al punto

1. 5 azione g) ovvero di essere titolare dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali-sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA] ed alcuna iscrizione al registro provinciale delle procedure semplificate era al tempo invocabile in quanto legislativamente non ancora prevista e non presente nel bando POR, a pena di revoca del finanziamento.

35. Il secondo motivo (error in judicando-violazione e falsa applicazione del bando-azione g-par.1.5 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.152 del 2006 artt.214-216 in connessione con l’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) deduce, fermo il carattere assorbente di quanto dedotto con il primo motivo, l’erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l’iscrizione posseduta dalla [OSCURATO:PERSONA] all’Albo nazionale gestori ambientali, sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA], sia diversa dall’iscrizione al Registro provinciale in quanto ”relativa alla sola attività di trasporto dei rifiuti e non a querlla di recupero (cfr. certificato di iscrizione in atti).

36. Assume la ricorrente che in base alla disciplina normativa di cui al d.lgs. 152 del 2006 vigente all’atto della pubblicazione del bando (14.11.2006) e come si evince dalla lettura dello stesso certificato in atti la ditta era autorizzata all’attività di raccolta e trasporto rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell’articolo 216 dello stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero e ”pertanto la corte d’appello sarebbe incorsa in violazione di legge là dove aveva ritenuto la società priva della autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti oltre a quella di trasporto”.

37. Ciò posto va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata relative al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il consorzio avevano acquisito autorità di giudicato.

38. Il giudice d’appello ha infatti dichiarato inammissibile la censura della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del consorzio ASI perché tardiva per essere l’interesse all’impugnazione sorto in capo all’appellante incidentale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e non dalla proposizione dell’appello principale della regione.

39. Inoltre la corte d’appello ha dichiarato, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, infondata la censura finalizzata ad imputare al consorzio la responsabilità per la mancata iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] all’Albo provinciale in ragione dell’asserito inadempimento del consorzio alla realizzazione delle opere infrastrutturali primarie.

40. Dette statuizioni non sono state però oggetto di impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] che ha limitato il ricorso alla pronuncia di accoglimento dell’appello principale proposto dalla regione [OSCURATO:PERSONA].

41. Pertanto la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata e, conseguentemente, va disposta l’estromissione dal giudizio della consorzio ASI.

42. Quanto alle censure contenuta nel primo e secondo motivo, esse sono strettamente connesse e possono essere esaminate congiuntamente; le censure sono infondate non ravvisandosi le denunciate violazioni.

43. Come argomentato dalla corte territoriale la società ricorrente non risulta aver provato che l’iscrizione posseduta dalla [OSCURATO:PERSONA] corrisponda a quella richiesta nel Bando al paragrafo Azione g) e riguardante l’iscrizione all’Albo regionale o l’autorizzazione regionale avente ad oggetto l’attività di recupero rifiuti ovvero l’iscrizioneall’Albo provinciale, come previsto dal d.lgs. 4/2008.

44. La censura del ricorrente assume l’illegittimità del requisito preteso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] assumendone il carattere successivo rispetto al tenore originario del bando.

45. L’assunto non considera, però, che la motivazione della sentenza d’appello espressamente richiama il contenuto del bando là dove prevedeva al punto

1.6. (tipologia delle attività ammissibili) che esso era rivolto alle imprese che avessero realizzato impianti destinati al recupero di materia rifiuti e, quindi, al finanziamento delle realizzazioni di impianti destinati alle attività di recupero di rifiuti di cui agli art. 214, 215 e 216 d.lgs. 15”/2006 .

Inoltre il bando di gara, paragrafo Azione g) contemplava espressamente la revoca del contributo in caso di mancanza della necessaria iscrizione avente ad oggetto l’attività di recupero dei rifiuti.

46. Ebbene tali argomentazioni non sono scalfite del richiamo alla giurisprudenza dell’autovincolo che sottende la novità del requisito richiesto e comportano il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

47. Atteso il complessivo esito del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore del Consorzio vittorioso nella misura liquidata in dispositivo, mentre nulla va disposto a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], attesa l’inammissibilità del controricorso.

48. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del [OSCURATO:PERSONA] liquidate in euro 4100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30205-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli, v.le Gramsci n.19; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2484/2017 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 06/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere partecipato al bando regionale POR 2000/2006, Misura 1.7. ”[OSCURATO:PERSONA] di Gestione e Smaltimento dei rifiuti” al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione dello stabilimento industriale da realizzare sul suolo sito in Acerra ed acquistato dal Consorzio ASI di Napoli nel 2005. 2. All’esito della procedura conclusasi con decreto n. 882 del 7/9/2007 la metal risultava assegnataria di un finanziamento a fondo perduto di euro 1.007.690,00 di cui erano stati erogati la prima e la seconda quota per un importo complessivo di euro 806.152,00. 3. Con raccomandata del 2008 la [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a trasmettere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] la documentazione necessaria per ottenere l’ultima quota di finanziamento, cui era seguita una richiesta di integrazione da parte della regione nonché la richiesta della ”Iscrizione al [OSCURATO:PERSONA]”, cui la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato seguito. 4. La società affermava, inoltre ,di avere richiesto alConsorzio ASI la realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria, alla quale esso era obbligato, con ripetute comunicazioni del 8 luglio 2008, del 20 gennaio 2009, del 9 aprile 2009, con anche l’istanza di potere anticipare le relative spese inviando la relativa nota alla regione [OSCURATO:PERSONA] con la quale si rappresentava che la mancata esecuzione delle predette opere da parte del consorzio aveva impedito la presentazione della documentazione finale di spesa necessaria per ottenere il contributo, nonché l’iscrizione della società nel registro provinciale dei rifiuti. A ciò aveva fatto seguito, tuttavia, l’adozione del decreto dirigenziale n. 96 del 14 settembre 2009 con cui la regione [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il contributo concesso ad [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato acquisito il certificato di iscrizione nel registro provinciale delle procedure semplificate, il cui possesso si rendeva necessario per ottenere l’autorizzazione all’attività. Detto decreto era stato impugnato dinanzi al Tar che, però, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario. 5. Conseguentemente con atto di citazione ritualmente notificato il 27 maggio 2010 la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare l’illegittimità del decreto di revoca della regione [OSCURATO:PERSONA] n.96 del 2009 e per l’effetto, anche previa disapplicazione del predetto atto, condannare la regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del contributo regionale di cui al POR 2000/2006; la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la condotta illecita e la responsabilità del Consorzio ASI e per l’effetto condannarlo all’esecuzione delle infrastrutture primarie (rete viaria, fognaria, idrica, elettrica) nonché al risarcimento dei danni. 6. Si costituiva la regione [OSCURATO:PERSONA] che contestava la fondatezza della domanda attorea deducendo che la revoca del contributo era stata causata dalla mancata produzione da parte dell’attrice della documentazione attestante l’autorizzazione regionale all’esercizio degli impianti di recupero ovvero la regolare iscrizione all’albo provinciale per le procedure semplificate, nonché della documentazione finale di spesa entro il termine stabilito. Osservava infatti che il bando di gara alla voce “requisiti dei soggetti destinatari” (punto 1.5. azione g) prevedeva espressamente il possesso in capo all’aspirante dell’ autorizzazione regionale all’esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti , necessaria nel caso in cui l’impianto di gestione dei rifiuti avesse richiesto l’autorizzazione regionale, o la regolare iscrizione nella Sezione Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (attualmente iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]), entro 20 mesi dalla data di concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo, requisito non ancora ottenuto dalla società attrice al momento dell’aggiudicazione del contributo, essendo, a tale ultima data, in possesso soltanto del requisito della iscrizione al Registro delle Imprese e non del requisito dianzi richiamato, da acquisire entro il termine di 20 mesi dalla data di concessione del finanziamento. 7. Inoltre la regione eccepiva che l’attrice aveva inviato tardivamente la documentazione finale di spesa oltre il termine di due mesi dalla data finale fissata al 31 dicembre 2008 in applicazione del punto 1.17del bando di gara alla lett. g) a pena di revoca del contributo. La regione escludeva, infine, la ricorrenza di un’impossibilità della prestazione per inadempimento del Consorzio ASI, in quanto gli inadempimenti contestati erano riconducibili alla sola società attrice. 8. Da ultimo la regione [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice alla restituzione della complessiva somma di euro 806.152,00 erogata a titolo di primo e secondo acconto maggiorata degli interessi di legge. 9. Si costituiva pure il consorzio ASI che eccepiva la propria estraneità rispetto alle vicende relative alla perdita del contributo regionale da parte della società [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il consorzio evidenziava in ogni caso la natura non perentoria del termine di 12 mesi previsto nell’atto di assegnazione per l’esecuzione delle predette opere, così come la mancanza in capo al consorzio dell’obbligo stesso di procedervi. 11. Il tribunale di Napoli con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2013, previa disapplicazione del decreto regionale di revoca del contributo, condannava la regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società attrice della quota a saldo del contributo già concesso e pari ad euro 200.538,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; al contempo il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale della regione nonché quella proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del consorzio, condannandola al pagamento delle spese di lite da quest’ultimo sostenute. 12. A giustificazione della decisione il tribunale ha individuato la causa della revoca del contributo nella mancata produzione del certificato di iscrizione nel Registro provinciale delle procedure semplificate, come esplicitato nel decreto ed ha considerato inconferente rispetto a questa motivazione il riferimento alle condizioni di cui al punto 1.17 G del bando, cioè la mancata produzione finale di spesa nel termine ivi indicato. 13. Ciò posto, il tribunale ha pertanto affermato l’insussistenza del motivo di revoca atteso che la società aveva documentato la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali-sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA] ” sin dal 10 ottobre 2007, la cui gestione era poi passata alla provincia ai sensi del d. lgs. n. 4 del 2008, puntualizzando inoltre che non era richiamato al punto 1. 5 del bando POR [OSCURATO:PERSONA] 2000-2006 la necessità di ottenere, per evitare la revoca del contributo, anche il certificato di iscrizione nel [OSCURATO:PERSONA] delle procedure semplificate, non richiamato nell’articolo anche perché introdotto successivamente. 14. Quanto alla domanda proposta dall’attrice nei confronti del consorzio ASI il tribunale ha escluso la natura perentoria del termine entro il quale il consorzio era tenuto a realizzare le opere infrastrutturali, e dato atto tuttavia che lo stesso consorzio si era più volte attivato al fine di ottenere lo svincolo dei fondi destinati al comparto industriale di Acerra, il che escludeva, quindi, l’inadempimento colpevole dello stesso. 15. La domanda di risarcimento è stata infine respinta per l’assenza di elementi di prova del danno richiesto. 16. Avverso detta pronuncia ha proposto gravame in via principale la regione [OSCURATO:PERSONA] al fine di conseguire la riforma dell’impugnata sentenza e l’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado. 17. Nel giudizio d’appello si è costituita la società [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza dell’appello della regione e formulando appello incidentale per l’accoglimento della domanda spiegata nei confronti del consorzio ASI e per sentirlo condannare all’esecuzione delle infrastrutture primarie nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi. 18. Il consorzio Asi costituendosi nel giudizio d’appello ha eccepito l’inammissibilità per tardività dell’appello incidentale proposto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che l’interesse alla proposizione dell’appello incidentale nei confronti del consorzio derivava non dall’impugnazione principale spiegata dalla regione bensì dalla statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata; in subordine insisteva per il rigetto dell’appello incidentale contestandone la fondatezza. 19. La corte territoriale con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso ha accolto l’appello principale proposto dalla regione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della regione [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 805.152,00, oltre interessi. 20. La corte territoriale ha inoltre dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] per tardività là dove ha gravato il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del consorzio. 21. La corte territoriale ha dichiarato, invece, infondato l’appello incidentale di Euometal nella parte relativa al rigetto dell’eccezione di impossibilità sopravvenuta dell’iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] o Provinciale, la cui mancanza ha determinato la revoca del contributo , per l’inadempimento colpevole del consorzio. confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando la parte soccombente allespese. 22. Nel dettaglio della sentenza d’appello, la corte territoriale ha accolto il secondo motivo di gravame principale con il quale la regione lamentava l’erroneità della decisione del primo giudice là dove ha erroneamente ritenuto la società [OSCURATO:PERSONA] in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.. 23. Sul punto la corte di merito ha osservato che all’epoca di emanazione del bando e cioè il 14 novembre 2006, il d. lgs. n. 152 del 2006 contenente il testo unico in materia di ambiente nella sua prima versione, affidava alle sezioni regionali dell’albo la competenza per la tenuta dei Registri per le procedure semplificate che il predetto decreto del 2008 aveva poi affidato alle province istituendo altresì, l’Albo nazionale dei gestori ambientali che succedeva all’Albo nazionale dei gestori rifiuti disciplinato dal d. lgs. n. 22/ 97. 24. Nel bando di gara al punto 1.6 (Tipologia delle attività ammissibili) era previsto, così si legge nella sentenza impugnata, che esso era rivolto alle imprese che avessero realizzato impianti destinati al recupero di materia rifiuti e, quindi, al finanziamento delle realizzazione di impianti destinati alle attività di recupero di rifiuti e quindi al finanziamento delle realizzazioni di impianti destinati alle attività di recupero di rifiuti di cui agli art. 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/2006. Questi ultimi, in particolare gli articoli 215 216, -prosegue la corte territoriale -prevedono che con l’inizio dell’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti da parte dell’impresa, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano le comunicazioni di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. La norma prescrive inoltre, che ai fini della suddetta verifica, alla comunicazione di inizio di attività per le suddette attività, debba essere allegata documentazione dalla quale evincere: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. Il bando al paragrafo azione g) prevedeva poi che l’iscrizione all’albo regionale o l’autorizzazione regionale avente ad oggetto l’attività di recupero rifiuti ovvero l’iscrizione all’albo provinciale, era necessaria “pena la revoca del contributo”. 25. In tale contesto normativo la corte di merito ha ritenuto che l’iscrizione a tale albo è ben diversa dalla iscrizione posseduta dalla società [OSCURATO:PERSONA] all’Albo nazionale dei gestori ambientali, Sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativa alla sola attività di trasporto dei rifiuti e non al recupero, da ciò la corte distrettuale ha desunto il mancato possesso da parte della società dell’iscrizione e la legittimità del decreto di revoca del contributo regionale. 26. Con riguardo all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del consorzio ASI per non avere realizzato le opere infrastrutturali primarie, la corte dichiara l’inammissibilità in quanto tardivo, per essere l’interesse ad impugnare il capo della sentenza sul punto indipendente dall’impugnazione principale svolta dalla regione, essendo collegati dall’attore nel primo giudizio la domanda nei confronti della regione e quella nei confronti del consorzio Asi attraverso un cumulo soggettivo di domande fondate su titoli diversi ed autonomi. Poichél’appello incidentale è stato proposto in data 30 ottobre 2014 avverso la sentenza del tribunale di Napoli emessa il 19 dicembre 2013 e quindi oltre il termine di 6 mesi previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ., ne consegue, ad avviso della corte di merito, l’inammissibilità per tardività . 27. Al contrario la corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] riguardante la censura del rigetto dell’eccezione di impossibilità sopravvenuta dell’iscrizione all’albo regionale e provinciale, la cui mancanza ha comportato la revoca del contributo per inadempimento colpevole del consorzio, trattandosi di domanda intimamente connessa con il rapporto e l’assetto di interessi investito dall’impugnazione principale. 28. Tale profilo di gravame incidentale è tuttavia ritenuto infondato reputando la corte di merito condivisibile la conclusione del primo giudice secondo cui il tenore letterale dell’art. 9 della convenzione (che al secondo capoverso prevedeva “La società acquirente prende atto dello stato dei luoghi e che per la realizzazione delle opere di pura azione si prevede la loro funzionalità nel termine di 12 mesi dalla stipula del presente atto “) non consentiva di ritenere persa per [OSCURATO:PERSONA] l’utilità economica, nel caso di mancata esecuzione delle opere infrastrutturali nel termine di 12 mesi, termine sganciato dalle vicende dell’ottenimento del contributo regionale per la realizzazione dell’impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti da parte della società assegnataria del lotto industriale. 29. La cassazione della sentenza d’appello sin qui riassunta e pubblicata il 6 giugno 2017 è chiesta dalla società [OSCURATO:PERSONA] con ricorso avviato per la notifica il 18 dicembre 2017 ed affidato a due motivi, cui resiste la regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 12 marzo 2018 ed il consorzio ASI di Napoli con controricorso avviato per la notifica il 29 gennaio 2018. 30. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ. . considerato che 31. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ., del controricorso della regione [OSCURATO:PERSONA] notificato il 12 marzo 2018 a fronte della ricevuta notifica del ricorso per cassazione in data 20 dicembre 2017 (sia alla regione che al consorzio) (cfr. pag. 1 del controricorso). 32. La notificazione del controricorso della regione [OSCURATO:PERSONA] è cioè avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla scadenza dei venti giorni fissati per il deposito del ricorso, come previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. . 33. Ciò posto, il primo motivo del ricorso (erro r in judicando - violazione e falsa applicazione del bando -azione g- paragrafo 1.5 - violazione e falsa applicazione del d. lgs. 152/2006 artt.214-216 - violazione del principio di legalità di cui agli articoli 3-24 e art. 97 Cost. - violazione del princip io dell’auto vincolo in connessione con l’articolo 360 numero 3) deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello di Napoli statuito la legittimità del decreto di revoca, per un motivo, quale la mancanza dell’iscrizione nell’Albo provinciale, non previsto dalle ipotesi di revoca di cui al bando del 14/11/2006. Assume parte ricorrente che alla predetta data era valido e vigente il d.lgs. 152/2006 nella sua prima versione che affidava alle sezioni regionali la tenuta dell’Albo dei registri dei gestori ambientali, istituendo l’albo nazionale dei gestori ambientali (che succedeva a l’Albo nazionale dei gestori rifiuti di cui al d.lgs. n.22/1997). 34. Assume la ricorrente che il registro provinciale era istituito dal d. lgs. n.4 /2008, art. 2, comma 36, di modifica del d.lgs. 152/2006 e pertanto è entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando. Ciò posto [OSCURATO:PERSONA] era stata ammessa al finanziamento richiesto con il decreto dirigenziale n. 1245 del 27 dicembre 2006 avendo esibito e comprovato la titolarità dei requisiti soggettivi di cui al punto 1. 5 azione g) ovvero di essere titolare dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali-sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA] ed alcuna iscrizione al registro provinciale delle procedure semplificate era al tempo invocabile in quanto legislativamente non ancora prevista e non presente nel bando POR, a pena di revoca del finanziamento. 35. Il secondo motivo (error in judicando-violazione e falsa applicazione del bando-azione g-par.1.5 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.152 del 2006 artt.214-216 in connessione con l’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) deduce, fermo il carattere assorbente di quanto dedotto con il primo motivo, l’erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l’iscrizione posseduta dalla [OSCURATO:PERSONA] all’Albo nazionale gestori ambientali, sezione regionale della [OSCURATO:PERSONA], sia diversa dall’iscrizione al Registro provinciale in quanto ”relativa alla sola attività di trasporto dei rifiuti e non a querlla di recupero (cfr. certificato di iscrizione in atti). 36. Assume la ricorrente che in base alla disciplina normativa di cui al d.lgs. 152 del 2006 vigente all’atto della pubblicazione del bando (14.11.2006) e come si evince dalla lettura dello stesso certificato in atti la ditta era autorizzata all’attività di raccolta e trasporto rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell’articolo 216 dello stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero e ”pertanto la corte d’appello sarebbe incorsa in violazione di legge là dove aveva ritenuto la società priva della autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti oltre a quella di trasporto”. 37. Ciò posto va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata relative al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il consorzio avevano acquisito autorità di giudicato. 38. Il giudice d’appello ha infatti dichiarato inammissibile la censura della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del consorzio ASI perché tardiva per essere l’interesse all’impugnazione sorto in capo all’appellante incidentale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e non dalla proposizione dell’appello principale della regione. 39. Inoltre la corte d’appello ha dichiarato, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, infondata la censura finalizzata ad imputare al consorzio la responsabilità per la mancata iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] all’Albo provinciale in ragione dell’asserito inadempimento del consorzio alla realizzazione delle opere infrastrutturali primarie. 40. Dette statuizioni non sono state però oggetto di impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] che ha limitato il ricorso alla pronuncia di accoglimento dell’appello principale proposto dalla regione [OSCURATO:PERSONA]. 41. Pertanto la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata e, conseguentemente, va disposta l’estromissione dal giudizio della consorzio ASI. 42. Quanto alle censure contenuta nel primo e secondo motivo, esse sono strettamente connesse e possono essere esaminate congiuntamente; le censure sono infondate non ravvisandosi le denunciate violazioni. 43. Come argomentato dalla corte territoriale la società ricorrente non risulta aver provato che l’iscrizione posseduta dalla [OSCURATO:PERSONA] corrisponda a quella richiesta nel Bando al paragrafo Azione g) e riguardante l’iscrizione all’Albo regionale o l’autorizzazione regionale avente ad oggetto l’attività di recupero rifiuti ovvero l’iscrizioneall’Albo provinciale, come previsto dal d.lgs. 4/2008. 44. La censura del ricorrente assume l’illegittimità del requisito preteso dalla regione [OSCURATO:PERSONA] assumendone il carattere successivo rispetto al tenore originario del bando. 45. L’assunto non considera, però, che la motivazione della sentenza d’appello espressamente richiama il contenuto del bando là dove prevedeva al punto 1.6. (tipologia delle attività ammissibili) che esso era rivolto alle imprese che avessero realizzato impianti destinati al recupero di materia rifiuti e, quindi, al finanziamento delle realizzazioni di impianti destinati alle attività di recupero di rifiuti di cui agli art. 214, 215 e 216 d.lgs. 15”/2006 . Inoltre il bando di gara, paragrafo Azione g) contemplava espressamente la revoca del contributo in caso di mancanza della necessaria iscrizione avente ad oggetto l’attività di recupero dei rifiuti. 46. Ebbene tali argomentazioni non sono scalfite del richiamo alla giurisprudenza dell’autovincolo che sottende la novità del requisito richiesto e comportano il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 47. Atteso il complessivo esito del ricorso ed in applicazione del principio di soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore del Consorzio vittorioso nella misura liquidata in dispositivo, mentre nulla va disposto a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], attesa l’inammissibilità del controricorso. 48. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del [OSCURATO:PERSONA] liquidate in euro 4100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater
Decreto Cassazione n. 00094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris